Il procedimento monitorio spagnolo.

Il legislatore spagnolo con la nuova Ley de enjuciamiento civil 1/2000 (Lec), entrata in vigore nel gennaio 2001, ha riformato l'ormai datata normativa del 1881, modernizzando il processo civile spagnolo sulla base dei seguenti principi: oralità immediatezza, concentrazione, semplicità.

Tra le novità di maggior rilevanza introdotte dalla riforma troviamo il procedimento monitorio por medio de petición. Il legislatore spagnolo ha optato per un procedimento monitorio che pur evidenziando forti similitudini con il modello italiano, mantiene caratteristiche sue proprie. A fini classificatori il modello spagnolo può essere definito come procedimento monitorio misto: prova documentale del debito e natura aperta dell'opposizione.

Requisito fondamentale per l'ammissibilità di detto procedimento é l'esistenza di un debito di somma certa, esigibile e liquida non eccedente i 30.050 euro (art. 812.1, i.l. LEC) risultante da documento o da documenti che potremmo ricondurre ad una duplice categoria:

A) documenti che prima facie consentono accreditare l'esistenza del debito

i) documenti "marcati" dal debitore (secondo il disposto dell'art. 812 1, 1ª "mediante documenti, di qualsiasi forma e tipo, o mediante il supporto fisico che li contenga, i quali appaiano firmati dal debitore o nei quali appaia timbro, traccia, marcatura o qualsiasi altro segno, fisico o elettronico, procedente dal debitore").

ii) documenti commerciali normalmente utilizzati (secondo il disposto dell'art. 812 1, 2ª "mediante fatture, documenti di consegna, certificazioni, telegrammi o telefax o qualsiasi altro documento che, sebbene unilateralmente creato dal creditore, sia di natura tale da appartenere al genere di quelli che abitualmente documentano i crediti ed i debiti delle relazioni intercorrenti tra debitore e creditore").

B) Documenti che provano ope legis l'esistenza del debito.

i) Documenti formati dall'insieme di documenti ordinari e complementari (secondo il disposto dell'art. 812 2, 1ª "Quando congiuntamente al documento che faccia constare il debito, si producano documenti commerciali che accreditino una rapporto anteriore e duraturo");

ii) documenti costituiti da certificazioni specifiche in materia di spese condominiali.

Il procedimento monitorio ha inizio con la presentazione dell'atto introduttivo speciale all'uopo previsto: la petición (richiesta). Trattasi di uno scritto con requisiti minimi: sottoscrizione del creditore, identità e residenza del debitore, residenza del creditore o luogo in cui entrambi possa essere rintracciati, origine ed entità del debito, nonché la documentazione relativa.

Può essere esteso in moduli o formulari a ciò predisposti con il fine di "facilitare l'espressione" dei requisiti citati e non richiede l'intervento precettivo del difensore.

L'intenzione evidente é quella di creare un procedimento standardizzato, dove l'apporto degli operatori del diritto - giudice incluso - sia forse meno "brillante", ma che dia una risposta efficiente al fenomeno della massificazione della litigiosità mediante una soluzione rapida che garantisca i diritti del cittadino, fine ultimo di ogni procedimento processuale.

La competenza funzionale esclusiva spetta Giudice di primo grado del luogo di residenza o domicilio del debitore, e se questi sono sconosciuti, al giudice del il luogo in cui il debitore possa essere rintracciato. La LEC all'art 813 esclude espressamente il foro convenzionale tanto per elezione espressa quanto tacita.

Il giudice adito effettua un primo vaglio di carattere processuale. Sotto questo profilo vengono in considerazione i presupposti -in precedenza esaminati- dell'origine e della quantità del debito, nonché delle caratteristiche dello stesso, della identità delle parti, della residenza delle stesse, della competenza del giudice e della capacità processuale nonché dei requisiti estrinseci della petición (firma del creditore etc.)

L'art. 814 non disciplina l'ipotesi dell'eventuale pronuncia di rigetto per carenza dei citati presupposti. Tuttavia é da ritenere che l'eventuale rigetto potrebbe rivestire un carattere meramente processuale, potendo altresì il giudice concedere un termine al creditore per sanare i vizi della petición.

Viceversa in caso di esito positivo della valutazione, il giudice dovrà procedere all'esame delle forza probatoria dei documenti esibiti con la petición. La funzione di valorizzazione dei documenti -finalizzata ad accertare la fondatezza del diritto del creditore- é diversa dipendendo della tipologia del documento prodotto. Nell'ipotesi di documenti compresi nel capoverso 1 dell'art. Il giudice dovrà valutare se costituiscono un principio di prova del diritto dedotto. Nell'ipotesi del capoverso 2 della la lettera della legge esclude l'apprezzamento del giudice, confermando l'efficacia probatoria ope legis.

Pur tuttavia quest'ultima disposizione é temperata dalla lettera dell'art. 815 che escludendo una valorizzazione astratta della prova, dispone che il principio di prova rinvenibile nei documenti prodotti deve essere "confermato dall'esposizione dei fatti realizzata nellapetición".

Se la petición viene respinta, il giudice deve emanare un decreto motivato impugnabile innanzi all'istanza superiore nel termine di 5 giorni.

Viceversa se la domanda si ravvisa fondata, il giudice emana ordinanza decisoria contenente ingiunzione di pagamento rivolta al debitore -ed a lui direttamente notificata a cura dell'ufficio- con avvertenza che se nel termine di venti giorni dalla notifica il debitore non paghi o non si presenti apportando le proprie ragioni, si procederà ad esecuzione nei suoi confronti.

L'ingiunzione di pagamento trasferisce in capo al debitore l'onere di attuazione, potendo quest'ultimo optare tra le seguenti condotte: 1º effettuare il pagamento; 2º rimanere inattivo 3º comparire e formulare opposizione.

Qualora il debitori opti per il pagamento dovrà effettuarlo nel termine previsto ed accreditarlo innanzi all'ufficio giudiziario che, avutane costanza, rilascerà idonea ricevuta provvedendo all'archiviazione del procedimento.

Nell'ipotesi in cui il debitore ingiunto rimanga inattivo, non pagando e non opponendosi nel termine previsto, il giudice adito provvederà d'ufficio all'emissione di un decreto con efficacia esecutiva.

Il debitore può altresì optare per l'opposizione presentando innanzi al giudice adito uno scritto che -obbligatoriamente firmato dal difensore per le cause il cui valore ecceda 901 euro- contenga succinte allegazioni. A seguito di opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

La debolezza del procedimento monitorio spagnolo risiede nella possibilità concessa al debitore di presentare una opposizione proforma, sollevare qualsiasi tipo di eccezione e così bloccando il processo monitorio.

Unicamente la prassi giudiziale spagnola potrà fornire una risposta all'efficacia di questo nuovo strumento processuale nella lotta al diffuso fenomeno della morosità. Uno studio del parlamento europeo illustra chiaramente come la Spagna sia uno dei paesi membri maggiormente interessati da questo fenomeno: con un tempo medio di pagamento delle fatture di 74 giorni si colloca in terza posizione, dietro all'Italia, con 87 giorni, al Portogallo e alla Grecia, entrambi con 91 giorni.