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La sperimentazione della firma digitale ed il processo telematico (1)

Scritto da Ivan Pacifico

Premessa
All'indomani della pubblicazione del D.P.R. del 10 novembre 1997, n.513, sulla gazzetta ufficiale n. 60 del 13 Marzo 1998, con il quale si emanava il regolamento per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti attraverso strumenti informatici ai sensi dell'art.15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59 (legge Bassanini), alcune amministrazioni iniziarono a verificare la possibilità di attuare tale innovazioni legislative.
In tale contesto nacque la sperimentazione del Comune di Bologna volta a rendere più semplice lo svolgimento delle attività comunali tramite l'utilizzo della firma digitale per la prestazione dei servizi ai cittadini.
In particolare si è creato uno strumento che consente all'amministrazione pubblica bolognese, seguendo l'esempio di meccanismi di aggregazione tipici di internet, di costruire una comunità in cui si incontrano domanda ed offerta di servizi pubblici. Applicando le nuove norme sui documenti informatici e sulla firma digitale si è realizzata un'infrastruttura a chiave pubblica; contemporaneamente l'amministrazione bolognese ha svolto un ruolo di autorità di certificazione della titolarità delle firme digitali. Così si è posta in essere una sperimentazione che ha consentito transazioni sicure e protette per la fruizione di una moltitudine di servizi: prenotazioni sanitarie; invio di referti; richieste di concessioni edilizie; rinnovo di licenze, gare ed appalti; comunicazioni ufficiali ai cittadini; etc. (2)
La sperimentazione effettuata nel comune bolognese ha forse inspirato anche il Tribunale della città felsinea, nel quale è nato un progetto per la realizzazione del processo telematico.
Si ritiene utile, prima di proseguire nell'illustrazione del lavoro svolto dal tribunale felsineo nonché delle novità in materia di processo telematico, ricordare cosa sia la firma digitale ed in cosa consista l'attività di certificazione.
La firma digitale è un sistema che consente di verificare con certezza l'identità del mittente e l'integrità del messaggio quando arriva a destinazione, ovvero che il testo non sia stato modificato da terzi non autorizzati. Tale sistema si basa su due chiavi crittografiche, definite chiavi asimmetriche: una pubblica ed una privata.
La corrispondenza tra la coppia di chiavi e l'identità del soggetto che risulta titolare è data da un certificato, allegato alla coppia, che può essere consultato dal destinatario ogni volta che riceve un documento con firma digitale.
In tal modo il documento informatico al quale è allegata la firma digitale garantisce alcuni principi fondamentali:
¨ la riservatezza: il contenuto del documento può essere consultato solo dal mittente e dal destinatario;
¨ l'integrità: nello scambio non devono avvenire alterazioni del documento;
¨ l'autenticazione: il documento proviene dal mittente;
¨ la non ripudiabilità: chi invia o riceve il documento informatico non può affermare di non averlo inviato o ricevuto.

Il processo telematico: un'utopia?
Le possibilità offerte dalla firma digitale sono molteplici, attraverso poche strumentazioni informatiche ed i necessari programmi di utilizzo è possibile evitare delle inutili perdite di tempo per predisporre atti che ingrossano i fascicoli e rallentano l'attività della pubblica amministrazione nel suo complesso.
L'attività giudiziaria è anch'essa afflitta da notevoli ritardi, molti dei quali determinati da una cattiva gestione delle risorse ed una improduttiva organizzazione degli uffici.
Si consideri che l'attività giudiziaria è per lo più caratterizzata dalla predisposizione di atti (denunce, citazioni, perizie) che devono essere autenticati ed in seguito notificati al destinatario. Il destinatario dell'atto, a sua volta, risponde con altri atti e così via verso l'alloggiamento dei fascicoli negli archivi (magazzini e depositi) degli uffici giudiziari. La realtà ci insegna come sia facile, con tale organizzazione, che un documento (o l'intero fascicolo) venga perso, con grave nocumento per l'immagine di tutta l'amministrazione giudiziaria.
Di questo disagio si sono fatti portatori alcuni magistrati del tribunale di Bologna i quali, nel 1993, hanno iniziato una seria riflessione sui mezzi più idonei a snellire le risultanze documentali o comunque renderle più facilmente accessibili.
