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La durata ragionevole del processo (civile) nel sistema delle garanzie costituzionali

Scritto da Giuseppe Vignera

 

 

          SOMMARIO: 1. La garanzia della ragionevole durata del processo quale componente del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1, Cost. – 2. La “mortificazione” della garanzia della ragionevole durata del processo nella precedente giurisprudenza costituzionale. – 3. La ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.  quale garanzia di natura oggettiva. – 4. Quadro panoramico delle recenti innovazioni processuali ed ordinamentali finalizzate ad accelerare lo svolgimento del processo civile. – 5. Il canone della ragionevole durata del processo quale norma-parametro nel giudizio di costituzionalità delle leggi. – 6. La ragionevole durata del processo quale criterio di bilanciamento di altri valori costituzionali inerenti alla giurisdizione: esemplificazione applicativa relativa al procedimento monitorio. – 7. La ragionevole durata del processo quale criterio di interpretazione adeguatrice di norme ed istituti processuali: esemplificazioni relative agli artt. 34 e 295 c.p.c.

 

 

 

 

1. – La garanzia della ragionevole durata del processo quale componente del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1, Cost.

 

      “Il diritto alla tutela giurisdizionale va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio ... in senso proprio”  ([1]).

      Ricordato che codesto diritto [da annoverare, peraltro, tra quelli inviolabili dell’uomo, garantiti di già dalla clausola generale ex art. 2 Cost.) ([2]) ed integranti limitazioni allo stesso potere di revisione della Costituzione ([3])] trova esplicito riconoscimento nel primo comma dell’art. 24 Cost. [e, per quanto specificamente attiene ai diritti soggettivi ed agli interessi legittimi offesi da atti amministrativi, nell’art. 113 Cost.], fa d’uopo rilevare immediatamente che esso non esaurisce la sua funzione assicurando ad ognuno l’astratta possibilità di esser parte di un procedimento giurisdizionale (c.d. diritto di accesso alle corti).

      Ed infatti, assistito com’è da una forza primaria perché di rango costituzionale, il diritto di azione (variante terminologica della più corretta espressione “diritto alla tutela giurisdizionale”) è in grado altresì di condizionare l’organizzazione tecnica del processo, influendo sulla disciplina positiva (sub-costituzionale) del suo svolgimento.

      A questo scopo, ovviamente, è necessario e doveroso che la lettura della disposizione in parola sia svincolata da criteri formalistici e risulti costantemente ispirata, invece, al principio di effettività, il quale, favorendo l’estrinsecazione e lo sviluppo di tutte le potenzialità garantistiche latenti nelle norme costituzionali, consente di “ascrivere a quelle norme un significato <<forte>>, che possa avere un’incidenza concreta e diretta sul progresso evolutivo delle istituzioni processuali” ([4]).

      Proprio in tale prospettiva e come prima approssimazione al tema, possiamo subito dire che la protezione giurisdizionale di una situazione giuridica di vantaggio può essere pienamente ed effettivamente conseguita solo se al suo titolare vengono riconosciuti:

a)     il potere di “sterilizzare” l’arco di tempo necessario per la piena cognizione dei presupposti (di fatto e di diritto) del provvedimento erogatore della tutela giurisdizionale, provocando l’adozione in proprio favore di quelle misure cautelari idonee a consentire l’adeguamento della situazione di fatto alla realtà giuridica che sarà riconosciuta o posta in essere dal provvedimento medesimo [c.d. diritto alle misure cautelari ([5])];

b)     la concreta possibilità di avvalersi dello strumento attraverso cui viene fornita la tutela giurisdizionale (id est: del processo) [c.d. diritto al processo ([6])];

c)     il diritto alla decisione sul merito della propria domanda giudiziale ([7]);

d)     il potere di influire sulla formazione del convincimento del giudice circa la sussistenza dei presupposti del provvedimento da emanare [c.d. diritto alla prova ([8])];

e)     il diritto alla tempestività della protezione giurisdizionale richiesta.

 

      Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto, va osservato che il processo (siccome è reso evidente dalla sua stessa etimologia: procedere) è un’entità essenzialmente dinamica perché non esaurisce il suo ciclo vitale in un solo istante, ma è destinato a svolgersi nel tempo, avendo perciò una sua (insopprimibile, perché fisiologica) durata.

      Il fattore tempo, peraltro, se permea la nozione stessa del processo, ne costituisce al contempo il principale motivo di crisi, atteso che un’eccessiva dilatazione temporale dei giudizi determina una serie di gravissimi inconvenienti individuali e collettivi  ([9]).

      Com’è stato puntualmente osservato, “una giustizia realizzata a rilento ... provoca danni economici (immobilizzando beni e capitali), favorisce la speculazione e l’insolvenza, accentua la discriminazione tra chi ha la possibilità di attendere e chi nell’attesa ha tutto da perdere. Un processo che si trascina per lungo tempo diventa anche un comodo strumento di minaccia e di pressione, un’arma formidabile nelle mani del più forte per dettare all’avversario le condizioni di resa”  ([10]).

