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Infogiuridica
30-01-2009
Semplificazioni Privacy: le ultime novità
Dott.ssa Maria Colonnello -
Con il provvedimento a
carattere generale del 27 novembre 2008, il Garante per la protezione dei dati
personali ha individuato, nel dettaglio, le modalità attuative di
semplificazione delle misure di sicurezza, previste dalla norma di cui all’art.
29 del d. l. 112/2008, come modificato dalla legge di conversione
133/2008.
La prima importante riflessione al
riguardo è quella relativa all’ aggiunta, operata dal legislatore, all’art. 34
del Codice in materia di protezione dei dati personali, del comma 1bis, che
prevede la facoltà, per alcuni soggetti, di eseguire, in luogo della redazione
del documento programmatico di sicurezza (d’ora in avanti “DPS”),
un’autocertificazione.
Nello specifico, il provvedimento del
Garante stabilisce, in conformità a quanto previsto dal legislatore, che le
modalità semplificate sono fruibili da tutti i soggetti pubblici o privati che
trattano, con strumenti elettronici, dati personali non sensibili o che trattano
come unici dati sensibili - riferiti esclusivamente ai propri dipendenti o
collaboratori anche a progetto - quelli costituiti dallo stato di salute o
malattia (senza indicazione della relativa diagnosi) ovvero dall’adesione a
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.
E’ dunque importante sottolineare che
i datori di lavoro beneficiari di tali previsioni semplificative, per esercitare
tale facoltà, debbano compiere un’attività diretta a verificare che non esista
alcuna documentazione concernente dati sensibili diversi da quelli relativi allo
stato di salute o malattia, oppure all’adesione ad organizzazioni sindacali o a
carattere sindacale; che nessun documento concernente lo stato di malattia o
salute riporti informazioni di natura diagnostica; che non si abbia la
disponibilità di informazioni relative a soggetti diversi dai dipendenti o
collaboratori.
Due considerazioni si rendono
necessarie sul punto: innanzitutto, l’ambito di applicazione delle modalità
semplificative è molto più ristretto di quanto si possa pensare: tra i
beneficiari della nuova normativa non vi rientra il datore di lavoro che tratti
dati sensibili diversi da quelli indicati dall’art. 29 (si pensi ad esempio ai
curricula vitae dei propri dipendenti, indicanti l’adesione a una particolare
fede religiosa, o anche agli atti concernenti la gestione del personale, quali i
permessi per l’attività politica, la documentazione sanitaria recante
l’indicazione di una diagnosi, o ancora i particolari accorgimenti alimentari
nella fruizione del servizio mensa), e non vi rientra neanche il datore di
lavoro che tratti dati sensibili riferiti a soggetti diversi dai dipendenti o
collaboratori (si consideri il permesso per malattia del figlio del dipendente,
che rivela un dato sensibile, relativo allo stato di salute). In secondo luogo,
è importante sottolineare come l’adozione dell’autocertificazione possa
implicare la rinuncia a una serie di vantaggi: il DPS, infatti, costituisce pur
sempre un documento atto a provare l’approccio adottato dal titolare nel
garantire la sicurezza dei dati trattati; svolge dunque una funzione utile, non
soltanto a livello organizzativo, ma anche in caso di controlli o in sede
difensiva, nell’ipotesi di eventuali controversie. Consideriamo, poi, che
l’esonero dalla sua redazione non esenta anche dall’obbligo di protezione dei
dati e dall’applicazione di idonee e preventive misure di sicurezza, di cui il
titolare deve dichiarare l’attuazione.
A tal proposito è necessario tenere
presente che l’autocertificazione comporta un’altra rilevante conseguenza:
un’assunzione di responsabilità anche a livello penale. La mancata adozione del
DPS da parte di chi vi è tenuto, infatti, ai sensi dell’art. 169 del d.lg.
196/03, costituisce un reato, che tuttavia può essere estinto mediante una
corretta adozione delle misure minime omesse e con il pagamento di una
determinata somma al Garante. L’autocertificazione, invece, riguarda un
profilo ancor più delicato: qualora si attestino informazioni non rispondenti
alla realtà, è configurabile un’autonoma fattispecie di reato, perseguibile a
norma dell’art. 76 d.p.r. 445/2000.
Vi sono, peraltro, altri soggetti per
i quali sono state previste innovative semplificazioni per la redazione del DPS.
Il provvedimento attuativo del Garante, infatti, recita testualmente che “i
soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti
finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi
professionisti, artigiani e piccole e medie imprese, possono redigere un
documento programmatico sulla sicurezza semplificato (…)”. Al riguardo, è
innanzitutto necessario tentare di risolvere un problema interpretativo: ci si
può domandare, infatti, se siano soltanto i liberi professionisti, artigiani e
piccole e medie imprese ad essere interessati dalla norma, o se – e questa è
l’opinione di chi scrive – l’espressione “in particolare” abbia un mero
scopo esemplificativo e non limiti l’ambito soggettivo delle agevolazioni.
Secondo quest’ultima interpretazione, le modalità semplificate si
applicherebbero, quindi, a tutti i titolari che effettuano trattamenti per
ordinarie finalità amministrativo – contabili, ovviamente limitatamente a questa
specifica attività.
