La storia dell'evoluzione della disciplina federale delle sottoscrizioni elettroniche negli Stati Uniti è profondamente segnata dalla spontanea proliferazione delle singole discipline statali. Dopo la nascita di numerose e differenti legislazioni statali spontanee, il legislatore americano non si preoccupa di sostituire le singole disposizioni degli stati, quanto di porre criteri e principi cornice all'interno dei quali tutte le legislazioni statali debbano riconoscere validità al documento informatico ed alla sottoscrizione prodotta in forma elettronica, qualunque sia la legge secondo la quale il documento o la firma sono stati creati.
Facendo un passo indietro, diviene allora necessario introdurre, solo in linee generali, il sistema federale statunitense, in modo da comprendere come e quanto i legislatori dei singoli stati della federazione possano muoversi in presenza di una legge federale, nell'ottica di una piena comprensione della disciplina e del suo funzionamento.
Nell'ambito del sistema federale americano, ogni stato ha potestà legislativa su tutte le materie che non siano riservate al legislatore federale o comunque vietate loro dalla costituzione, secondo la previsione della cosiddetta “clausola dei poteri residui” presente dal 1791 nella costituzione federale americana. La costituzione federale, perciò, elenca una serie di materie che sono di competenza esclusiva del Congresso, lasciando ai legislatori statali la potestà legislativa su tutte le altre materie. Va ricordato inoltre che, a norma dell'articolo VI della stessa costituzione, i giudici di ogni stato sono tenuti a conformarsi non solo alla costituzione americana, ma anche alle norme che direttamente da essa discendono, emanate dal Congresso. In tal guisa i giudici si dovranno conformare non solo alla costituzione, ma anche alle leggi federali direttamente discendenti dalla stessa. Se ci si dovesse fermare alla semplice esegesi della costituzione federale, il potere legislativo federale potrebbe apparire come “escludente” quello statale. Invero dobbiamo ricordare che la giusta portata interpretativa attribuita dalla dottrina statunitense a tale previsione costituzionale, non muove nel senso di eliminare l'autonomia dei singoli stati nelle materie di loro competenza secondo il riparto costituzionale, ogni qual volta intervenga una legge federale. Gli studiosi statunitensi ritengono che l'articolo VI del “Bills of Right” americano sia una clausola di salvaguardia della omogeneità delle singole legislazioni statali, se vogliamo quindi è un parametro di costituzionalità delle normative vigenti negli stati, rispetto alle federali. Da quanto detto discende che le norme federali non prevalgono sulle statali sempre, ma solo in tre casi, e cioè quando contengano una espressa previsione sulla loro supremazia transnazionale; nel caso in cui la legge statale sia in conflitto con l'indirizzo politico espresso nella statuizione federale; o infine quando alla legge federale, con espressa previsione costituzionale, sia attribuita competenza esclusiva riguardo uno specifico settore del diritto.
La nascita di una disciplina federale statunitense in materia di sottoscrizioni elettroniche è stata causata dal proliferarsi di legislazioni statali in materia, molto distanti tra di loro, che rischiavano di costituire un forte impedimento al commercio elettronico interstatale e globale americano. Proprio per evitare che il commercio elettronico fosse ostacolato dal mancato riconoscimento della validità di un documento giuridicamente rilevante, per il solo fatto di essere “smaterializzato” o comunque conservato su di un supporto informatico non materiale, ed ancora per evitare che si discriminasse o negasse validità, efficacia e valore legale ad un documento sottoscritto con firma elettronica composta con una certa tecnica piuttosto che con un'altra (a seconda delle varie legislazioni nazionali), il Congresso ha emanato un atto che raccorda e protegga tutte le legislazioni della federazione, garantendo valore legale ai documenti informatici sottoscritti con firma elettronica. Questa cornice legislativa, con cui si fissano principi inderogabili sulla validità del documento informatico e della sottoscrizione elettronica, è contenuta in un atto approvato il 30 Giugno 2000 dal Congresso americano, con la legge pubblica 106-229 intitolata “ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND NATIONAL COMMERCE ACT” detta anche “E-sign Act”.
