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Infogiuridica
27-02-2004
Disputa sui domain name tguno.it e tgdue.it
Dott. Francesco Affinito -
f.affinito@jei.it
Lo scorso 26 novembre la Rai
ricorreva al Centro risoluzione dispute domini per la riassegnazione a suo
favore dei nomi a dominio tguno.it e tgdue.it ai sensi dell’art.16
delle regole di naming. I due nomi a dominio, infatti, erano stati
precedentemente registrati presso la Registration Authority dalla società
Professionipuntonet S.r.L. di Catania.
La Rai adduceva a sostegno della
propria domanda il fatto che la società siciliana risultava essere maintainer,
e, di conseguenza, aveva assunto la responsabilità “di avere titolo all’ uso ed
alla disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con la
richiesta di registrazione diritti di terzi”. La Rai sosteneva di essere
titolare dei due marchi TG1 e TG2 e sottolineava il rischio di confondibilità con i due nomi a dominio
registrati, dato che i telegiornali della Rai sono riconosciuti dal pubblico
proprio con quelle due denominazioni. Inoltre a entrambi i domini
corrispondevano pagine web in costruzione.
Il Centro risoluzione dispute
domini ha accolto il ricorso della Rai, argomentando la sua decisione sulle tre
condizioni disposte dall’ art. 16.6 delle Regole di Naming: il nome a dominio
contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su
cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; l'attuale assegnatario
(denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome
a dominio contestato; il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in
mala fede.
Per quanto riguarda la prima
condizione, l’ identità e confondibilità del nome, il C.r.d.d. ha ritenuto che
la Rai abbia dimostrato con idonea documentazione di essere titolare dei due
marchi e che i due nomi a dominio si differenziano da tali marchi solo per la
sostituzione delle cifre in corsivo uno e due ai numeri. La confondibilità
risulterebbe evidente. Così si è stabilito che “è evidente la assoluta
coincidenza fonetica tra il nome a dominio contestato ed i marchi registrati
dalla ricorrente, elemento già questo in passato (vedi decisione
bigbubbles.it) ritenuto idoneo a fondare l’esistenza del primo requisito
richiesto dalle Regole di Naming per la rassegnazione di un nome a
dominio”.
La società incriminata, poi, non
ha nessun diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Infatti, sempre
argomentando dal citato art. 16.6, la Professionipuntonet non può considerarsi
conosciuta personalmente come associazione o ente commerciale con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il
relativo marchio (art. 16.6.1); risultando dopo quattro mesi dalla registrazione
ancora pagine web in costruzione, la società, da una parte, non ha usato né si è
preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, mentre, dall’altra,
non ha fatto un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l’intento
di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato (artt.
16.6.2 e 16.6.3).
L’ ultimo requisito, riguardante
la malafede del resistente, è facilmente dimostrabile. La notorietà di entrambe
le denominazioni non può essere stata esclusa a priori, visto che, tra le altre
cose, inserendole in un qualsiasi motore di ricerca si ottengono solamente
pagine corrispondenti ai telegiornali Rai. Ma elemento più importante,
determinante anche in recenti precedenti (vedi le decisioni barbie.it e
wonderbra.it), è la mera detenzione passiva del nome a dominio, il suo non uso,
aggravato dalla effettiva impossibilità di un utilizzo dei due nomi. Come,
infatti, non potrebbero derivare lesioni nei diritti della
Rai?
Per tutti questi motivi il
C.r.d.d. ha ritenuto di dover assegnare i due nomi a dominio alla Rai.
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