Nel 1993, al Tribunale di Bologna, era crescente il disagio per un numero, sempre maggiore, di decisioni fra loro contrastanti emesse dal tribunale civile, su questioni interpretative di rilevante importanza. Ciò sottolineava la difficoltà di comunicazione fra i magistrati per l'assunzione di un indirizzo uniforme, destinata ad aumentare in seguito alla riforma che avrebbe introdotto il giudice unico.
In seguito a quest'opera di sensibilizzazione, posta in essere da avvocati e magistrati, nacque un piccolo gruppo di studio, composto dagli stessi , che dopo innumerevoli riunioni riuscì a mettere a punto un progetto (battezzato Polis) per risolvere i problemi dell'ufficio giudiziario mediante l'utilizzo di strumentazioni informatiche. Questo progetto non rimase sulla carta, nell'arco di breve tempo venne istituzionalizzato, con decreto del Presidente del Tribunale, mediante la costituzione dell'UDAI (Ufficio Documentazione Automazione Informatica).
Negli anni che seguirono il progetto Polis fu portato all'attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia riscuotendo un successo tanto significativo che il Ministero ne finanziava la prosecuzione, distaccando a Bologna personale informatico qualificato e il tribunale di Bologna veniva incaricato, insieme ad altri tribunali, di studiare l'informatizzazione dei servizi giudiziari.
Nel dicembre del 1998, giunti oramai prossimi alla meta, l'Avvocatura Felsinea ha sollevato il problema dell'impatto, del processo telematico, sull'organizzazione degli studi legali approfondendo lo studio delle condizioni organizzative necessarie agli studi professionali per poter realizzare le forme di collegamento previste per un futuro processo telematico.
In un momento successivo (con una lettera ufficiale del 21/4/99) il Ministero di Grazia e Giustizia nel ringraziare l'Ordine Forense felsineo, per l'impostazione di fattiva collaborazione e per il contributo culturale apportato, ha evidenziato come la concreta possibilità di favorire l'esperienza in corso presso gli uffici giudiziari di Bologna (3) abbia rappresentato un primo passo concreto verso l'adozione di nuovi modelli ordinamentali e funzionali.

Il processo civile tra realtà ed aspirazioni.
Per poter realizzare un processo telematico è necessario pensare ad un nuovo sistema di gestione del contenzioso civile attraverso soluzioni informatiche a supporto del lavoro dei giudici, degli avvocati e dei cancellieri. Lo scopo è quello di realizzare un processo nel quale l'utilizzo della carta sia limitato allo stretto necessario, nel quale si possano scambiare le informazioni in tempo reale e che consenta, tramite strumenti telematici, una gestione complessiva dell'attività dei giudici e degli avvocati. (4)
Il processo civile, nella sua totalità, è completamente impreparato alla realizzazione di modalità operative telematiche ed informatiche per una serie di ragioni tanto riorganizzative, quanto culturali e normative.
L'azione e l'organizzazione delle Cancellerie del Tribunale e dei servizi degli Ufficiali giudiziari evidenziano difficoltà nella definizione degli incarichi e delle funzioni che questi devono svolgere. Da una parte all'interno dell'organizzazione amministrativa si perdono tutti i dati relativi all'attività svolta e, quindi, questi non possono costituire un supporto per i giudici e gli avvocati. Dall'altro, le Cancellerie sono organizzativamente frammentate e ciò comporta una lentezza operativa e funzionale, che danneggia l'azione amministrativa e relega gli addetti alla cancelleria allo svolgimento di funzioni di segreteria e di archiviazione dei dati. Se a questo si unisce il fatto che il mondo degli uffici giudiziari civili non è mai stato coinvolto in un processo di automazione a livello nazionale, si può ben comprendere la tecnologizzazione disomogenea degli uffici e la scarsità di infrastrutture previste negli stessi. (5)
Fra i maggiori limiti di tipo organizzativo si è posto in evidenza come le attuali dotazioni informatiche utilizzate dal Tribunale Civile non rispondano nemmeno ai requisiti minimi di operatività (6): molte volte le procedure si sovrappongono, e non si sostituiscono, ad una gestione cartacea dell'iter processuale e, quindi, si riproducono in versione informatica i peggiori problemi posti dalle prassi burocratiche.
In secondo luogo, pur in assenza di dati quantitativi certi, è emerso che il sistema giustizia, attraverso la regola della tassazione, tramite bollo, cui è sottoposto ogni singolo atto processuale, è costretto ad una onerosa attività di controllo e di rendiconto assolutamente sproporzionata rispetto al valore complessivo degli incassi. Il risultato è una spesa superiore agli incassi e un rallentamento dell'iter processuale.