Analizzando l'E-Sign Act alla luce di quanto illustrato a proposito del sistema delle fonti americano, si evince che il legislatore non ha inteso emanare una legge che superi e sostituisca completamente le legislazioni statali. Ciò è desumibile, prima di tutto, dal testo della norma che non contiene nessuna esplicita previsione sull'intento del legislatore americano di rendere la materia di competenza esclusiva del Congresso, ne tanto meno una tale previsione è ricavabile dalla Costituzione Americana. Vanno inoltre evidenziati altri argomenti di natura interpretativa che suggeriscono l'intento del legislatore di non rendere la materia di competenza esclusivamente federale. Se si analizza il tenore del testo normativo, la norma non prevede una disciplina dettagliata della materia, ma si limita a fissare dei principi fondamentali di non disconoscimento (che vedremo in seguito e che, a mio avviso, hanno portata costituzionale, perché chiara espressione dell'indirizzo politico del Congresso) invalicabili, pur lasciando piena autonomia legislativa al legislatore statale, che potrà disciplinare la materia col solo limite del loro rispetto. Ultimo argomento interpretativo è il suggerimento che il legislatore stesso ci offre nel preambolo della legge stessa. Il legislatore americano scrive che intende, come scopo della normativa federale, quello di facilitare l'uso dei documenti elettronici e delle firme elettroniche sia tra gli stati, sia per ciò che riguarda il commercio straniero. Si potrebbe aggiungere infine che storicamente l'esigenza stessa di emanare una norma come l'E-Sign Act si è palesata solo nell'ottica del raccordo tra legislazioni statali, e che perciò il governo americano non volesse levare un potere legislativo agli stati, ma solo evitare che l'eccessivo tecnicismo di alcune legislazioni potesse portare ad un disconoscimento ingiustificato della validità di un documento, creando un effetto distorsivo al sistema dalle notevoli implicazioni economiche. Proprio per questo tale legislazione, non è obbligatoria da adottare, ma la sua adozione, o l'adozione dei suoi principi è inderogabile, sia da leggi passate che da leggi future (è esplicito il divieto, alla sezione 104, per lo stesso legislatore federale di interpretare o restringere con legge successiva l'ampiezza dei principi contenuti nell'E-Sign Act).
Paragonando il sistema americano a quello italiano, l'utente che voglia stipulare una qualsiasi transazione informatica in America, si troverà nella stessa condizione di quello che voglia utilizzare tale metodo di conclusione di una operazione in Italia. Ad esempio, l'utente italiano che fino all'avvento della disciplina comunitaria voleva concludere una transazione elettronica con un cittadino tedesco, volendo sottoscrivere il documento elettronicamente e quindi attribuirgli un valore legale paritetico a quello dello stesso documento sottoscritto in maniera cartacea, rischiava di vedere disconosciuta valenza giuridica ed esigibilità della prestazione alla transazione per via delle strette maglie in cui le discipline statali costringevano il mercato interno. Al contrario, oggi, l'utente italiano dovrà solo sottoscrivere l'atto con una tecnica che rispetti i requisiti fissati dal legislatore comunitario. La funzione dell'E-Sign nel sistema americano è identica. Questo è il rischio che la legislazione Statunitense ha scongiurato.
Con l'E-Sign Act, il rischio del mancato riconoscimento del valore legale alla transazione viene eliso, consentendo a cittadini di stati (americani o meno) diversi di regolare da soli, attraverso lo strumento contrattuale, i meccanismi e le procedure da seguire per effettuare la transazione informatica, eliminando il rischio che in caso di controversie di fronte al giudice, le parti si vedano negata adeguata tutela solo in base al disconoscimento di tale libertà.