Tali soggetti, in ogni caso, non
possono agevolarsi dell’autocertificazione, ma soltanto avvalersi delle seguenti
semplificazioni nella redazione del documento programmatico di sicurezza. In
particolare, l’obbligo di aggiornamento annuale sussiste soltanto qualora si
siano verificate variazioni o modifiche (nella normativa precedente, invece,
l’aggiornamento annuale era obbligatorio in ogni caso); è inoltre sufficiente,
relativamente al contenuto del DPS, l’indicazione di coordinate identificative
del titolare del trattamento o di eventuali responsabili, ovvero le modalità
attraverso le quali sia possibile individuare l’elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento (non è, quindi, più necessaria un’analitica
descrizione della struttura, delle distribuzione dei compiti e delle
responsabilità), e lo stesso si dica per l’elenco degli incaricati, che possono
essere indicati anche soltanto per categorie. Infine, non è più richiesta
un’analitica previsione delle misure di sicurezza da adottare per garantire
l’integrità e la disponibilità dei dati, ma è sufficiente una chiara descrizione
di tali misure.
Analizzando, ora, le altre modalità
semplificate, previste dal provvedimento del Garante, è possibile operare una
prima distinzione tra trattamenti effettuati con strumenti elettronici e quelli
realizzati senza l’ausilio di strumenti elettronici. Anche in questo caso, gli
unici soggetti interessati alla nuova disciplina “semplificatrice” sono solo
quelli indicati dal par. 1, lett. a) e b) del provvedimento stesso (quindi
coloro che “utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici
dati sensibili riferiti ai propri dipendenti o collaboratori anche a progetto
quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della
relativa diagnosi ,ovvero dall’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere
sindacale” e coloro che “trattano dati personali unicamente per correnti
finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi
professionisti, artigiani e piccole e medie imprese”).
Se i trattamenti sono effettuati con
l’ausilio di strumenti elettronici possono essere dunque osservate tali modalità
semplificate: le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza possono
essere impartite agli incaricati del trattamento anche oralmente e non
necessariamente per iscritto; è ammesso l‘uso di un livello base di credenziale
di autenticazione informatica (non è quindi più necessario che la password sia
modificata ogni tre mesi per i trattamenti di dati sensibili, né sussiste
l’obbligo di disattivazione delle credenziali inutilizzate da un semestre); è
ammessa, quale procedura di autenticazione, anche la semplice procedura di login
disponibile sul sistema operativo delle postazioni di lavoro connesse a una
rete; è sufficiente definire in anticipo le modalità per accedere
all’elaboratore in assenza dell’incaricato (non è, quindi, più prevista la
procedura della custodia delle copie delle credenziali); è ammessa
l’assegnazione dei profili di autorizzazione per il trattamento diversificato
senza obbligo di verifica annuale; è stabilita la cadenza annuale – o biennale,
qualora il computer non sia connesso a reti di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico - per gli aggiornamenti dei programmi di prevenzione
della vulnerabilità degli strumenti elettronici (come gli antivirus) e la
cadenza mensile per le operazioni di back up.
Se, invece, i trattamenti sono
realizzati senza l’ausilio di strumenti elettronici, sono innanzitutto previste
istruzioni, anche orali, agli incaricati, finalizzate al controllo e alla
custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali, ed è inoltre
specificato un generale obbligo di custodia in capo all’incaricato del
trattamento, che è tenuto a controllare, fino al momento della restituzione, che
non accedano ai documenti persone prive di autorizzazione (non è quindi, ad
esempio, previsto un obbligo di identificazione del personale che accede agli
uffici dopo la chiusura).
La norma di cui all’art. 29 della l.
133/2008, ai commi successivi, introduce altre importanti innovazioni che
prevedono sia la sostituzione del comma 2 dell’art. 38, sia la modifica del
comma 1, lett. a) dell’art. 44 del Codice in materia di trattamento dei dati
personali. In particolare, con la prima statuizione, il legislatore ha inteso
rendere meno gravoso – in questo caso per tutti i soggetti che in generale sono
tenuti ad effettuare la notificazione, secondo la norma di cui all’art. 37 del
dlg. 196/03 - tale adempimento, che adesso ha contenuti più semplici rispetto a
quelli precedenti (le informazioni ora dovute sono dettagliatamente elencate
nello stesso articolo) e che deve essere trasmessa attraverso il sito del
Garante (non è dunque più necessaria la sottoscrizione con firma digitale e il
relativo invio telematico). Sul punto, si conceda una riflessione: quest’ultima
previsione, seppur sia chiaro e apprezzabile l’intento semplificatore - viste
anche le difficoltà che ha creato in sede di prima applicazione – potrebbe
però costituire una pericolosa retrocessione per la definitiva affermazione, nel
nostro ordinamento, dell’innovativo strumento della firma digitale.
Relativamente, invece, alla seconda
statuizione, il legislatore ha introdotto una nuova, importante ipotesi tesa a
legittimare il trasferimento di dati personali da una società che operi in
Italia ad altre che si trovino nei paesi extra Ue, qualora dette società
appartengano tutte al medesimo gruppo imprenditoriale. In questa fattispecie,
resta ovviamente ferma la facoltà dell’interessato di far valere i propri
diritti nel territorio dello Stato.
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