      Nella prospettiva di inconvenienti siffatti, numerosi cittadini preferiscono la “fuga” dai tribunali statali, cercando altrove (id est: nella migliore delle ipotesi, in arbitrati od in transazioni) il soddisfacimento delle loro pretese o rinunciando addirittura ad esse.

      Quanto precede è sufficiente (ci pare) a dimostrare che la tutela giurisdizionale garantita a tutti dall’art. 24, comma 1, Cost. è effettiva (tale, cioè, da conseguire veramente il suo scopo, consistente nell’unicuique suum tribuere) solo se è tempestiva e, quindi, solo se la “distensione diacronica” del procedimento giurisdizionale viene contenuta nei limiti strettamente necessari ad assicurare una decisione conforme a giustizia  ([11]): il che ben può parafrasarsi dicendo che il primo comma dell’art. 24 Cost. riconosce a ciascuno (anche) il diritto alla maggior speditezza possibile (o, se si preferisce, alla minor durata possibile) del giudizio avente ad oggetto una propria situazione giuridica soggettiva  ([12]).

 

 

2. – La “mortificazione” della garanzia della ragionevole durata del processo nella precedente giurisprudenza costituzionale. 

    

      Le superiori considerazioni dimostrano chiaramente che il “nuovo” art. 111, comma 2, Cost. (“Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”), enunciando espressamente (pure) il principio della ragionevole durata del processo, non ha fatto altro che ribadire l’immanenza al testo costituzionale di un valore già desumibile dall’art. 24, comma 1, Cost. ([13]).

      Codesta “interpretazione autentica” data dal legislatore costituzionale è dipesa – a parer nostro – dalle oscitanze manifestate al riguardo in passato dalla Corte costituzionale.

      Non si può, di certo, negare che in talune occasioni la Corte non ha mancato di evocare quel principio.

      Così, per esempio:

a)     talvolta è stato detto che “l’interesse a che i processi siano portati a compimento entro congrui termini” va annoverato tra i “valori costituzionali da coordinare con il diritto di difesa” e che, pertanto, “giustificano ragionevoli preclusioni per l’esercizio del diritto di difesa stesso” ([14]);

b)     in relazione all’azione disciplinare nei confronti dei magistrati (che dà vita ad “un giudizio che si svolge secondo moduli giurisdizionali”), poi, è stato sottolineato che “per una esigenza di civiltà l’azione dev’essere promossa senza ritardi ingiustificati o peggio arbitrari” ([15]) e che il relativo procedimento deve ex art. 24 Cost. portare alla “realizzazione del principio di una sollecita definizione della posizione dell’incolpato” ([16]);

c)     subito prima della modifica dell’art. 111 Cost., infine, è stato perentoriamente  affermato che “il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall’art. 24 Cost., implica  una ragionevole durata del processo” ([17]).

 

      Sennonché, mentre nella maggior parte dei casi ([18]) tali affermazioni si sono risolte in semplici obiter dicta ([19]), sta di fatto che  la Corte ha assunto posizioni di “retroguardia”, ogniqualvolta è stata  chiamata a confrontarsi direttamente con il principio in questione.

     Infatti:

A)     sebbene già presente nel nostro ordinamento in virtù di corrispondenti disposizioni contenute in Convenzioni internazionali  [ed in particolare nell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) ([20]) e nell’art. 14, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 ([21])],  la Consulta ha costantemente negato che tramite esse (Convenzioni) il principio in parola potesse avere valore costituzionale, atteso il carattere di leggi ordinarie degli strumenti di ratifica ed atteso altresì che l’art. 10 Cost. si riferisce alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di origine pattizia ([22]);

B)     non paga di ciò, Corte cost. 15 luglio 1985 n. 202 ([23]) non ha esitato ad affermare che  “la problematica dei <<tempi processuali recepita all’interno della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo quale aspetto del <<giusto processo>> non trova eco nella Carta costituzionale, se si eccettua la particolare previsione dell’art. 13, 5° comma, il quale impone alla legge di stabilire i limiti massimi di carcerazione preventiva, senza preoccuparsi affatto dei tempi processuali allorché l’imputato si trovi comunque a piede libero” ([24]).

 

 

3. – La ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.  quale garanzia di natura oggettiva.

 

       Passando adesso ad esaminare il contenuto della garanzia della ragionevole durata del processo come disegnata dall’art. 111, comma 2, Cost., è evidente che il legislatore costituente ha inquadrato la garanzia de qua in una prospettiva diversa da quella del corrispondente diritto (di chiunque  à ce que sa cause soit entendue dans un delais raisonnable”) concesso  dall’art. 6, comma 1, della CEDU del 1950.

      Quest’ultimo, infatti, si risolve nel riconoscimento di una situazione giuridica soggettiva, che l’interessato può ex art. 34 CEDU far valere (innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo) mediante ricorso individuale e diretto ([25]).