Chiarito il rango della norma ed esaminata la sua funzione precipua, prima di illustrare i principi in essa contenuti, va accennata una ulteriore peculiarità della legge in questione, peculiarità che riposa nell'ambito soggettivo di applicazione di alcune sue norme: come si desume anche dal nome stesso della legge (o meglio dall'espressione Global) alcuni dei principi contenuti nella norma sono puramente programmatici. I principi contenuti nella norma, non sono solo riferiti ai cittadini americani appartenenti a diversi stati, ma l'ESign Act pone una vera e propria “missione” in capo al Governo americano in campo internazionale: la norma infatti impone al Governo federale di impegnarsi nella diffusione (tra i paesi che commerciano con gli Stati Uniti) di principi come il principio di neutralità tecnologica e di non discriminazione del documento informatico [1] , con i corollari che ne discendono: come ad esempio il riconoscimento del mercato informatico e dell'autonomia della regolamentazione del mercato stesso a livello internazionale (che dunque propone la rimozione di quelle legislazioni ad approccio prescrittivo, ostacolo per il commercio elettronico con i paesi che utilizzano tali legislazioni).
Conseguentemente a tale ultimo proponimento, l'E-Sign Act auspica la possibilità, che i governi riconoscano in capo alle parti la libertà di scegliere il modo e le tecniche per effettuare una transazione elettronica senza discriminare i documenti prodotti in tale maniera disconoscendoli solo perché in forma elettronica, o solo perché composti secondo tecniche differenti rispetto a quelle prescritte dai vari legislatori nazionali.
Anche in questo senso si conferma lo scopo di una legge che è soprattutto quello di svolgere opera di raccordo tra le legislazioni nazionali per eliminare la possibilità che si creino barriere legislative, lasciando libertà ai mercati di autodefinirsi sugli standard più sicuri da adottare per le transazioni elettroniche.
Per quello che attiene l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione di tale legge, l'ESIGN Act è applicabile esclusivamente ai rapporti tra privati, non anche i rapporti tra enti pubblici e privati, e tra enti pubblici in genere già precedentemente regolamentati a livello federale.Rivolgendosi solo ai privati, l'oggetto della legge stessa è ogni transazione commerciale , sia nazionale che internazionale, con i soli limiti che, come vedremo, la legge stessa fissa.
La norma è suddivisa in quattro titoli, il primo dei quali si intitola: “GENERAL RULE OF VALIDITY” ovvero regole generali di validità.
La sezione 101 della norma [2] sulle regole generali sulla validità, dove la validità presa in considerazione è quella in generale del documento contenente la transazione informatica e della sottoscrizione elettronica che lo accompagna. A mio parere questa è la sezione principale e cardine della legge, e si apre con la lettera (a), che, riferendosi a tutte le transazioni in genere, fissa due fondamentali principi:
1. è vietato al giudice di qualsiasi stato, il disconoscimento del valore legale a firme, contratti o comunque a documenti collegati a queste operazioni (cioè le transazioni in genere), solo per via della loro forma elettronica.
2. ad un contratto collegato (o meglio riferibile) ad una transazione elettronica non può essere negato effetto legale, validità e riconoscimento solo perché è stato usato, per la sua conclusione, una firma elettronica o un documento elettronico.
Il principio della non discriminazione del documento in forma informatica, viene fissato e ribadito a livello federale, attribuendo valore legale pieno e riconoscimento giuridico della validità ed efficacia dell'atto a qualsiasi transazione effettuata in forma informatica. Corollario di questo principio è dunque quello della parificazione del documento informatico a quello cartaceo. È facile intuire come, non fissando alcuna distinzione tra livelli di sicurezza delle firme, ma utilizzando in generale il termine firma elettronica, accompagnato dal riferimento al “record”, che altro non è che il documento informatico in cui è contenuta la transazione ed il suo regolamento, il legislatore statunitense scelga un approccio minimalista della materia (minimalista secondo le categorie individuate da studi condotti dall'ILPF [3] ), cercando dunque di abbracciare, con la massima ampiezza, qualsiasi tecnica i legislatori statali possano aver scelto, riconoscendo validità a tutti i documenti informatici rappresentanti transazioni. In pratica confermando la sua scelta di neutralità tecnologica.
