La risposta del Garante sugli sms istituzionali

Scritto da Romina Ridolfi

Il 13 luglio 2004 il Garante della Privacy ha adottato una decisione a proposito degli sms inviati ai cittadini in occasione delle ultime elezioni europee, riguardanti le date e gli orari di apertura dei seggi.

L’Autorità ha ricordato il proprio provvedimento generale del 12 marzo 2003 nel quale aveva già indicato le condizioni di eccezionalità e di emergenza in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell’interessato.

In particolare, si precisava nel provvedimento che si può ricorrere all’invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell’Interno aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobile inviassero, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva motivato l’urgenza e il carattere di eccezionalità del decreto facendo riferimento alla novità del calendario previsto per le votazioni, all’insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento dei seggi, al timore di situazioni critiche connesse alla riduzione del numero delle sezioni elettorali e del contingente militare a presidio dei seggi, circostanze che il Ministero ha ritenuto oggettivamente eccezionali.

Il Garante ha ribadito nella sua decisione, come criterio generale, che “le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d’urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza” ed ha  sottolineato l’esigenza di evitare un’utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all’emergenza.

In base alle informazioni fornite dal Ministero dell’Interno e dai gestori, i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente da questi ultimi e non vi è stata quindi alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne la firma del messaggio, essa va riferita, secondo il Ministero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 della legge n. 150/2000.

Il Garante ha osservato però che nella fattispecie non può assumere rilevanza la norma citata in quanto riguarda situazioni diverse; il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede invece che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi.

Inoltre, l’invio dei messaggi non ha comportato l’uso dei dati di minori poichè, di regola, le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia cellulare sono intestate a soggetti di maggiore età.

Per quanto riguarda l’orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno dichiarato di aver inviato solo in ore diurne e comunque evitando la tarda serata.

Il Garante anche qui ha richiamato i gestori al rispetto di determinate cautele nell’invio degli sms e alla necessità di fornire adeguate informazioni generali agli utenti sull’invio di messaggi di emergenza.

Su quest’ultimo punto l’Autorità si è riservata di accertare che gli operatori rendano conformi alle norme sulla privacy le informative ai clienti.

Infine il Garante ha precisato che il controllo sui costi dell’operazione spetta alla Corte dei conti e che per quanto riguarda il roaming internazionale, tutti i gestori hanno attestato che il messaggio non è stato addebitato all’utente all’estero.

 

 

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