Dagli studi e dai progetti citati si evince come i vari gruppi di lavoro, creati per la realizzazione del processo telematico, si sono preoccupati, non tanto dell'elaborazione del software che potesse supportare le attività degli addetti ai lavori, quanto di individuare nuovi sistemi di relazione. Attraverso questi bisogna essere in grado di sfruttare appieno le potenzialità insite nelle nuove soluzioni informatiche e telematiche, per tradurre le procedure e prassi quotidiane in programmi dell'elaboratore per favorire lo sviluppo della professionalità degli addetti ai lavori.
Il metodo è stato quello di individuare quale era il fabbisogno informativo e quali modalità di elaborazione dei dati erano necessarie ai giudici ed agli avvocati, per lo svolgimento delle rispettive professioni. E' stata evitata un'analisi monosettoriale o monoproblematica del rito civile e dell'organizzazione sulla quale si basa per evitare soluzioni parziali, o adatte ad un solo agente del sistema, e contemporaneamente inutili, se non dannose, per l'intero sistema processuale. Proprio la presenza di istanze provenienti da diversi soggetti (giudici, cancellieri ed avvocati), unite ad uno studio multidisciplinare, ha permesso di pervenire a delle soluzioni comuni. Alla luce degli studi attuali e delle ricerche effettuate dai vari gruppi di lavoro si sono individuate tre direttrici principali sulle quali intervenire.
La prima ha individuato la necessità di definire con chiarezza l'attività sia degli Ufficiali giudiziari sia della Cancelleria nel suo complesso. Nel contempo bisogna ridefinire le funzioni di supporto, alla attività dei magistrati e dagli avvocati, non intervenendo sulle singole procedure bensì sulla relazione tra questi due soggetti: il giudice e l'avvocato. La Cancelleria dovrebbe diventare un nucleo tecnico centrale del sistema di relazione connesso al processo civile.
La seconda suggerisce di intervenire nel percorso di realizzazione del processo telematico con un approccio che sia contemporaneamente di tipo organizzativo, procedurale e informatico.
La terza evidenzia la imprenscindibile necessità di rivedere, o comunque di rendere più semplice il sistema di tassazione in vigore. La soluzione proposta era quella di passare da un sistema di tassazione per atto ad un sistema di tassazione per processo. (7)
Alla luce delle modifiche legislative intervenute, è forse utile fare il punto sullo stato dei lavori in relazione alle tre problematiche messe in evidenza poc'anzi, tenendo in considerazione le linee di intervento elaborate dal Ministero di Grazia e Giustizia . (8)
Partendo dall'informatizzazione dei registri, l'obiettivo è quello di rendere possibile un sistema informativo unitario dell'ufficio giudiziario civile. In tal modo sarà realizzabile un completo processo civile telematico fondato sul concetto di documento informatico ex D.P.R. 513/97.
In una prima fase, che dovrebbe iniziare nel Maggio 2001, si prevede un'applicazione al solo processo del lavoro, in particolare al contenzioso sul pubblico impiego, che ha tempi più brevi ed è meno complesso. In questo progetto la cancelleria svolgerà una funzione di supporto a tutta l'attività dell'ufficio, quindi, tutti i documenti generati durante l'iter processuale, qualunque sia la tipologia passeranno dalla cancelleria. L'utilizzo dello strumento informatico consentirà una riorganizzazione ed un risparmio di risorse con una razionalizzazione delle attività. "Il risparmio di attività si tradurrà in una ricchezza per l'ufficio giudiziario e ciò permetterà di utilizzare il personale amministrativo in attività più qualificate e di più stretta collaborazione con i magistrati." (9)
Per quanto riguarda il problema della creazione di strumenti per il pagamento dei diritti di cancelleria (10) è al momento in elaborazione un sistema di pagamento telematico degli oneri fiscali connessi all'attività processuale che coinvolgerà l'amministrazione finanziaria e l'ordine forense.