      Facendo del legislatore ordinatorio il destinatario diretto del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo, invece, l’art. 111, comma 2, ultima parte, Cost. concepisce quella in discorso (più che come garanzia soggettiva: da cui consegue, cioè, il riconoscimento di un vero e proprio diritto dell’individuo) quale garanzia oggettiva, destinata ad incidere sull’organizzazione tecnica del processo e  sul funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

      Da questo  punto di vista è innegabile che la garanzia in parola comporta, anzitutto, il dovere  del legislatore ordinario di dare al processo un assetto strutturale idoneo ad assicurargli la maggiore “rapidità di movimento” possibile (nel rispetto, naturalmente, degli altri valori costituzionali inerenti alla giurisdizione ed al suo esercizio), nonché “di fornire alla giustizia le risorse ed i mezzi appropriati per garantire una ragionevole intensità di lavoro di tutti gli addetti del settore” ([26]): dovere che, peraltro, è solo “morale” ([27]), atteso che il suo adempimento “ben difficilmente potrà essere valutato al di fuori del circuito della responsabilità politica nei confronti del corpo elettorale” ([28]).

     

 

4. – Quadro panoramico delle recenti innovazioni processuali ed ordinamentali finalizzate ad accelerare lo svolgimento del processo civile.

 

      E’ noto che proprio questo “dovere” ha ispirato le recenti riforme processuali ed ordinamentali attuate (fondamentalmente) dalla l. 26 novembre 1990 n. 353 ([29]), dalla l. 6 dicembre 1994 n. 673 (che ha convertito, con modificazioni, il d. l. 7 ottobre 1994 n. 571), dalla l.  20 dicembre 1995 n. 534 (che ha convertito, con modificazioni, il d. l. 18 ottobre 1995 n. 432) e dal d. l. vo 19 febbraio 1998 n. 51.

      Infatti, nell’intento di accelerare lo svolgimento del processo civile tali riforme hanno (in particolare e per esempio):

a)     istituito il giudice unico anche in tribunale [così “moltiplicando” il numero dei magistrati aventi funzioni decisorie], riservando la decisione collegiale ad una ristretta tipologia di cause tassativamente indicate ([30]);

b)     soppresso l’ufficio del pretore ([31]) [così eliminando i “tempi morti” derivanti dalle varie vicende processuali (rimessione anticipata della causa al collegio per la decisione di questioni sulla competenza, regolamento di competenza con conseguente sospensione del processo, riassunzione della causa, ecc.) connesse alle pronunce sulla competenza del pretore stesso e/o del tribunale];

c)     limitato la possibilità di sospendere il processo in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione ([32]) (così “scoraggiando” gli abusi connessi a regolamenti infondati, proposti al solo scopo di “lucrare” la sospensione);

d)     ristretto il novero delle ipotesi di sospensione (c.d. propria) necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ([33]);

e)     introdotto un sistema di preclusioni di merito ed istruttorie ([34]) mutuate (almeno in parte) dal rito del lavoro, sebbene più “elastiche” rispetto a quelle caratterizzanti codesto rito (allo scopo di consentire sin dall’inizio una  completa individuazione del thema decidendum  e di evitare quelle regressioni alla fase istruttoria, cui si assisteva in passato);

f)       creato preclusioni pure rispetto alla facoltà delle parti di chiamare in causa un terzo ([35]);

g)     dato al giudice istruttore il potere di emettere provvedimenti anticipatori di condanna ([36]), che possono anche essere immediatamente esecutivi ([37]) e suscettibili di diventare definitivi in caso di estinzione del processo ([38]) (al fine di “scoraggiare” iniziative processuali meramente defatigatorie e dilatorie);

h)     previsto la possibilità di emettere ad istruzione ultimata un provvedimento esecutivo, suscettibile di “sostituirsi” alla sentenza ([39]) [con conseguente possibilità di evitare le (più o meno) lunghe “fasi” normalmente previste per addivenire alla decisione finale (fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, decorrenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di  replica, redazione e pubblicazione della sentenza);

i)        reso del tutto eventuale la fase di discussione della causa, subordinata alla specifica richiesta di una delle parti ([40]) (così eliminando i tempi “lunghissimi” che precedentemente intercorrevano tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione, nel corso della quale peraltro le parti normalmente non discutevano alcunché, limitandosi ad una laconica richiesta di “spedizione” della causa in decisione);

j)       dato al giudice [togato ([41])] in composizione monocratica la possibilità di decidere la causa anche (in alternativa, cioè, al modulo-base ex art. 281 quinquies: decisione conseguente a trattazione scritta o mista)   a seguito di discussione meramente orale (senza, cioè, il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) e con l’immediata stesura, lettura e pubblicazione della sentenza ([42]) [in tal modo consentendo al giudice stesso di accelerare ulteriormente l’iter decisorio  nei casi in cui ne ravvisi l’opportunità ([43])];   

k)      generalizzato il regime della provvisoria esecutorietà ope legis della sentenza di primo grado ([44]) (allo scopo di prevenire appelli diretti soltanto a ritardare il momento genetico dell’esecutorietà stessa);

l)        generalizzato altresì il divieto dei nova in appello, non più limitato alle domande nuove, ma esteso alle nuove eccezioni non rilevabili anche d’ufficio ([45]) e (di regola) ai nuovi mezzi di prova ([46]) [nell’intento di restituire a tale mezzo di impugnazione la sua “storica” natura di strumento di controllo del giudizio di primo grado (revisio prioris instantiae) e non già di sua prosecuzione ([47])];