Subito successiva a questa importante dichiarazione di riconoscimento del valore legale del documento e della firma elettronica, il legislatore statunitense fissa, con la lettera (b) intitolata “PRESERVATION OF RIGHT AND OBLIGATIONS” [4] , ovvero conservazione dei diritti ed degli obblighi, due importanti principi di segno opposto a quelli appena visti:
1. il primo stabilisce che l'ambito di applicazione dell'E-Sign Act si restringe qualora venga in conflitto con requisiti imposti da statuto, regolamento, o legge relativi a diritti o obbligazioni prese da persone sottoposte a tali statuti, leggi o regolamenti. In pratica quando si richiede che l'atto venga sottoscritto o contratto in una forma determinata o comunque “non elettronica”.
2. il secondo, invece, pone il divieto di imporre ad una delle parti contrattuali la forma elettronica nel contratto, divieto che invece viene meno qualora parte nel contratto sia una Agenzia pubblica.
Anche queste due limitazioni di carattere generale meritano attenzione, in quanto se non vi fosse l'espresso divieto posto dalla sezione 101 lettera (b), si potrebbero creare conflitti applicativi tra norma, creando non solo difficoltà interpretative sulla norma applicabile (tra quella statale e quella federale), ma anche rendendo difficile il coordinamento con altre importanti leggi federali (si pensi ad esempio la difficoltà di raccordo con l'“Uniform Commercial Code”, in cui sono previste per determinate categorie contrattuali delle modalità di conclusione o di forma, che non sono attuabili in forma elettronica). Potrebbe sorgere, in concreto, il caso in cui un contratto sarebbe invalido, per vizio di forma, secondo una legge statale ma valido per l'E-Sign Act, quale delle due leggi prevarrebbe? In questa maniera il legislatore evita il problema, ed anzi prevede espressamente l'inapplicabilità della norma in generale, per incompatibilità con leggi statali che impongano determinati requisiti di forma, o determinate modalità di conclusione, o, in generale la forma non informatica. Il problema ritorna ad essere affrontato e specificato nelle sezioni 102 e 103 della norma, ponendo qui solo un principio di derogabilità di carattere generico. Il secondo dei due principi, invece, impone alle parti l'accordo sulla forma elettronica. Vietando ad una parte di imporre unilateralmente la forma elettronica, a meno che non si tratti di un'Agenzia statale parte in un contratto, il legislatore impone alle parti l'accordo sulla forma, evitando così che ad uno dei contraenti venga imposta la forma informatica, nel sostanziale rispetto dell'autodeterminazione del mercato nella scelta della forma da adottare per una transazione o un contratto.
La sezione 101 della norma prevede dunque alle lettere (a) e (b), per bilanciare la libertà riconosciuta a qualsiasi stato di regolare il fenomeno delle sottoscrizioni elettroniche con parametri più rigidi, principi inderogabili dalle singole legislazioni statali. Il primo dei quali riconosce ad ogni transazione, nazionale o meno, effettuata con sottoscrizione elettronica rispondente ai requisiti richiesti nella sezione 106 (e cioè la sola provenienza della firma dal titolare) la validità legale, anche se concluse su supporto elettronico (e questo vale a dire che al documento non devono essere disconosciute la validità giuridica e l'esigibilità della prestazione contenuta in esso). Il secondo dei due discende dal primo, e riguarda i contratti conclusi in tale forma, riconoscendo loro effetti legali pieni (non si consente di disconoscere tali contratti solo per via della conclusione degli stessi in forma elettronica) ovvero riconoscimento dello “stesso trattamento legale” di tutti i contratti conclusi, siano essi stipulati su supporto cartaceo o informatico, cui è applicabile tale legge.
