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Prime novità del Dlgs 10/2002 che recepisce la Direttiva 1999/93/CE: firme deboli e firme forti.

Scritto da Gianluigi Ciacci

Per meglio capire le novità introdotte dal Dlgs 23 gennaio 2002, n. 10, intitolato "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche" (pubblicato nella G.U. n. 39 del 15 febbraio 2002), e per chiarire i primi dubbi sollevati dagli operatori del settore e riscontrabili su diversi siti in Internet, occorre brevemente riassumere le caratteristiche principali del sistema italiano di firma digitale.

In seguito all'organico e completo intervento effettuato in questi anni dal legislatore (la cui ultima produzione è il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il T.U. sulla documentazione amministrativa), la firma digitale, quella realizzata mediante l'uso della crittografia a chiave pubblica certificata corredata dalla c.d. funzione di hash, costituisce oggi il criterio legale di imputazione del documento prodotto, gestito e trasmesso attraverso l'uso del computer. E' cioè lo strumento mediante il quale l'ordinamento giuridico riesce ad attribuire il valore di piena prova alla documentazione informatica, equiparandola alla tradizionale scrittura privata, ma prescindendo dalla necessità della sua resa cartacea, della sua stampa. Il documento informatico con firma digitale certificata viene quindi considerato dal legislatore (e conseguentemente la stessa valenza dovrà essere data da tutti coloro che ne vengono in contatto) come se fosse un documento cartaceo firmato a mano dal soggetto che lo ha prodotto. Questo ha reso possibili e valide diverse attività: non solo la conclusione di contratti in forma elettronica (magari su Internet, grazie all'art. 11 del DPR 445/2000 che dispone che i "contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica" sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge), ma l'invio in genere di documenti usando la posta elettronica (in base all'art. 14 del DPR 445 si può considerare infatti inviato e pervenuto al destinatario il documento informatico trasmesso all'indirizzo dello stesso per via telematica: si pensi a tale proposito alle comunicazioni tra imprese e Camere di commercio), la richiesta di certificati, ... . Così, se sorgesse una contestazione relativa alla trattativa svolta mediante e-mail con firma digitale per concludere un contratto, una qualsiasi delle parti potrebbe presentare al giudice che dovrà pronunciarsi sulla controversia il documento contestato in forma elettronica (magari inviandolo ancora via posta elettronica alla cancelleria del tribunale, quando verrà realizzato il processo telematico introdotto dal Decreto 13 febbraio 2001 n. 123, oppure consegnando un floppy disk che lo contiene).

Invece i documenti elettronici senza la firma digitale prevista dalla legge possono liberamente essere utilizzati, ma in caso di contestazione il giudice interessato della questione è libero di considerarli validi (e probabilmente modulerà il suo giudizio anche in base alla presenza o meno di altri metodi tecnici per dare certezza circa la provenienza e non ripudiabilità della dichiarazione elettronica, non costituenti però vere e proprie "firme digitali").

Su tale struttura (il tema dei certificatori si approfondisce in altro articolo) viene ad incidere sostanzialmente il nuovo Decreto. In parte razionalizzando il settore e chiarendo quindi alcuni lati oscuri del sistema precedente regolato dal T.U. 445/2000; in parte complicando la struttura dello stesso, e creando alcuni problemi di coordinamento con la precedente realtà, per la soluzione dei quali viene però esplicitamente effettuato un rinvio ad un emanando Regolamento.

Così, si affianca oggi alla firma digitale fin qui descritta, esempio principale (ma non unico) di firma elettronica "avanzata" o "forte", una firma elettronica c.d. "semplice" o "debole". La differenza tra le due riguarda il grado di sicurezza relativa alla possibilità di accertare la provenienza e la genuinità del documento elettronico ad essa collegato (molto alta nel primo caso, minore nel secondo), e le conseguenze nel terreno delle prove processuali. Infatti, un documento informatico munito di firma elettronica "debole", pur essendo considerato dall'ordinamento giuridico comunque "scritto", potrà essere liberamente valutato dal giudice interessato di un'eventuale controversia sullo stesso. Nel caso invece in cui venga apposta una firma elettronica "forte", ad esempio un firma digitale, il documento informatico viene considerato certamente scritto, ma questa volta con il valore probatorio maggiore della scrittura privata, addirittura come se fosse quella autenticata (cioè il firmatario non potrà disconoscere la propria sottoscrizione elettronica se non con il complesso procedimento della querela di falso). Innovazione del sistema precedente sicuramente opportuna (la figura della firma digitale autenticata, prevista dall'art. 24 del T.U. 445/2000, non aveva molto senso tenendo presente l'intero sistema), ma che certamente non sarà molto gradita alla categoria dei notai.

E che valore hanno invece nel nuovo sistema i documenti elettronici senza alcuna firma elettronica, né quella "debole", né quella "forte", digitale o meno ? Pur essendo liberamente utilizzabili, avranno il residuale valore delle riproduzioni meccaniche previste dall'art. 2712 del codice civile, che fanno piena prova dei fatti e delle cose in esse rappresentati, se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosca la conformità agli stessi fatti o cose.