Non è escluso che si possa pensare alla costituzione presso il consiglio dell'ordine di una sorta di conto corrente, per ogni avvocato iscritto all'ordine. Ogni volta che l'avvocato provvede a mandare un documento informatico sottoposto a tassazione l'importo disponibile viene ridotto automaticamente. Si può, cioè, collegare direttamente l'invio di documentazione al conto corrente del professionista. In tal modo, intanto è possibile l'invio di documentazione per via telematica, in quanto ci sia credito sul conto corrente. La collocazione del conto presso il Consiglio dell'Ordine non è casuale: in caso di sospensione dell'avvocato, il Consiglio potrebbe bloccare l'utilizzo dell'importo impedendo, all'avvocato sospeso, lo svolgimento della professione per via informatica. Oppure si potrebbe ipotizzare l'utilizzo di carte di credito a scalare ricaricabili: al momento dell'invio, viene chiesto il codice scritto sulla carta ed, automaticamente, il credito disponibile decresce con l'aumentare dei documenti inviati con quella carta (si pensi alle tessere telefoniche a scalare). Il processo telematico dovrebbe inspirarsi ad una filosofia unitaria: ogni atto sia esso di parte o del giudice sarà informatizzato, compresi i documenti prodotti, di guisa che il fascicolo di causa informatizzato sia il perfetto equivalente del fascicolo tradizionale.(11) Il fascicolo dovrà essere accessibile dall'avvocato, per via telematica, direttamente dal proprio studio.
E' chiaro come, grazie alla firma digitale, si potranno depositare gli atti per via telematica, procedere alle notifiche tra avvocati, così come si potrà accedere alle copie autentiche degli atti e liberarsi degli oneri fiscali.
Durante i lavori di elaborazione del presente lavoro si è venuti a conoscenza della volontà del legislatore di utilizzare, immediatamente, le nuove possibilità introdotte in tema di documento informatico. In particolare il legislatore sta pensando di utilizzare il documento informatico anche all'interno del processo per la produzione e la trasmissione di atti attraverso l'introduzione sia della Sezione IV-bis, dopo l'art.151 del Libro I, Titolo VI, del c.p.c. sia del Titolo II-bis dopo l'art. 53 delle disposizioni di attuazione (disp. att.).
Si ritiene utile una breve analisi delle novità in via di introduzione in tema di atti e documenti nel processo civile. In particolare, il legislatore vorrebbe utilizzare gli strumenti informatici e telematici per la formazione e la trasmissione degli atti processuali. E' evidente come ciò sia possibile sulla base delle novità, tecniche e normative, introdotte dalla normativa sulla firma digitale (12). Tali novità hanno reso possibile l'equiparazione del documento informatico sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata ex art.2702 c.c.
Nel processo civile l'apposizione della firma digitale del cancelliere e, nelle ipotesi previste, del giudice stesso, in un sistema informatico chiuso, o comunque accessibile da terzi solo in casi specifici, dovrebbe consentire la elaborazione di documenti informatici validi per lo svolgimento dell'attività processuale.
Considerando che l'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine "l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi" (art.16, comma 3, D.P.R. 513/97), gli atti del processo potrebbero essere dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale del cancelliere. Chiaramente l'utilizzo del documento informatico processuale deve avvenire all'interno di un sistema informatico chiuso dove rendere possibile le operazioni di archiviazione e trasmissione dei dati. Mentre è evidente che operazioni del tipo di quelle di notificazione o di comunicazione avverranno in un sistema aperto, anche tramite Internet.
La collocazione delle disposizioni relative all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo dovrebbe avvenire subito dopo l'art. 151 c.p.c., nel titolo dedicato agli atti processuali e nel Capo relativo alle forme degli stessi, in maniera tale da predisporre degli strumenti che saranno utili per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo. E' altresì evidente come tale intervento progettuale muove dalle sollecitazioni pervenute dal mondo giudiziario. Si pensi agli studi del Tribunale felsineo laddove si sottolineava la necessità di predisporre di nuovi strumenti attraverso i quali agevolare in termini di risparmio di energie, materiali e personali, la funzionalità del sistema processuale civile.
Si ritiene importante evidenziare come tale nuovo sistema non potrà, dall'oggi al domani, sostituire il vecchio sistema processuale; sarà necessaria una fase di inserimento(13) dei nuovi strumenti sulle tradizionali modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto quando si considera la generalizzata mancanza di dimestichezza con gli strumenti informatici del personale delle cancellerie e delle segreterie.