La sezione 106 contiene dunque le definizioni cui i principi sopraesposti fanno riferimento [5] . Risolvendosi poi nell'ampiezza dell'ambito oggettivo dei principi contenuti nella normativa, è importante osservare che la definizione di firma elettronica è molto più generica rispetto a quella fornita dal legislatore italiano, pur avendo contenuto similare, bastando la semplice apposizione, con l'intento di sottoscrivere il documento a cui è allegata o collegata, di un suono, un simbolo o un processo informatico. La traduzione letterale della norma omette di specificare il requisito dell'identificazione univoca del firmatario, e da ciò si desume che l'identificazione della provenienza “sicura” della firma dal soggetto non rilevi a livello di validità della sottoscrizione, contando invece l'intenzione dello scrivente di sottoscrivere il messaggio. Praticamente, allora, anche un suono caratteristico di una ditta, o anche un logo, così come un qualsiasi altro meccanismo di sottoscrizione digitale o simbolo intrinsecamente riconducibile alla ditta, rende valida ed efficace la firma apposta in calce al documento informatico. Tutto ciò che sia riconducibile all'utente con una sufficiente certezza e apposto con l'intenzione di sottoscrivere il documento è una firma elettronica.
Altra importante definizione è quella che riguarda il documento elettronico, che è inteso come un contratto o altro negozio in forma elettronica “creato, generato, inviato, comunicato, ricevuto o conservato in modalità informatica”. Il riferimento del legislatore americano comprende qualsiasi mezzo di trasmissione o conservazione del dato stesso, andando perciò ad abbracciare in tale definizione, qualsiasi forma di comunicazione elettronica con cui sia possibile sottoscrivere un contratto.
È importante infine chiarire che per “transazione” il legislatore federale intende, in un affare intercorrente tra una o più persone, la serie di diritti, azioni o obbligazioni sorti in capo ad un soggetto, parte dell'accordo. La normativa poi elenca in particolare alcuni gruppi di azioni che non sarebbero propriamente inclusi nella definizione di transazione così come appena descritta. Il legislatore dunque estende l'ambito applicativo della norma a due grandi categorie di azioni derivanti da: (A) la tutela e lo sfruttamento elettronico della proprietà intellettuale di beni anche immateriali (con specifico riferimento al sistema dei brevetti); (B) la vendita, il leasing o lo scambio o la disposizione di beni reali in genere. Ve inteso che l'elenco non è tassativo, altrimenti si escluderebbe la tutela della validità giuridica delle transazioni più comuni, come ad esempio per la compravendita di beni dai siti internet.Ricordando quanto abbiamo detto alla sezione 101 lettera (b) (limiti generali di applicabilità della norma) passiamo ora ad illustrare i limiti espressi, o meglio le eccezioni di applicabilità dell'E-Sign Act previste dal legislatore stesso alla sezione 102 e 103 della norma.