m)    eliminato la figura dell’istruttore in appello e la fase processuale innanzi allo stesso ([48]) [con la conseguenza che, “sebbene gli artt. 350 e 351, anche nel loro nuovo testo parlino ancora di <<prima udienza>> davanti al collegio, si deve ritenere che la prima udienza potrebbe anche essere l’unica (salva quella di discussione a eventuale richiesta di una delle parti), dal momento che … l’art. 352 dispone che, esaurita l’attività prevista negli artt. 350 e 351 (quella da espletarsi alla prima udienza), il collegio, ove non disponga atti istruttori, compie senz’altro (ossia senza che sia prevista la fissazione di una nuova udienza) gli atti che preludono alla decisione: invito alla precisazione delle conclusioni e disposizioni circa lo scambio delle comparse e delle memorie” ([49])];

n)     dato alla Corte di cassazione (anche a sezioni unite) la possibilità di pronunciarsi in camera di consiglio ([50]), quando risulta probabile una pronuncia sul rito oppure meramente ordinatoria oppure ancora quando è manifesta la fondatezza o l’infondatezza del ricorso principale e/o incidentale ([51]) (così rendendo più celere il relativo procedimento, allorché l’udienza di discussione appare del tutto inutile);

o)     consentito alla stessa Corte di cassazione il potere di decidere “la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto” ([52]) (in tal modo evitando una dilatazione dei  tempi processuali, nei casi in cui il giudizio di rinvio risulta sostanzialmente superfluo) ([53]).

 

     

5. – Il canone della ragionevole durata del processo quale norma-parametro nel giudizio di costituzionalità delle leggi.

 

      Se il legislatore ordinatorio è il destinatario diretto della disposizione ex art. 111, comma 2, ultima parte, Cost., è innegabile che essa (disposizione) è indirizzata pure alla Corte costituzionale, la quale dovrà – anzitutto – applicarla e concretizzarla ogniqualvolta verrà invocata come norma-parametro in sede di sindacato incidentale di costituzionalità delle leggi ex artt. 23 ss. l. 11 marzo 1953 n. 87.

      Com’è stato giustamente precisato, “in tale prospettiva la Corte non può certo sindacare e scrutinare, caso per caso, la concreta durata del procedimento preso in esame, ma, nell’esercizio del suo sindacato <<incidentale>>, può semmai analizzare – alla luce della garanzia – la legittimità di quelle disposizioni normative, che in astratto prevedano nel processo modalità irragionevoli e scansioni temporali eccessive o formalità irrazionali ed inutili, come tali non giustificate da esigenze di effettività dei diritti di azione o difesa, né tantomeno da interessi razionalmente strutturali e prevalenti” ([54]).

      Esaminando sotto questo profilo la garanzia de qua, alcuni autori  hanno esaltato in particolare il principio di economia processuale, il quale avrebbe ex art. 111, comma 2, ultima parte, Cost. ricevuto un riconoscimento costituzionale, assumendo “la funzione di stabilire se una norma possa dirsi conforme alla previsione che impone al legislatore di dettare una disciplina idonea a contenere la durata del processo in tempi ragionevoli. In altre parole, un processo per il quale la legge è tenuta ad assicurare la ragionevole durata deve essere un processo improntato all’inderogabile rispetto del principio di economia processuale. Ecco allora che le norme processuali … devono preoccuparsi di garantire non solo l’economia interna (risparmio di attività, di tempo), ma anche quella esterna, prevenendo il sorgere di altri processi” ([55]).

      In questo modo si sono – a  nostro avviso – dette cose non del tutto esatte da un punto di vista rigorosamente tecnico-concettuale.

      Per vero, con l’art. 111, comma 2, ultima parte, Cost. solo la componente interna del principio di economia processuale ha ricevuto riconoscimento costituzionale pieno.

      Alla componente esterna di quel medesimo principio, invece, può assegnarsi soltanto la natura e la funzione di criterio di razionalizzazione dei valori costituzionali inerenti alla giurisdizione, vale a dire di fattore giustificativo di limitazioni eventualmente poste dal legislatore ordinario nei confronti di determinate garanzie costituzionali del processo (ivi compresa quella della ragionevole durata dei giudizi).

       In quanto tale, essa (componente esterna del principio in parola) è destinata ad operare (non come norma-parametro e, quindi, non come valore costituzionale in senso proprio, ma) solamente nell’ambito del c.d. sindacato di ragionevolezza compiuto per valutare la legittimità delle anzidette limitazioni ([56]).

     

 

6. – La ragionevole durata del processo quale criterio di bilanciamento di altri valori costituzionali inerenti alla giurisdizione: esemplificazione applicativa relativa al procedimento monitorio.

 

      Quest’ultima osservazione ci consente, infine, di precisare che nella prospettiva della giustizia costituzionale il canone della ragionevole durata del processo può essere invocato  (oltreché come norma-parametro, alla cui stregua giudicare la legittimità di disposizioni legislative comportanti direttamente od indirettamente una dilatazione dei tempi processuali)  pure come criterio di bilanciamento di altri valori costituzionali relativi alla giurisdizione.