Il principio ispiratore della riforma dovrebbe basarsi sull'ammissibilità della formazione, comunicazione e notificazione di atti del processo mediante documenti informatici sottoscritti con la firma digitale all'interno di un sistema informatico chiuso. In esso solo gli avvocati e gli ufficiali giudiziari dovranno poter accedere, onde evitare che qualche curioso, non autorizzato, possa venire a conoscenza del materiale processuale. Cambiano gli strumenti, ma le funzioni e le garanzie devono rimanere immutate!!!
L'integrazione del principio di libertà della forme, ex art. 121 c.p.c., dovrebbe consentire anche la redazione di tutti gli atti del processo, sia di parte che del giudice (sentenze, decreti e ordinanze), mediante la forma elettronica, quindi, con documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Una novità di sicuro rilievo è rappresentata dalle disposizioni che dovrebbero consentire alle cancellerie di trasformare un documento redatto in forma cartacea in un documento informatico ai fini dell'inserimento dello stesso (in copia elettronica) nel fascicolo informatico, previa autenticazione con la firma digitale del responsabile della cancelleria.
Anche in relazione al processo verbale le modalità, attraverso le quali poter arrivare alla sua inclusione nel fascicolo informatico, dovrebbero essere quelle o di una redazione in maniera informatica o di una redazione su supporto cartaceo. In quest'ultimo caso il contenuto del supporto cartaceo viene poi trasposto sul supporto informatico ad opera della cancelleria. La conferma delle dichiarazioni effettuate dai testimoni, inserite nel processo verbale,vanno poi "autenticate" dall'apposizione della firma digitale dei testimoni.(14) Non è escluso che anche le comunicazioni con biglietto di cancelleria e la notificazione degli atti, effettuate come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, possano essere eseguite per via telematica oltre che tramite il sistema informatico chiuso anche all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario al certificatore della firma digitale. Il legislatore sembra intenzionato a non tralasciare l'eventualità che la notifica in forma digitale debba essere trasformata in copia cartacea ad opera del funzionario di cancelleria, il quale provvederà a notificarla in maniera tradizionale ex 138 e segg. del c.p.c. (15). Ci potranno forse essere dei problemi se si considera che la comunicazione o la notificazione dovranno considerarsi eseguite al momento in cui il "gestore del sistema di trasporto delle informazioni" rende accessibile l'atto al destinatario(16) . In altri termini non si richiede che il destinatario apra (visualizzi) la posta elettronica, così come avviene per la posta ordinaria pervenuta all'indirizzo fisico del destinatario. Invece sarà sufficiente che l'e-mail arrivi al gestore del servizio del destinatario e che il destinatario sia in grado di accedere a tale posta. (17)
E' utile anche considerare, ed il legislatore non sembra averlo ignorato, che dovrà essere obbligatorio comunicare l'indirizzo elettronico al certificatore della firma digitale. (18)
Per gli avvocati si farà riferimento a quello comunicato dagli stessi al Consiglio dell'Ordine e da quest'ultimo reso disponibile agli uffici giudiziari e al pubblico.
Per tutti i soggetti diversi dal difensore l'indirizzo valido sarà quello dichiarato al certificatore della firma digitale, al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della stessa.
Il professionista che vorrà munirsi, per la propria attività, della firma digitale dovrà accettare il fatto che all'indirizzo elettronico dichiarato potranno pervenire notificazioni di atti processuali pienamente efficaci e valide. Sarà prevista anche la possibilità di costituzione in giudizio, di conferimento della procura alle liti e dell'iscrizione a ruolo per via telematica con l'utilizzo della firma digitale.
Il punto principale del nuovo processo telematico sarà sicuramente l'istituzione del fascicolo informatico. Se i documenti sono stati redatti su supporto cartaceo bisognerebbe prevedere la possibilità di trasformarla in una copia informatica per consentire al cancelliere di inserirla nel fascicolo informatico, dopo aver effettuato l'autenticazione con la propria firma digitale. Al contrario, se i documenti vengono prodotti in forma informatica, questi vanno inseriti direttamente nel fascicolo informatico. In esso dovranno essere inseriti tutti i documenti, anche quelli probatori, sia se offerti dalle parti sia se comunque acquisiti al processo. In linea di massima, quindi, il fascicolo informatico consentirà alle parti, al giudice ed alla cancelleria la consultazione on-line della documentazione d'ufficio e delle parti. Probabilmente, come verrà specificato dalle disp. att., la consultazione del fascicolo informatico sarà possibile anche da appositi terminali disposti negli uffici della cancelleria.