La sezione 102 della norma si intitola EXEMPTION TO PREEMPTION ovvero eccezioni alla prelazione. Come vediamo quindi la sezione è dedicata interamente a fissare i limiti alla derogabilità della normativa e la sua applicabilità. La sezione è divisa in tre punti, ma il punto più importante, a mio avviso è il primo: (a) IN GENERAL ovvero limiti generali o di sistema. Abbiamo detto in precedenza che non è fatto obbligo agli stati di adottare l'E-Sign Act. Questa norma consente allora ai legislatori statali di discostarsi o non riprodurla nel proprio stato quando abbia già adottato una legge statale che introduca i principi contenuti nell'Uniform Electronic Transactions Act (ovvero UETA) [6] . In tale atto federale, di fatti, alla sezione settima è enunciato espressamente il principio del riconoscimento, che poi troverà riscontro nell'attività del Congresso che ha emanato l'E-Sign Act e(ssendo l'ambito oggettivo dell'UETA più amplio, al legislatore americano basta che sia stato recepito il primo). Ciò è tanto vero se si pensa a come il legislatore abbia continuamente incoraggiato gli stati americani ad adottare l'UETA, prevedendo un regime di maggiore libertà per coloro che lo avessero fatto. Tale libertà, in fondo poi si concretizza nella possibilità di legiferare liberamente in materia. In diretta conseguenza di quanto detto la legislazione adottata dal singolo stato non potrà mai escludere aprioristicamente validità ed efficacia ad un documento informatico sottoscritto nel rispetto dei principi contenuti nella legge stessa, e non potrà mai riconoscere o dare validità solo ad una certa tecnica di sottoscrizione piuttosto che ad un altro. Ciò è tanto a dire che il legislatore statale potrà solo “incoraggiare” l'utilizzo di una particolare tecnica, magari prevedendo una legislazione più favorevole per tecniche ritenute più sicure, ma mai scegliere una tecnica e solo a questa riconoscere valore. È il mercato, dunque, a dover decidere quale tecnica di sottoscrizione sia la più sicura o conveniente, non il legislatore statale.
La sezione 103 invece fissa delle SPECIFIC EXCEPTIONS, ovvero delle eccezioni specifiche alla applicabilità della norma federale. Oltre ad essere espressamente citato l'Uniform Commercial Code, il codice commerciale americano (nel caso in cui preveda particolari discipline di forma o l'uso di forme non elettroniche per la sottoscrizione della contratto), la norma esclude dall'ambito di applicabilità della stessa tutte le leggi statali preesistenti e future in materia di testamenti, donazioni e matrimoni. Poi la norma fissa delle eccezioni additive, che riguardano documenti processuali (come ordini o notifiche giudiziali), documenti di carico per trasporti di materiale tossico o pericoloso per la salute e l'ambiente, per i recessi dai contratti di fornitura ed da quelli di assicurazione sanitaria e sulla vita.
Tornando alla sezione 101, vi sono altre due importanti novità introdotte con la norma. La prima riguarda la disciplina della tutela dei consumatori. Come sappiamo la maggior parte delle transazioni virtuali in America riguarda l'acquisto di beni e servizi a mezzo internet, e per tali motivi il legislatore americano si è dato carico, nel prevedere una disciplina dei negozi informatici, di regolare anche l'aspetto della tutela del consumatore. Il maggior timore a riguardo espresso in sede di elaborazione della legge, è racchiuso nella domanda: come sarà azionabile la tutela del consumatore, in mancanza di un documento cartaceo che comprovi l'acquisto a determinate condizioni del bene o servizio?
La risposta a tale quesito è stata data grazie all'inserimento di un corpo normativo all'interno della legge che si occupa espressamente di tutelare il consumatore, stabilendo un corpus di diritti che restano in capo all'acquirente in tal senso. In tale ottica legislatore ha stabilito che ad ogni transazione effettuata in maniera elettronica, il venditore debba fornire all'acquirente una prova scritta contenente il valore, la descrizione, la data dell'operazione, con l'unica eccezione legata all'espresso consenso del consumatore affinché il venditore non consegni tale ricevuta o fattura elettronica. In ogni caso il consumatore ha il diritto, che gli resta in capo, ad ottenere una prova legale dell'acquisto su un formato differente da quello elettronico, consenso che è comunque revocabile in ogni momento, e che non preclude la possibilità all'acquirente di richiedere, successivamente, e secondo modalità che il venditore è obbligato a comunicargli, la consegna di un documento cartaceo. Ovviamente il legislatore americano si è occupato anche del caso in cui il consumatore presti il suo consenso alla ricevuta elettronica, statuendo altri diritti in capo all'acquirente: il diritto di essere informato sui requisiti che l'azienda utilizza per la conservazione di tali dati e fatture (sia l'hardware che il software usati per proteggere i suoi dati), ed inoltre informarlo su come accedere elettronicamente alla documentazione in parola, dandogli la dimostrazione di come egli stesso potrà accedere a tali informazioni in forma elettronica, per poter accedere in ogni momento a tali informazioni.