     La superiore puntualizzazione ci sembra opportuna, essendo state dette recentemente ([57]) cose “strane” a proposito del procedimento monitorio, il quale, attesa la sua struttura unilaterale (id est: priva del contraddittorio, emettendosi il decreto ingiuntivo inaudita altera parte), risulterebbe illegittimo alla stregua del “nuovo” art. 111, comma 2, Cost. (là dove  prescrive che “ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità”), a meno che non se ne escluda la natura giurisdizionale ([58]) o non si postuli la rinunciabilità della garanzia costituzionale del contraddittorio ad opera della parte a cui favore è prevista.

      Orbene!

       E’ assolutamente vero che normalmente (id est: eccezione fatta per l’ipotesi ex artt. 658-664 e – se si vuole – ex art. 186 ter c.p.c) il procedimento monitorio si svolge senza contraddittorio ([59]) o [per altri ([60])] con un contraddittorio meramente eventuale perché rimesso all’iniziativa della parte ingiunta o [secondo altri ancora ([61])] con l’inversione dell’iniziativa del contraddittorio  stesso dall’attore al convenuto o [come spesso si dice anche in giurisprudenza ([62])] con contraddittorio differito (o posticipato).

      Tuttavia, ad onta della sua indiscutibile struttura unilaterale,  il procedimento monitorio [che “tende a soddisfare l’esigenza di tempestività del diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 24, comma 1,” e 111, comma 2, ultima parte, Cost., “accelerando la formazione (non solo del titolo esecutivo, ma addirittura) del giudicato ([63]) nei casi in cui (secondo l’id quod plerumque accidit) è possibile presumere che il convenuto non abbia nulla da eccepire” ([64])] risulta conforme ai principi costituzionali, proprio se lo si “guarda” nella prospettiva qui considerata del canone della ragionevole durata del processo ([65]).

      Ed invero:

la garanzia costituzionale del contraddittorio rappresenta un’estrinsecazione del principio della parità delle armi, il quale a sua volta null’altro è che l’ipostatizzazione sul piano processuale del principio di eguaglianza formale ex art. 3 Cost. ([66]);

essa (garanzia), pertanto, si espone alle stesse (legittime) limitazioni che la giurisprudenza costituzionale considera (più in generale) ammissibili nei confronti del principio d’eguaglianza: limitazioni derivanti dall’esigenza di tutelare altri valori costituzionalmente apprezzabili [limiti assiologici dell’eguaglianza ([67])] o dall’esigenza di adeguare la disciplina di determinate situazioni  alle loro concrete e specifiche peculiarità [limite della ragionevolezza ([68])], purchè nell’uno e nell’altro caso le limitazioni medesime non risultino manifestamente sproporzionate rispetto al loro fattore giustificativo [non manifesta ultroneità del limite ([69])];

conseguentemente, il procedimento d’ingiunzione può dirsi costituzionalmente legittimo non tanto perché il contraddittorio sarebbe differito alla fase di opposizione [come, invece, solitamente e riduttivamente si dice  ([70])], quanto perché la mancanza del contraddittorio stesso  si risolve in un limite all’operatività del principio della parità delle armi (art. 3 Cost.), il quale (limite) risulta – da un lato – giustificato dall’esigenza di tutelare un altro valore costituzionale di pari grado [rappresentato dall’esigenza di tempestività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24, comma 1, e 111, comma 2, ultima parte, Cost. ([71])] e – dall’altro lato – strettamente commisurato a codesto fattore giustificativo, atteso che in sede di opposizione si consente [recte: si dovrebbe consentire ([72])] al debitore si esercitare pure le chances difensive non potute esercitare in sede monitoria.

 

     

7. – La ragionevole durata del processo quale criterio di interpretazione adeguatrice di norme ed istituti processuali: esemplificazioni relative agli artt. 34 e 295 c.p.c.

 

      Oltre al legislatore ordinario ed alla Corte costituzionale, destinatari del principio della ragionevole durata del processo sono indubbiamente anche gli interpreti (teorici e pratici), i quali, fra diverse interpretazioni possibili di norme ed istituti processuali, sono tenuti a privilegiare quella che (senza pregiudicare altri valori costituzionali superiori o di pari grado)   appare più idonea a dare attuazione al principio predetto.

      Facciamo degli esempi concreti.

