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Il gestore telefonico deve provare la veridicita’ delle bollette telefoniche

Scritto da Francesco Affinito

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'operatore telefonico deve provare la veridicità della bolletta telefonica emessa attraverso la produzione dei tabulati. Solo attraverso tali documenti, infatti, secondo la Suprema Corte, in caso di contestazione della fatturazione addebitata è possibile provare la bontà dei dati indicati.

La recente sentenza della Corte si pone in un campo già ampiamente battuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Negli ultimi anni, il moltiplicarsi gli errori dell'operatore monopolista e la liberazione del mercato, con la conseguente nascita di nuove aziende telefoniche, hanno fatto da apripista a numerosi interventi sia della classe politica che della giustizia civile.

Già il decreto 8 maggio 1997, n. 197, dettante norme e condizioni di abbonamento al servizio telefonico, imponeva all'operatore telefonico l'esibizione dei tabulati telefonici in caso di contestazione dell'utenza. Senza contare le precise indicazioni del Ministero delle Comunicazioni, che invitavano gli operatori ad una condotta più coerente alle norme regolamentari che stabiliscono quel preciso obbligo.

La Corte di Cassazione, da parte sua, era già intervenuta sul medesimo problema pochi mesi fa. Precisamente, in quella occasione, con sentenza 2 dicembre 2002 n.17041, veniva stabilito che se " l'utente contesta l'importo della bolletta telefonica (la quale è un atto unilaterale di natura meramente contabile), il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e quello trascritto nella fattura, producendo la documentazione del traffico telefonico; in mancanza, l'utente ha prova libera della contestazione, e tale prova può essere sia testimoniale sia a carattere presuntivo".

Ora i giudici supremi sono tornati sull'argomento, condannando ancora una volta il gestore telefonico ad adempiere il medesimo obbligo.

Il caso è stato offerto da una donna romana, hostess di una nota compagnia aerea, che sulla scia dei numerosi ricorsi proposti dal Codacons ha contestato nel 1997 l'importo di una bolletta telefonica della Telecom S.p.A.. Tale importo ammontava alla cifra di 498mila lire rispetto alle normali 200mila lire bimestrali. Secondo la donna la cifra richiesta dal gestore era spropositata in quanto notevolmente maggiore alle sue abitudini telefoniche, e anche perché in quel periodo si trovava all'estero, e quindi era impossibilitata all'uso dell'apparecchio Telecom.

L'azienda non solo dichiarava che i controlli non avevano riscontrato imperfezioni nel conteggio degli scatti, ma staccava la linea per morosità.

La donna si è rivolta al Giudice di Pace, che, favorevole all'attrice, condannava Telecom al ripristino della linea. La società, a sua volta, ha proposto appello in Cassazione, la quale, memore delle esperienze precedenti, l'ha condannata nuovamente.

"Orbene, nel caso in specie, il giudice di pace è partito dall'esatto rilievo giuridico che nel contratto di abbonamento telefonico la registrazione del contatore, posto all'esterno e a distanza dell'apparecchio dell'utente, se costituisce normale misuratore del traffico telefonico riferibile all'utenza, non integra di per sé una prova legale, ma forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate solo se colui contro il quale le risultanze sono indicate non ne disconosce la conformità ai fatti. A fronte della contestazione dell'utente della bolletta telefonica, afferma ancora il giudice a quo, la Telecom, in virtù anche di quanto disposto dal Ministero delle Poste e con apposita circolare, era tenuta a produrre i tabulati, ai fini di far conoscere all'attrice i numeri chiamati dalla relativa utenza ed, in difetto, a sospendere l'eventuale dichiarazione di morosità e le conseguenti disattivazioni della linea".

E' da sottolineare come il Garante delle comunicazione con la deliberazione 182/02/CONS, recante il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, abbia cercato di dotare l'utenza di uno strumento più rapido ed efficace per il rispetto dei loro diritti.