La seconda importante novità della sezione 101, riguarda gli ELECTRONIC AGENTS, la definizione di agente elettronico è contenuta nella sezione 106 al numero 3, ed altro non è che un programma o un qualsiasi altro mezzo elettronico con cui si inizia o si riceve un ordine elettronico da un soggetto. A questi ordini elettronici non può essere disconosciuto valore legale, se non quando non siano riconducibili ad un determinato soggetto. Questo riconoscimento esplicito non è di poco valore, se si considera il quantitativo enorme di trasferimenti di fondi elettronici negli Stati Uniti. In questa previsione è contenuto il riconoscimento del valore delle transazioni informatiche riguardanti ordini di acquisto e vendita di qualsiasi cosa, effettuati per il tramite di un software appositamente creato allo scopo, su qualsiasi mercato (dalla borsa ad E-bay). Subito successivo a tale riconoscimento, il legislatore chiarisce la responsabilità di tali agenti elettronici, o meglio la norma si occupa dei contratti di assicurazione ed agenzia (meglio noti come di brokeraggio). Il legislatore infatti, nel rispetto della libertà delle parti di negoziare le procedure più opportune (a loro giudizio) per concludere una operazione commerciale in via informatica, stabilisce che, nel caso in cui l'agente mediatore o l'assicuratore abbia aderito su indicazione della parte elettronicamente ad un contratto, non potrà essergli addebitata responsabilità per carenze nella procedure concordate dalle parti in tale contratto se non sia stato negligente o non trasparente nella sua condotta; qualora non abbia preso parte alla stesura di tale regolamento di procedura elettronica; o infine qualora non si sia discostato dalle procedure previste dalle parti.
[1] Ovviamente chiariamo che la legge in questione è vincolante, nei suoi principi, solo per i cittadini americani, o meglio per gli stati americani, ma per ciò che riguarda le previsioni a respiro internazionali ripetiamo che esse hanno un puro valore programmatico per il governo federale: se si vuole sono paragonabili all'intento, fissato dalla presidenza degli Stati Uniti, di mediare a livello internazionale affinché i principi vengano adottati anche da altri stati, favorendo il commercio elettronico globale. I principi fondamentali, quello della non discriminazione del documento informatico e della neutralità tecnologica sono contenuti nelle previsioni dell'E-Sign Act, alla sezione 101, ma anche in altri atti che riguardano il documento informatico e le sottoscrizioni più in genere come l'Uniform Electronic Transaction Act del 1999.
[2] SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY.
(a) IN GENERAL.—Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce
(1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and
(2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation.
[3] Secondo uno studio condotto dal ILPF (un'organizzazione internazionale non profit che comprende le più importanti aziende che lavorano su Internet e disponibile al sito http://www.ilpf.org/groups/analysis_IEDSII.htm, consultato il 20 Marzo 2006), le tecniche legislative in materia di sottoscrizione elettronica possono essere ricondotte sostanzialmente a tre categorie: il “minimalist approach” il “prescriptive approach” ed una via intermedia. Il primo, utilizzato soprattutto nei paesi di common law, tende ad eliminare gli ostacoli alla firma elettronica purché rispetti i requisiti legali previsti dalla firme autografe. Il secondo è più diffuso nei paesi di civil-law, caratteristica delle legislazioni in parola è che si riferiscono solamente all'uso della firma digitale dentro un sistema di infrastruttura a chiave pubblica (PKI). La terza, adottata a livello statale ad esempio da Singapore ed a livello internazionale dallo stesso UNICTRAL, è ritenuta la tecnica più efficiente: essa si basa sull'emanazione di leggi che prescrivono standard minimi per l'operatività delle fime elettronichei, ma nello stesso tempo fanno riferimento alla firma digitale come paradigma, che rimanda a qualsiasi tecnica finalizzata all'autenticazione.
