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Novità Giurisprudenziali
31-07-2006
La vendita sottocosto è contraria ai doveri di correttezza di cui all’art. 2598 c.c., specie se posta in essere al fine di eliminare i concorrenti e stabilire un monopolio
Cassazione n.
1636 del
26-01-2006
La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, numero 3, cod. civ., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare.
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