Il nuovo "codice della proprietà intelletuale" francese

La normativa in questione tocca diversi ambiti del diritto d’autore, spaziando dai nuovi profili delle eccezioni al diritto d’autore (quali il diritto alla copia privata e alle riproduzioni effettuate a fini informativi originariamente previsti nell’art L122-5) alle disposizioni applicabili alle società di percezione e ripetizione dei diritti, fino a giungere al cuore della riforma che mira a disciplinare il mercato digitale, conformemente allo sviluppo delle nuove tecnologie.

Con questo provvedimento viene istituita la c.d. “licenza globale” (licence globale) la quale prevede, a fronte del pagamento di una quota forfettaria, la possibilità di scaricare musica, video ed immagini protette in maniera totalmente legale. Per i trasgressori, agli artt. 12 bis e seguenti, sono previste sanzioni pecuniarie e personali in caso di solo trasferimento di file o se “si metta a disposizione del pubblico o si comunichi al pubblico, coscientemente e sotto qualsiasi forma, un dispositivo manifestamente destinato alla condivisione non autorizzata di opere o oggetti protetti” (Art. 12 bis (nouveau): “Est puni( . . .) le fait  de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit,  un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés). In tal modo si tende a colpire in maniera drastica il fenomeno del P2P (peer to peer). Infatti, attualmente il Francia, creare e distribuire un sistema come eMule comporta una pena di 3 anni di reclusione e un’ammenda di 300.000 €.

Particolare attenzione viene prestata per “le misure tecniche di protezione”, meglio conosciute con l’abbreviazione inglese DRM (Digital Right Management), intendendo con tale sigla “tutti quei dispositivi che, nel quadro normale del loro funzionamento, impediscano l’utilizzazione non autorizzata di un opera, di un software, di un fonogramma o di un’immagine” (art.7)[1].

Queste misure sono considerate efficaci quando, attraverso l’applicazione di un codice d’accesso o di un sistema di protezione, permettano un meccanismo di controllo della copia, limitando il numero di duplicazioni dell’opera acquistata legalmente a quello previsto dalla legislazione in vigore e “sorvegliando” il suo trasferimento verso i numerosi apparecchi digitali quali lettori mp3, pc o altro. Bisogna comunque tener presente che nel dettare tali regole specifiche per le DRM, l’obiettivo del legislatore è quello di rendere compatibili i diversi sistemi e le piattaforme concorrenti in modo da rendere immediato l’acquisto, il download e l’ascolto di file musicali in qualsiasi lettore MP3[2].

Difatti, in mancanza di un’accurata disciplina, le misure di protezione installate dalle società di software, superano i limiti previsti, impedendo molte volte di poter ascoltare la musica, comprata o scaricata legalmente, su apparecchi diversi ma di proprietà dello stesso acquirente (per esempio, si potrà ascoltare la musica sulla propria autoradio MP3 ma non nel lettore portatile o viceversa) andando così a ledere il diritto di copia privata e ad eludere, pur se con discrezione, i principi comunitari relativi al divieto di monopolio sanciti per le imprese che operano nel territorio della UE.

Le DRM, così concepite e non regolamentate, sono state infatti lo strumento attraverso il quale la Apple, società pioniera della musica online, ha potuto al contempo sia riservare ai suoi lettori iPods la lettura della sola musica comprata sul proprio sito, sia rendere illeggibili gli altri formati musicali (nel caso specifico per la Francia quelli di Virginmega o Fnacmusic che utilizzano piattaforme della Microsoft).

Pertanto con la nuova legge, il parlamento francese, oltre a modificare i tratti salienti della disciplina del diritto d’autore in base alla Direttiva 2001/29/CE ed a regolarizzare per la prima volta in maniera organica il mercato del digitale, impone a tutte le aziende e in particolare al colosso americano, l’opportunità di rendere pubblici ai concorrenti le tecnologie dei loro sistemi di protezione digitale[3] o la scelta di ritirarsi dal mercato.

 



[1] Art 7 ( . . .) « Art. L133-5 : Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre ». « On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. »

[2] Art 7 ( . . .) : «  Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit ».

[3] Art 7 ( . . .): « On ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant pour des usages licites avec une mesure technique de protection d'une œuvre. »