[4] (b) PRESERVATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS.—This title does not
(1) limit, alter, or otherwise affect any requirement imposed by a statute, regulation, or rule of law relating to the rights and obligations of persons under such statute, regulation, or rule of law other than a requirement that contracts or other records be written, signed, or in nonelectronic form; or
(2) require any person to agree to use or accept electronic records or electronic signatures, other than a governmental agency with respect to a record other than a contract to which it is a party.
[5] SEC. 106. DEFINITIONS. For purposes of this title:
(1) CONSUMER.—The term ‘‘consumer'' means an individual who obtains, through a transaction, products or services which are used primarily for personal, family, or household purposes, and also means the legal representative of such an individual.
(2) ELECTRONIC.—The term ‘‘electronic'' means relating to technology having electrical, digital, magnetic, wireless, optical, electromagnetic, or similar capabilities.
(3) ELECTRONIC AGENT.—The term ‘‘electronic agent'' means a computer program or an electronic or other automated means used independently to initiate an action or respond to electronic records or performances in whole or in part without review or action by an individual at the time of the action or response.
(4) ELECTRONIC RECORD.—The term ‘‘electronic record'' means a contract or other record created, generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means.
(5) ELECTRONIC SIGNATURE.—The term ‘‘electronic signature'' means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record.
(6) FEDERAL REGULATORY AGENCY.—The term ‘‘Federal regulatory agency'' means an agency, as that term is defined in section 552(f) of title 5, United States Code.
(7) INFORMATION.—The term ‘‘information'' means data, text, images, sounds, codes, computer programs, software, databases, or the like.
(8) PERSON.—The term ‘‘person'' means an individual, corporation, business trust, estate, trust, partnership, limited liability company, association, joint venture, governmental agency, public corporation, or any other legal or commercial entity.
(9) RECORD.—The term ‘‘record'' means information that is inscribed on a tangible medium or that is stored in an electronic or other medium and is retrievable in perceivable form.
(10) REQUIREMENT.—The term ‘‘requirement'' includes a prohibition.
(11) SELF-REGULATORY ORGANIZATION.—The term ‘‘selfregulatory organization'' means an organization or entity that is not a Federal regulatory agency or a State, but that is under the supervision of a Federal regulatory agency and is authorized under Federal law to adopt and administer rules applicable to its members that are enforced by such organization or entity, by a Federal regulatory agency, or by another selfregulatory organization.
(12) STATE.—The term ‘‘State'' includes the District of Columbia and the territories and possessions of the United States.
(13) TRANSACTION.—The term ‘‘transaction'' means an action or set of actions relating to the conduct of business, consumer, or commercial affairs between two or more persons, including any of the following types of conduct: (A) the sale, lease, exchange, licensing, or other disposition of (i) personal property, including goods and intangibles, (ii) services, and (iii) any combination thereof; and (B) the sale, lease, exchange, or other disposition of any interest in real property, or any combination thereof.
[6] Legge antecedente l'E-Sign Act, l'UETA (è stata approvata dalla “National Conference of Commissioners on Uniform State Laws”, il 15 dicembre del 1999), i principi in essa contenuti sono del tutto similari a quelli previsti nell'E-Sign Act, ma fissati con ambito applicativo differente. La legge è suddivisa in 21 sezioni, ma a parere dello scrivente, la disciplina più significativa è contenuta nella sezione settima. Tale sezione si occupa di fissare il principio di equivalenza delle sottoscrizioni informatiche (o meglio degli effetti dei contratti sottoscritti elettronicamente) a quelle autografe, prescindendo dalle tecniche impiegate e vietando discriminazioni legate alla natura del supporto impiegato. La differenza tra le due normative riguarda, come detto, l'ambito applicativo delle due norme, molto più esteso nell'UETA poiché riguarda anche le transazioni di natura governativa.