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Società libere di spostarsi nell'Unione Europea

Scritto da Marialuisa Marra

Con sentenza n. 5 del 5 novembre 2002, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha sancito un principio di portata storica che azzera, di fatto, la concorrenza fra ordinamenti in materia di diritto societario a favore dei Paesi che hanno regole più semplici per la costituzione e organizzazione della società.

La costituzione di una società, che viene effettuata in un Paese aderente all'Unione Europea, ha lo stesso valore attribuito alla cittadinanza per una persona fisica e consente, quindi, di muoversi liberamente nel territorio della Comunità.

I giudici di Lussemburgo hanno affermato che la libertà di stabilimento delle società non può subire limitazioni né da parte dell'ordinamento in base al quale la società è costituita, né da parte della nazione ospitante che non può negarle la capacità giuridica o processuale. Ribadisce testualmente la Corte che: "l'esercizio della libertà di stabilimento presuppone necessariamente il riconoscimento di detta società da parte di ogni Stato membro nel quale intenda stabilirsi". Tale principio riconosce una libertà fondamentale che non può subire limitazioni, così come non si può sottoporre ad autorizzazione l'espatrio di un cittadino in un'altra nazione.

Il caso sottoposto all'esame della Corte di Giustizia vedeva coinvolta la Germania, la quale negava ad una società di diritto olandese la capacità giuridica e processuale in territorio tedesco. Tale comportamento è definito dalla medesima Corte "più che un limite all'ingresso come la negazione stessa della libertà di stabilimento", e ha proseguito affermando che "non si può escludere che ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela di interessi dei creditori, dei soci di minoranza, dei lavoratori o ancora del fisco possano, in talune circostanze, e rispettando talune condizioni, giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento".

Inoltre, i Giudici di Lussemburgo hanno precisato, in via incidentale, che non esiste alcuna riserva legale a favore dei Paesi dell' Unione Europea di regolare con convenzioni il reciproco riconoscimento delle Società, e per tanto la mancata stipula di tali patti tra gli Stati non può, in alcun modo, bloccare l'applicazione del fondamentale principio della libertà di stabilimento in tutte le sue estrinsecazioni.