      Com’è noto, dall’art. 34 c.p.c. si suole desumere che:

a)     se nel corso del processo insorge una questione pregiudiziale ([73]), il giudice ha il potere-dovere di conoscerne incidenter tantum (cioè, con effetti limitati al giudizio in corso);

b)     solo nei casi previsti dalla legge o quando vi sia la domanda in tal senso di una delle parti, la questione stessa deve essere decisa (non incidenter tantum, ma) con efficacia di cosa giudicata (ex art. 2909 c.c.), così trasformandosi da “questione”  in “causa” pregiudiziale;

c)     in tal caso  si deve tendenzialmente assicurare il simultaneus processus tra causa principale e causa pregiudiziale, di guisa che: 1) se quest’ultima appartiene alla competenza dello stesso giudice, egli provvede senz’altro alla trattazione unitaria di entrambe le cause, anche se soggette a riti diversi ([74]); 2) se la causa pregiudiziale rientra ex se nella competenza (per valore e territoriale semplice) di un giudice inferiore [che oggi è normalmente ([75]) il giudice di pace ([76])],   essa viene comunque decisa (nell’ambito dello stesso processo) dal giudice della causa principale; 3) se la causa pregiudiziale rientra nella competenza per materia o per valore di un giudice superiore, il giudice inferiore rimette tutta la causa [compresa, cioè, quella principale originariamente di sua competenza per valore e territoriale semplice, nonché per materia se trattasi del giudice di pace ([77])] a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa stessa davanti a lui;

d)     allorché sia impossibile il simultaneus processus perché la causa pregiudiziale appartiene alla giurisdizione ([78]) o alla competenza inderogabile ([79]) di un altro giudice, la causa principale deve essere sospesa ex art. 295 c.p.c. 

 

       Proprio “la gravità delle conseguenze pratiche (ai fini di una <<sollecita giustizia>>, cioè ai fini della effettività della tutela giurisdizionale) insite nella sospensione del processo relativo alla causa principale … in attesa della risoluzione con autorità di cosa giudicata della questione insorta nel corso dello stesso processo, dovrebbe indurre ad interpretare restrittivamente sia l’art. 34 c.p.c. laddove … sembra attribuire alle parti del processo il potere illimitato di trasformare in causa le questioni pregiudiziali di merito suscettibili di costituire l’oggetto di una autonoma domanda, sia l’art. 295 c.p.c. laddove … sembra imporre la sospensione del processo relativo alla causa pregiudicata sempre che sia pendente un processo avente ad oggetto una causa pregiudiziale” ([80]). 

      In questa prospettiva, più esattamente, è stato proposto:

A)      di interpretare l’art. 34 “nel senso di escludere che la domanda di una delle parti possa trasformare la questione in causa pregiudiziale ove il simultaneus processus” risulti impossibile ([81]), facendosi presente che “proprio la lettera dell’art. 34, col non prevedere esplicitamente o implicitamente l’ipotesi di irrealizzabilità del simultaneus processus con riferimento a questioni pregiudiziali insorte nel processo originario, e la lettera dell’art. 40 c.p.c., col non prevedere né esplicitamente né implicitamente la sospensione della causa c.d. pregiudicata ove il simultaneus processus non sia realizzabile per i motivi indicati … nella stessa norma, … sembrano portare non secondari argomenti esegetici e sistematici a sostegno dell’interpretazione proposta” ([82]);

B)      di interpretare l’art. 295 c.p.c. nel senso che la sospensione (obbligatoria) del processo civile può “essere normalmente disposta solo quando la causa pregiudiziale sia stata instaurata anteriormente all’insorgere della questione pregiudiziale nel processo relativo alla causa pregiudicata” ([83]).

 

      Ancor più restrittiva, anzi, risulta l’interpretazione data all’art. 295 c.p.c. ad opera di quella dottrina, la quale, contrariamente all’opinione prevalente (secondo cui la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. si verifica quando nel corso del processo sorge una questione pregiudiziale, che è oggetto principale di un altro giudizio: c.d. pregiudizialità esterna), intravede uno stretto collegamento tra l’art. 295 e l’art. 34 c.p.c., nel senso che la sospensione del processo civile trova il suo ambito di operatività nello stesso art. 34 (ossia nella c.d. pregiudizialità interna), allorchè la questione pregiudiziale insorta nel corso del (medesimo) processo si trasforma in causa pregiudiziale e non è possibile assicurarne la trattazione simultanea con la causa principale ([84]).

      Orbene!

      Codeste tendenze interpretative devono essere assecondate ([85]) perché, se è vero che “l’esigenza di assicurare l’uniformità e l’armonia delle decisioni può essere considerato un valore processuale per il nostro ordinamento” ([86]), è altrettanto vero che essa (esigenza) “non è tuttavia un valore che deve essere perseguito in ogni caso, a scapito anche di altri beni ai quali è stata attribuita valenza costituzionale: la ragionevole durata del processo ed il diritto di azione e di difesa” ([87]).

      Assolutamente censurabili, infine, appaiono quelle pronunce che non solo ammettono la c.d. sospensione facoltativa del processo (la possibilità, cioè, per il giudice di sospendere la causa in base a mere ragioni di opportunità) ([88]), ma che addirittura escludono la proponibilità del rimedio ex art. 42 c.p.c. ([89]) avverso il relativo provvedimento sospensivo ([90]).

      Invero, fondare codesta ipotesi sospensiva sul “generale potere del giudice di acquisire ogni elemento ritenuto necessario ai fini della decisione, al di fuori delle iniziative istruttorie riservate esclusivamente alla disponibilità delle parti” ([91]), è del tutto arbitrario, posto che nessuna norma consente tale sospensione ([92]): la quale (norma), del resto, anche se esistesse ([93]), sarebbe incostituzionale per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost, consentendo essa al giudice di “paralizzare” insindacabilmente il corso del processo.