Come era prevedibile, il legislatore sembra mostrare una certa prudenza verso tali nuove tecnologie dato che comunque prevede la riproduzione del fascicolo informatico su un supporto cartaceo. Infine, il legislatore non ha tralasciato di prevedere la possibilità di deposito della relazione tecnica d'ufficio per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale. Nonché con le stesse modalità di presentazione potranno essere presentati gli allegati (documenti o osservazioni delle parti).
Con le modifiche alle disposizioni di attuazione, in via di elaborazione, si provvederà a rendere operativi i nuovi principi del codice di procedura civile.
L'ufficio di cancelleria dovrà avere l'onere di assicurare il corretto e regolare inserimento dei documenti informatici nel sistema stesso. Le misure di sicurezza stabilite con il regolamento dovranno assicurare un livello di garanzia non inferiore a quello previsto dal regolamento di protezione dei dati personali emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n.675. Mentre per quanto riguarda l'indirizzo elettronico si prevederà la possibilità della consultazione di essi da parte del pubblico, per favorire la notificazione per via telematica e, contestualmente, l'obbligo di tempestivo aggiornamento di tali indirizzi secondo quanto previsto da un apposito regolamento in via di elaborazione.
Si dovranno obbligare i gestori del sistema di trasporto delle informazioni a provvedere alla segnalazione dell'avvenuta ricezione del documento informatico, con l'indicazione della data e dell'ora di trasmissione nonché di ricezione del documento (cd. attestazione temporale). In tal modo, sarà possibile controllare eventuali contestazioni sulla ricezione della posta elettronica ed, inoltre, si dovrà stabilire la conservazione dei dati relativi all'attestazione temporale per un periodo non inferiore a dieci anni.
Bisognerà, quindi, inserire una disciplina più specifica per la realizzazione del fascicolo informatico: la numerazione, l'indice, la possibilità di copia informatica, la ripartizione dei fascicoli di parte e la possibilità di consultazione. Si dovrà anche ipotizzare la produzione di atti su supporto informatico. Anche se questa ipotesi dovrebbe essere residuale tra la produzione di atti su supporto cartaceo e la produzione per via telematica di atti redatti come documenti informatici.
Probabilmente la nota d'iscrizione a ruolo e la relazione del consulente tecnico d'ufficio potranno essere redatte su appositi modelli definiti con decreto ministeriale. Più in particolare, per la consulenza tecnica d'ufficio, sarà il giudice a stabilire se essa dovrà essere redatta conformemente ad appositi modelli.
E' evidente come il legislatore stia lavorando intensamente affinché in tutte le attività lavorative si possano immediatamente recepire e realizzare le possibilità offerte dalla firma digitale. Il processo telematico sarà una realtà se le competenti sedi istituzionali provvederanno, nel più breve tempo possibile, a trasformare le buone intenzioni in atti legislativi.

 

 

 

Note

1.   Il presente lavoro rappresenta una sintesi del III capitolo del mio elaborato di tesi "La firma digitale - Tra sperimentazioni e futuro processo telematico-" da me discussa il 04/04/2000, alla L.U.I.S.S., Guido Carli.
2.   Per un approfondimento si consulti Pacifici, Pozzi, Rovinetti, Bologna Digitale, Franco Angeli, 1999.
3.   Cfr. relazione dell'UDAI, del Tribunale di Bologna, del 27 Aprile 1998 dal titolo "Verso il processo civile telematico".
4.   Per un approfondimento, oltre a quanto si dirà nel testo, si può consultare il piano triennale per l'informatica (2000-2002) del Ministero di Grazia e Giustizia al sito www.giustizia.it , nella pagina Studi e Rapporti, voce B 2.13, consultato il 12/12/1999.
5.   Come risulta dalla Sintesi del Piano triennale per l'informatica 2000/2002 del Ministero di Grazia e Giustizia, consultabile all'indirizzo web: www.giustizia.it consultato il 12/12/1999.
6.   In relazione a questo problema bisogna dire che, in un'intervista rilasciata a Manlio Cammarata dalla Dott.ssa Rolleri F., responsabile dell'Ufficio "Sistemi informativi automatizzati per l'amministrazione della giustizia" del Ministero di Grazia e Giustizia, dal titolo: "Rolleri: tra i diritti del cittadino e "diritti di cancelleria"" apparsa sul sito www.interlex.it , consultato il 27/10/99, si sottolinea come " Per quello che riguarda l'informatizzazione della giustizia molti passi sono stati fatti. (...). Tutti gli uffici, a seconda del tipo di lavoro che svolgono, usano Microsoft Word, non sotto DOS, ma sotto Windows 95-98 (o NT se sono in rete)."
