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DRM sui DVD secondo la giurisprudenza francese

Scritto da Federica Cosimelli

 

In Francia il diritto d’autore è disciplinato dalla Legge 11 marzo 1956 e dalla Legge 3 luglio 1985, entrambe codificate nel “Code de la Propriété Intellectuelle” che, abbandonando la remota e oramai inutile  distinzione tra “diritto di rappresentazione dell’opera” e “diritto di riproduzione”, assicura all’autore dell’ “oeuvre d’esprit” il monopolio sull’opera stessa per il solo fatto di averla realizzata.

Tale monopolio attribuisce un diritto di proprietà esclusivo sull’opera che comporta delle attribuzioni sia di ordine morale (come per esempio: il diritto al rispetto del proprio nome, della qualità dell’opera e della paternità della stessa) sia di ordine patrimoniale quanto alla riproduzione e alla rappresentazione della stessa (c.d. Droit d’explotation).

Questo regime subisce però delle eccezioni, infatti, secondo quanto previsto dalla stessa legislazione, dal momento in cui l’opera viene divulgata non può esserne interdetta la copia o la riproduzione purché questa sia strettamente riservata ad uso domestico da parte del copista [1] (artt. L122-5, artt. L211-3 Code de la Propriété Intellectuelle). Da tale eccezione si evince che il principio fondamentale sul quale si basa il diritto di riproduzione dell’opera è legato alla differenza tra “l’uso pubblico” e “l’uso privato” che di questa viene fatto. Infatti per ogni utilizzo diverso da quello privato sono necessari l’autorizzazione dell’autore ed  il pagamento dei contributi previsti dal diritto d’autore. L’effetto di dispensare da tali obblighi la riproduzione privata è frutto di un’elaborazione del Legislatore del ’56 basata sulla cognizione, oggi venuta meno, che, in virtù del costo e della scarsità della diffusione dei mezzi di riproduzione, la copia privata non avrebbe potuto in alcun modo ledere il profilo economico del diritto d’autore.

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolar modo di quelle digitali, e con l’avvento di Internet è cambiato il contesto nel quale questa norma viene ad essere inserita e il suo ambito di applicazione ha subito una notevole riduzione entro limiti di volta in volta fissati dalla giurisprudenza.

In tema di utilizzo privato dell’opera, infatti, la Corte di Cassazione francese (con sentenza n. 549 del 28 febbraio 2006) si è pronunciata recentemente sulla possibilità di inserire, sul supporto di un’opera protetta, nel caso di specie un DVD, un dispositivo di protezione che ne impedisca qualsiasi tipo di riproduzione.

Questa, in sede di giudizio, ha chiarito che alla luce di quanto disposto dalla Convenzione di Berna del 1886 (così come successivamente modificata nel 1971) nonché dalla più recente Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di certi aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione, la possibilità per l’utilizzatore di realizzare una copia privata dell’opera rappresenta solo un’eccezione al diritto d’autore e pertanto viene meno, qualora si verifichi una lesione dello stesso.

Conseguentemente, viene annullata la decisione presa dalla Corte di Parigi che, sulla base delle suddette disposizioni del Codice, interdiva l’installazione di tali dispositivi e la commercializzazione dei DVD così protetti.

Nel giudizio d’appello, difatti, era stata accolta la domanda dei ricorrenti che, lamentavano un pregiudizio del loro diritto di copia, reso materialmente impossibile dalle misure di protezione installate nel supporto.

La Suprema Corte, nel cassare la decisione di secondo grado, ha tenuto a specificare che, la lesione del diritto d’autore, tale da ostacolare la riproduzione di una copia privata, non deve essere valutata, come erroneamente sostenuto dai giudici d’appello, in termini di utilizzo della copia stessa ma, tenendo presente i rischi legati allo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali quanto alla tutela del diritto d’autore e dell’importanza economica che lo sfruttamento dell’opera, sottoforma di DVD, rappresenta per l’ammortamento dei costi di produzione (“au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique”).



[1] La definizione di “copista” è stata data dalla Corte di Cassazione francese, I Camera Civile, con sentenza del 7/3/1984: “è copista colui che, detenendo nei suoi locali il materiale necessario per la riproduzione di copie, sfrutta questo   materiale mettendolo a sua disposizione o a quella di terzi”.