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Attenzione a smascherare in pubblica piazza il rivale in amore!

Scritto da Rosamaria Pugliese

Si rischia la condanna per il reato di molestia e disturbo alle persone.

La Corte di Cassazione, con una recente decisione, si è pronunciata sul reato contravvenzionale di molestia e disturbo alle persone (art. 660 c.p.), confermando l'impugnata sentenza che aveva condannato una battagliera signora all'ammenda di L.500 000 per avere smascherato pubblicamente l'amante del marito, accusandola della relazione adulterina davanti ad altre persone ed, in tal modo, molestandola nella sua quiete privata.
Invano la moglie tradita ha cercato di farsi annullare la pena, adducendo quali circostanze attenuanti e scriminanti della sua condotta, il suo stato emotivo di rabbia e indignazione e la legittimità dello sfogo: la S.C. non ha accolto le sue doglianze, affermando che "il comportamento doloso sussiste comunque anche quando colui che agisce ritenga di esercitare un proprio diritto, ma lo fa, consapevolmente, in modo tale da recare molestia alla persona offesa con la petulanza dei modi causata dai motivi di malanimo o dispetto che ispiravano la sua condotta".
Con questa pronuncia la Cassazione ha avvalorato la tendenza, inaugurata nell'ultimo decennio, a considerare "la petulanza e altro biasimevole motivo" quali condizioni attinenti all'elemento oggettivo del reato piuttosto che all'elemento psicologico.
Ma, procediamo con ordine e analizziamo la fattispecie incriminatrice.
L'art. 660 c.p., rubricato "Molestia o disturbo alle persone", punisce "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo": si tratta di una contravvenzione di polizia ed è inserita nella sezione "Delle contravvenzioni attinenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica".
Dalla collocazione sistematica si desume che il bene giuridico tutelato è la tranquillità pubblica e che soltanto di riflesso trova protezione la quiete privata: la molestia arrecata al privato è punita solo per l'incidenza che essa può avere sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione.
E' un reato a forma libera, il cui elemento oggettivo si concretizza in una condotta tale da arrecare molestia o disturbo, tenuta in un luogo pubblico o aperto al pubblico (la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che questo requisito sussiste anche quando in un luogo pubblico o aperto al pubblico sia non già il molestatore, ma il molestato) e che sia accompagnata dalla petulanza dei modi. Per petulanza si intende quel "modo di agire pressante, indiscreto e impertinente che sgradevolmente interferisce nella sfera di libertà e quiete; è un contegno intollerabile e incivile, arrogante e vessatorio". Essa va valutata alla stregua della psicologia normale media, in relazione, cioè, al modo di sentire e vivere comune e, perciò, si ritiene sussistente anche quando il comportamento non abbia infastidito il soggetto passivo, ma sia oggettivamente molesto.
L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta fastidiosa, a nulla rilevando gli impulsi motivazionali che ne sono alla base. In passato si riteneva che, ai fini dell'incriminabilità, fosse richiesto il dolo specifico in riferimento alla petulanza e ai motivi biasimevoli, così attratti nell'elemento psicologico: l'agente era punito solo quando il suo comportamento fosse sorretto dalla precisa volontà di agire per petulanza o altro biasimevole motivo (Cass. IV, 21-4-65; Cass., I, 23-10-86; Cass., V, 2-3-90; Cass., I, 20-11-91).
Recentemente, la stessa giurisprudenza di legittimità, innovando il precedente orientamento, ha attirato la petulanza nella sfera dell'elemento oggettivo del reato, considerandola quale connotazione del fatto (Cass., I, 3-12-94; Cass., I, 12-6-98; Cass., I, 22-12-98).
In questo solco si inserisce la sentenza commentata, che, in motivazione, spiega come la petulanza sia una modalità dell'azione e non un intento specifico perseguito dall'agente, con la conseguenza che di essa, così come di tutti gli altri elementi del fatto del reato, il reo deve avere precisa coscienza e volontà.
Nel caso di specie, la condotta della moglie tradita avrebbe potuto presentare gli estremi del delitto di ingiuria, da cui la contravvenzione ex art. 660 si differenzia per il diverso bene giuridico tutelato (l'ordine e la tranquillità pubblica anziché l'onore) e per i diversi istituti processuali (procedibilità d'ufficio, anziché a querela). Estremi che, evidentemente, in concreto non si sono verificati.
La condotta, inoltre, avrebbe potuto essere in parte giustificata dallo stato di ira, in applicazione dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n.2 c.p., di cui, però, non c'è alcun riferimento in sentenza: è vero che il fatto ingiusto altrui, causa determinante la reazione in stato d'ira, può consistere, oltre che in un comportamento antigiuridico, anche nella violazione di norme morali o di costume e che il comportamento provocatorio può realizzarsi in svariati modi; ma è anche vero che è richiesto, per l'attenuante in esame, un atteggiamento da parte del provocatore quantomeno inopportuno e non può ritenersi tale la mera presenza della persona in pubblica via.
Né, infine, la condotta criminosa della donna potrebbe essere scriminata dalla convinzione di esercitare un diritto, che renderebbe legittimo il suo sfogo. Intanto, sarebbe abbastanza difficile rinvenire, nel caso di specie, il diritto esercitato, in funzione del quale opererebbe la causa di giustificazione; in secondo luogo, quand'anche ricorresse l'esercizio di un diritto, comunque la S.C. richiede che esso non trasmodi in molestia attraverso la petulanza.