7.   Cfr. la relazione dell'UDAI, op.cit, 13.
8.   Oltre a quanto si dirà nel testo, per approfondimenti si può consultare il piano triennale (2000-2002) per l'informatica al sito www.giustizia.it, consultato il 12/12/1999, del Ministero di Grazia e Giustizia.
9.   Dalla Sintesi del Piano…, op. cit., 77.
10.   "Nell'ambito di un sistema basato sul documento informatico, deve essere superato il limite fisico connesso all'apposizione di bolli, con relative timbrature, per il pagamento dei relativi diritti fiscali. Come diretta conseguenza di quanto riportato nell'art.14 del D.P:R. 513 del 10/11/97 (documento elettronico e firma digitale), anche il pagamento di tali imposte deve poter essere possibile ricorrendo a pagamenti informatici (…)." si legge nella relazione dell'UDAI, op.cit, 13.
11.   Si consideri che attualmente negli USA sono in via di svolgimento importanti esperimenti di fascicolo elettronico: si dà la possibilità di produrre direttamente gli atti processuali in modo informatico attraverso Internet quindi senza recarsi materialmente in Tribunale.
E' stato il Colorado il primo stato che ha posto in essere un accordo con una società Texana per dare la possibilità, a tutte le Corti Distrettuali, di utilizzare il "filing" elettronico. Si consideri che è il primo esperimento esteso ad un intero stato ed inoltre il sistema realizza proprio un integrazione tra i vari soggetti processuali.
Gli avvocati possono utilizzare Internet per notificare alla Corte gli atti (con un costo di circa 10 centesimi a pagina), quando gli ufficiali di cancelleria avranno ricevuto l'atto, gli assegneranno un numero ed un giudice. I giudici potranno notificare agli avvocati gli eventuali provvedimenti attraverso un circuito di posta elettronica.
Per un approfondimento su altre esperienze americane ed europee di processo telematico, si può consultare Brugaletta, Mali della giustizia e nuove tecnologie, rintracciabile al sito www.interlex.com/accesso/brugal10.htm, visitato il 18/12/1999.
12.   Si ricordi l'art.15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, il successivo decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.513 e l'allegato tecnico al D.P.C.M. 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 ( serie Generale).
13.   Per una mappa completa di implementazione dei nuovi strumenti informatici in un tribunale si legga la relazione dell'UDAI, op.cit., 12.
14.   Si ipotizzi un processo verbale con un testimone: questo, una volta resa la testimonianza in forma informatica, creerà il digest della testimonianza e lo cifrerà con la propria chiave privata quindi lo invierà alla cancelleria. L'ufficiale preposto inserirà la testimonianza cifrata nel fascicolo informatico che sarà consultabile dal giudice e dagli avvocati comodamente dai loro rispettivi uffici. Sia il giudice che gli avvocati potranno verificare l'autenticità e la genuinità del documento applicando la chiave pubblica, del testimone, al processo verbale.
15.   E' chiaro come tale previsione sia da valutarsi in un ottica di progressiva dotazione da parte dei soggetti processuali delle strumentazioni informatiche: non tutti all'inizio avranno gli strumenti o sapranno come utilizzarli. Quindi sarà ben possibile che un avvocato notifichi alla cancelleria, per via telematica, un atto ed il destinatario lo dovrà ricevere in maniera tradizionale.
16.   In tal modo si dovrebbero chiarire i dubbi, sorti in dottrina, in relazione all'art. 13, comma 2, del D.P.R. 513/97 che afferma invece il principio per cui "i dati trasmessi in forma elettronica a distanza rimangono di proprietà del mittente fino a quando non sia avvenuta la consegna al destinatario". Tenendo presente come funziona la posta elettronica, cosa si intende per "consegna": la presenza del messaggio nello spazio di memoria (casella postale elettronica) del destinatario residente nel computer del provider, oppure la sua presenza nel proprio elaboratore elettronico (operazione cosiddetta di download).
17.   Ciò appare conforma a quanto già previsto nel D.P.R. 513/97 all'art.12: l'equiparazione della trasmissione per via telematica alla notificazione a mezzo posta.
18. La figura del certificatore è prevista dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. 513/97.