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Diritto di cronaca, privacy e pubblicazione delle foto

Scritto da Francesco Affinito

Una recente sentenza del Tribunale di Biella è intervenuta nella complessa diatriba tra diritto di cronaca e lesione della privacy. Il giudice piemontese ha affermato che nessun organo di stampa può pubblicare una fotografia non rientrante nel campo di applicazione del diritto di cronaca, senza aver prima informato l'interessato ed averne ottenuto il consenso alla pubblicazione.

La sentenza si riferisce al fatto compiuto dal quotidiano "L'eco di Biella", testata giornalistica ritenuta colpevole di aver pubblicato, a fronte di un articolo, una foto di un privato automobilista, sottoposto in quel momento all'esame etilometrico della Polizia Stradale. La fotografia, infatti, è un dato personale, e, come tale, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 1 della legge 675/96, in cui viene specificato che dato personale può essere "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificato o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione". La stessa foto, poi, come sostenuto dal giudice, "ha rivelato ingiustificatamente l'identità dell'attore, atteso che non sussiste alcun valido motivo giornalistico per portare a conoscenza della collettività il ritratto di un qualunque cittadino che effettua un test relativo al suo possibile stato di ebbrezza".

Il diritto di cronaca in questo caso non è chiaramente invocabile in quanto l'art. 25 della l. 675/96 permette sì al cronista di "trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico", ma soltanto quelli che si riferiscono alla volontà esplicita o implicita dell'interessato di renderli noti.

Ancora una volta, quindi, la giurisprudenza ha ritenuto inoperanti tutte quelle deroghe concesse dalla legge 675/96 al giornalismo, dietro cui taluni cronisti si nascondono per un utilizzo illegittimo dei dati personali.

E' lo stesso Garante della privacy, poi, ad affermare che "la legge sulla privacy non si limita ad affermare la tutela della riservatezza, ma inquadra questo diritto tra i diritti e le libertà fondamentali della persona cui si affianca il diritto al rispetto della dignità che va difesa e garantita. E' questa la linea di condotta che percorre l'intero codice di deontologia dei giornalisti".