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Viola la privacy l'impianto di videosorveglianza non segnalato ai consumatori

Scritto da Francesca Orlandi

Il Garante sanziona un ipermercato per non aver informato i consumatori della presenza di un impianto di videosorveglianza.

Recentemente (maggio 2002) il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato l'impianto di videosorveglianza di un ipermercato a causa della mancata informativa ai consumatori, ai sensi dell'art. 10 della legge sulla privacy (L. 675/96): tale articolo, infatti, prevede l'informativa come obbligatoria in ogni situazione di trattamento di dati personali e il trattamento delle immagini rientra senza dubbio nell'ambito di applicazione di questa norma.
Nel caso in esame sono sotto accusa gli impianti di videosorveglianza stabili o comunque non occasionali, cioè l'installazione di sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici.
In proposito il Garante, con un comunicato del 2 dicembre 2000, ha individuato alcune regole per rendere conforme alle norme sulla privacy l'installazione di telecamere in luoghi pubblici e privati dettando, in attesa di una specifica normativa che disciplini l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, il seguente decalogo:

1) occorre chiarire gli scopi che si intendono perseguire e verificare se sono leciti in base alle norme vigenti: se l'attività è svolta, ad esempio, per prevenire pericoli concreti o specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche;
2) il trattamento dei dati deve avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi;
3) i soggetti che sono tenuti a notificare al Garante l'esistenza di banche dati devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza;
4) i cittadini devono essere informati, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili;
5) per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori;
6) i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari agli scopi perseguiti: vanno pertanto registrate solo le immagini indispensabili, va limitato l'angolo visuale delle riprese, vanno evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;
7) va stabilito con precisione entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate e occorre prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia;
8) vanno individuate, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni e deve essere vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;
9) i dati raccolti per determinati fini (ad esempio sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio per pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi;
10) le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare l'apposito regolamento (D.P.R. 250/1999) ed essere conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle infrazioni.

Gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale, invece, (ad esempio, il controllo dell'accesso alla propria abitazione) non rientrano nell'ambito dell'applicazione della legge 675/1996, se i dati raccolti non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3). Occorre, perciò, che le riprese non abbiano ad oggetto aree circostanti e che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse.
Nel caso qui esaminato, l'impianto era attivo 24 ore su 24 e riprendeva determinate aree interne - in particolare la zona delle casse e delle uscite di emergenza - e alcune aree esterne - come il parcheggio - nonché le attività di carico e scarico merci, consentendo la piena riconoscibilità delle persone inquadrate. L'impianto è risultato installato per motivi di sicurezza e le immagini riprese venivano memorizzate in una unità centrale e conservate per tre giorni.
Il Garante ha specificato che in casi simili il titolare del trattamento deve informare la clientela, con appositi cartelli, della presenza delle telecamere; inoltre i consumatori devono essere messi al corrente dei loro diritti in materia di trattamento dei dati personali e cioè devono sapere che hanno il diritto di conoscere per quali scopi i dati (in questo caso, le immagini) vengono raccolti, il diritto di poter chiedere la loro cancellazione o di opporsi al loro uso, il diritto di sapere per quanto tempo verranno conservati e qual'è l'ufficio cui rivolgersi per poter ottenere risposte.
L'ipermercato, quindi, è stato multato per la somma di 3098,74 euro, pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per questo tipo di infrazioni.