In Francia il diritto dautore è disciplinato dalla Legge 11 marzo 1956 e dalla Legge 3 luglio 1985, entrambe codificate nel Code de
Tale monopolio attribuisce un diritto di proprietà esclusivo sullopera che comporta delle attribuzioni sia di ordine morale (come per esempio: il diritto al rispetto del proprio nome, della qualità dellopera e della paternità della stessa) sia di ordine patrimoniale quanto alla riproduzione e alla rappresentazione della stessa (c.d. Droit dexplotation).
Questo regime subisce però delle eccezioni, infatti, secondo quanto previsto dalla stessa legislazione, dal momento in cui lopera viene divulgata non può esserne interdetta la copia o la riproduzione purché questa sia strettamente riservata ad uso domestico da parte del copista [1] (artt. L122-5, artt. L211-3 Code de
Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolar modo di quelle digitali, e con lavvento di Internet è cambiato il contesto nel quale questa norma viene ad essere inserita e il suo ambito di applicazione ha subito una notevole riduzione entro limiti di volta in volta fissati dalla giurisprudenza.
In tema di utilizzo privato dellopera, infatti,
Questa, in sede di giudizio, ha chiarito che alla luce di quanto disposto dalla Convenzione di Berna del 1886 (così come successivamente modificata nel 1971) nonché dalla più recente Direttiva 2001/29/CE sullarmonizzazione di certi aspetti del diritto dautore nella società dellinformazione, la possibilità per lutilizzatore di realizzare una copia privata dellopera rappresenta solo uneccezione al diritto dautore e pertanto viene meno, qualora si verifichi una lesione dello stesso.
Conseguentemente, viene annullata la decisione presa dalla Corte di Parigi che, sulla base delle suddette disposizioni del Codice, interdiva linstallazione di tali dispositivi e la commercializzazione dei DVD così protetti.
Nel giudizio dappello, difatti, era stata accolta la domanda dei ricorrenti che, lamentavano un pregiudizio del loro diritto di copia, reso materialmente impossibile dalle misure di protezione installate nel supporto.
La Suprema Corte, nel cassare la decisione di secondo grado, ha tenuto a specificare che, la lesione del diritto dautore, tale da ostacolare la riproduzione di una copia privata, non deve essere valutata, come erroneamente sostenuto dai giudici dappello, in termini di utilizzo della copia stessa ma, tenendo presente i rischi legati allo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali quanto alla tutela del diritto dautore e dellimportanza economica che lo sfruttamento dellopera, sottoforma di DVD, rappresenta per lammortamento dei costi di produzione (au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de limportance économique que lexploitation de loeuvre, sous forme de DVD, représente pour lamortissement des coûts de production cinématographique).
[1] La definizione di copista è stata data dalla Corte di Cassazione francese, I Camera Civile, con sentenza del 7/3/1984: è copista colui che, detenendo nei suoi locali il materiale necessario per la riproduzione di copie, sfrutta questo materiale mettendolo a sua disposizione o a quella di terzi.