Approvata la riforma dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato

E’ stato approvato venerdì 16 maggio il decreto-legge recante la modifica alla disciplina dell’esame di avvocato.

Le novità apportate sono frutto di una collaborazione tra il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense, che ha coadiuvato la commissione nella scelta delle più importanti modifiche all’accesso alla professione di avvocato.

Lo scopo della riforma, come sostenuto dal Ministro della Giustizia Castelli, è contrastare il diffuso fenomeno del trasferimento dei praticanti verso sedi d’esame considerate più “agevoli”.

Infatti, la sede d’esame continuerà sì ad essere quella del luogo di rilascio del certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ma, come specificato dall’art. 1 del decreto-legge in parola, tale certificato verrà rilasciato dal Consiglio dell’Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità di periodi, del luogo in cui la pratica è stata iniziata.  

Vengono stravolte anche le modalità di scelta delle Commissioni Esaminatrici attraverso l’introduzione del meccanismo del sorteggio, ai fini dell’abbinamento delle commissioni d‘esame ai gruppi di candidati individuati in base alla certificazione di compiuta pratica. Il sorteggio verrà effettuato previo raggruppamento delle sedi di corte d’Appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle commissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Le prove scritte si svolgeranno presso la Corte d’appello di appartenenza dei candidati, la prova orale avrà luogo presso la sede d’istituzione della Commissione Esaminatrice.

La novità principale, che recepisce le istanze dei rappresentanti della classe forense,   aggiunta nella riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto legge, e non contenuta nel testo che viene pubblicato, riguarda i compiti dei concorrenti. Gli elaborati dei candidati saranno spediti nelle sedi di correzione con uomini e mezzi del Ministero di Giustizia. In pratica è stato deciso che viaggeranno i compiti e non le Commissioni Esaminatrici. Quindi il provvedimento prevede che i compiti dei concorrenti saranno esaminati da Commissioni diverse da quelle della sede di concorso, individuate mediante sorteggio.   

Altri cambiamenti per i praticanti riguardano le materie e l’uso dei codici durante l’esame: nuova materia d’esame sarà costituita dal diritto comunitario, che andrà a sostituire il diritto ecclesiastico; durante la prova, inoltre, non potranno essere utilizzati, come avveniva in passato, i codici commentati, essendo accettate da ora soltanto le edizioni non commentate con giurisprudenza.

Questa riforma è stata accompagnata da numerose polemiche, soprattutto da parte dei praticanti legali. L’approvazione del decreto non ha certamente posto fine alle proteste, essendo il tutto rimesso all’approvazione parlamentare del decreto legge da effettuarsi entro 60 giorni.  

   Segue il decreto-legge varato dal Governo:

 

  

 

Articolo 1

 

(Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101)

 

1. L’articolo 9 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101, è sostituito dal seguente:

 

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'1. Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, viene rilasciato dal consiglio dell’Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

 

 

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’Ordine di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

 

 

3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d’appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d’esame, secondo quanto previsto dall’articolo 15, commi 6 e 7, regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.'.

 

 

 

Articolo 2

 

(Modifiche all’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)

 

1. All’articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti;

 

 

'Con successivo decreto, il Ministro per la giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d’appello e i candidati, individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d’appello di appartenenza dei candidati, la prova orale ha luogo presso la sede d’istituzione della commissione esaminatrice.

 

 

'Il sorteggio di cui al comma che precede e effettuato previo raggruppamento delle sedi di corte d’Appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle commissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.'.

 

 

Articolo 3

 

(Modifiche all’articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)

 

1. All’articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole: 'anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza'.

 

 

b) Al secondo comma, dopo la parola: 'scritti', sono inserite le seguenti: 'codici commentati'.

 

 

 

Articolo 4

 

(Modifiche all’articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37)

 

1 All’articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, al comma 3, lettera a), la parola, 'ecclesiastico', è sostituita dalla parola: 'comunitario'.

 

 

Articolo 5

 

(Modifiche all’articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578)

 

1. All’articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: 'Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’Ordine.'

 

 

b) al comma 6 nel primo e nel secondo periodo, le parole: 'duecentocinquanta' sono sostituite dalle parole 'trecento'.

 

 

Articolo 6

 

(Norma di copertura)

 

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, pari a euro 654.150,00 a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente provvedimento, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

 

Articolo 7

 

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.