      Il rispetto di codesti valori costituzionali, pertanto, impone tanto la cancellazione dal “diritto vivente” della sospensione  c.d. facoltativa del processo ([94]), quanto la possibilità di esperire il rimedio ex art. 42 c.p.c. avverso tutti i provvedimenti che dichiarano la sospensione, qualunque ne sia la causa ([95]).

      Tante sono ancora le disposizioni processuali, la cui interpretazione può essere condizionata in modo “salutare” dal principio della ragionevole durata del processo: pensiamo, ad esempio, a quelle relative al procedimento possessorio ([96]) ed a quelle disciplinanti i procedimenti c.d. contenziosi di divorzio e di separazione ([97]).

      Di esse, nondimeno, non possiamo  parlare in questa sede,  attesa la funzione del presente scritto (propositiva e non risolutiva dei problemi posti dal “nuovo” art. 111, comma 2, ultima parte, Cost.).

 

 



       ([1]) Così Corte cost. 2 febbraio 1982 n. 18, in Foro it., 1982, I, 934.

      Nello stesso senso Corte cost. 27 dicembre 1965 n. 98, ivi, 1966, I, 8; 15 luglio 1992 n. 329, ivi, 1993, I, 2785; 8 maggio 1996 n. 148, ivi, 1996, I, 1908.

       ([2]) V. Corte cost. 27 dicembre 1965 n. 98, cit.; 28 aprile 1989 n. 243, in Foro it., 1989, I, 3064; 22 ottobre 1999 n. 388, ivi, 2000, I, 1072.

       ([3]) Sembra questa la conseguenza inerente al riconoscimento della dignità di “principio supremo” dell’ordinamento costituzionale, operato dalla Consulta nei confronti del diritto de quo: v. Corte cost. 29 dicembre 1988 n. 1146, in Foro it., 1989, I, 609; 23 luglio 1991 n. 366, ivi, 1992, I, 3257.

      Sul punto v. in dottrina PIZZORUSSO, Garanzia costituzionale dell’azione, in Digesto, Disc. priv.,  Sez. civ., VIII, 607, 609.

       ([4]) Sulla “effettività” [di cui “si colgono tracce eloquenti nello stesso linguaggio costituzionale (artt. 3, comma secondo, 4, comma primo, 10, comma terzo, 34, comma terzo)”] quale “componente definitoria insopprimibile delle garanzie costituzionali attinenti al processo” e sulla sua segnalata funzione nell’interpretazione delle norme costituzionali v. per tutti COMOGLIO, I modelli di garanzia costituzionale del processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 673, 677 ss.; Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali, ivi,  1994, 1063, 1064 ss., spec. 1070 ss. (dove, con specifico riferimento alla garanzia costituzionale dell’azione, si distinguono quattro profili di effettività: soggettiva, tecnica, qualitativa ed oggettiva; al chiaro autore appartengono altresì le parole riportate fra virgolette nel testo).

      In una prospettiva più generale v. COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, Bologna, 1995, 28 ss.

      Corte cost. 22 ottobre 1990 n. 470, in Foro it., 1990, I, 3057, afferma esplicitamente che “la tutela giurisdizionale ... deve essere sempre effettiva”; mentre Corte cost. 15 settembre 1995 n. 435, ivi, 1995, I, 2641, a sua volta, si ispira dichiaratamente “al principio di effettività della tutela giurisdizionale”.

      Ad onta del parametro formalmente evocato (rappresentato dal c.d. diritto di difesa), infine, ci sembra che sia stata sostanzialmente condizionata dall’esigenza di effettività del diritto alla tutela giurisdizionale pure Corte cost. 17 giugno 1996 n. 198, in Foro it., 1996, I, 2289 (dove si sottolinea che il cittadino “a considerevole distanza di tempo dall’infrazione, potrebbe non esser più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi”).

       ([5]) V. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, Torino, 1997, 66 ss.

       ([6]) V. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 71 ss.

       ([7]) V. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 92 ss.

       ([8]) V. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 97 ss.

       ([9]) Sul tema v. ex plurimis VIGORITI, Costo e durata del processo civile. Spunti per una riflessione, in Riv. dir. civ., 1986, I, 319.

       ([10]) Così TROCKER, Processo civile e costituzione, Milano, 1974, 276-277.

       ([11]) Già SAJA, La giustizia costituzionale nel 1988, in Foro it., 1989, V, 175, 189, ricordava esattamente che tale principio è “logicamente e intimamente connaturato alla disposizione dell’art. 24 Cost. ed enunciato altresì esplicitamente nell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

       ([12]) In argomento v. altresì PIZZORUSSO, Garanzia costituzionale dell’azione, cit., 613.

       ([13]) Di un “diritto alla tempestività del giudizio” quale componente essenziale del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1, Cost., infatti, avevamo già parlato in ANDOLINA-VIGNERA, Il modello costituzionale del processo civile italiano, cit., 88 ss. (e successivamente ne I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 95 ss.).

       ([14]) Cfr. Corte cost. 16 maggio 1976 n. 48, in Foro it., 1976, I, 899; 29 ottobre 1987 n. 345,  ivi, 1988, I, 3220.

      Nello stesso senso Corte cost. 18 luglio 1986 n. 196, ivi, 1988, I, 2804, che parla di “interesse generale ad una sollecita definizione della controversia”.

       ([15]) Corte cost. 22 giugno 1976 n. 145, in Foro it., 1976, I, 1773.

       ([16]) Corte cost. 28 dicembre 1990 n. 579, in Foro it., 1991, I, 709.                  

       ([17]) Corte cost. 22 ottobre 1999 n. 388, cit.

       ([18]) Invero, solo Corte cost. 28 dicembre 1990 n. 579 ha fondato sul principio de quo una pronuncia di illegittimità costituzionale (recte: dell’art. 59, 9° comma, d. p. r. 16 settembre 1958 n. 916, nel testo sostituito dallart. 12, 5° comma, l. 3 gennaio 1981 n. 1, nella parte in cui, pur statuendo che entro un anno dall’inizio del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato deve essere comunicato all’incolpato, a pena di estinzione del procedimento stesso, il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare, non prevede alcun termine per l’inizio del procedimento in sede di rinvio dalla cassazione).

       ([19]) Esemplare appare al riguardo Corte cost. 22 ottobre 1999 n. 388, cit., la quale, pur avendo “condìto” la propria motivazione con il richiamo della garanzia della ragionevole durata del processo ex art. 24, comma 1, Cost. (richiamo che, compiuto appena un mese prima della legge costituzionale di modifica dell’art. 111 Cost., sembra essere stato fatto al solo scopo di “salvare la faccia”, considerati i precedenti di cui tra poco diremo), ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 696, comma 1, c.p.c. in base alle stesse considerazioni prospettate da Corte cost. 20 febbraio 1997 n. 46, in Giust. civ., 1997, I, 880 (in quanto, cioè, la norma deve essere interpretata nel senso che l’accertamento tecnico comprende tutti gli elementi conoscitivi ritenuti necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito, e include quindi ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno e l’entità di esso): quest’ultima decisione, invero, non aveva (giustamente) avvertito la necessità di parlare della “garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito”, posto che la soluzione della questione sub iudice interferiva con un diverso profilo dell’art. 24, comma 1, Cost., quello rappresentato dal c.d. diritto alla prova.

       ([20]) “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un delai raisonnable”.

      La predetta Convenzione, com’è noto, è stata ratificata in Italia con la l. 4 agosto 1955 n. 848.

       ([21]) Tale Patto, approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 16 dicembre 1966, è stato reso esecutivo in Italia con la l. 25 ottobre 1977 n. 881.

      Il suo art. 14, comma 1, ha formulazione identica a quella dell’art. 6 della CEDU.

       ([22]) V. esemplificativamente Corte cost. 22 ottobre 1999 n. 388, cit.; 30 luglio 1997 n. 288, in Giur. cost., 1997, 2630; 5 luglio 1990 n. 315, in Cons. stato, 1990, II, 1032; 15 maggio 1987 n. 172, in Foro it., 1988, I, 1078; 22 dicembre 1980 n. 188 in Giur. it., 1981, I, 1, 639.

       ([23]) In Foro it., 1986, I, 1522.

       ([24]) In tal modo la Consulta ha recepito la tesi di CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, vol. II, Le garanzie fondamentali, Milano, 1984, 258, secondo cui “alla problematica dei tempi processuali, in quanto tali, sembra, poi, insensibile la Costituzione italiana, se si eccettua la disposizione” concernente “i termini massimi di carcerazione preventiva”.

       ([25]) In questa stessa prospettiva opera, invece, la  l. 24 aprile 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto), che, colmando una lacuna del nostro ordinamento (cfr. DE SALVIA, Esaurimento delle vie di ricorso interne e ricorsi individuali: la giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. int. dir. uomo, 1988, 33), riconosce la possibilità di adire direttamente il giudice italiano (art. 3, comma 1) per far valere il “diritto ad una equa riparazione” a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della” CEDU, “sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della” Convenzione (art. 2, comma 1).

      Com’è stato esattamente rilevato (TARZIA, Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in Giur. it., 2001, 2430, 2431), “il diritto che può essere fatto valere discende dunque direttamente dalla violazione della Convenzione … e non già dalla violazione della garanzia costituzionale della  durata ragionevole del processo, ora introdotta nell’art. 111 Cost. … L’interpretazione della garanzia, data dalla Corte di Strasburgo, dovrà costituire di conseguenza il punto di riferimento anche per l’applicazione delle nuove norme sulla equa riparazione nel diritto interno, come risulta testualmente dalla indicazione degli elementi (<<la complessità del caso …, il comportamento delle parti e del giudice nel procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi>>) che debbono essere valutati per l’accertamento della violazione (art. 2, 2° comma) e che sono tratti dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo”.

      Allo stesso TARZIA, Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, cit., 2432, si rinvia per un primo esame dei problemi di coordinamento tra la nuova azione davanti al giudice nazionale e quella concessa dall’art. 34 della CEDU, problemi scaturenti dall’art. 35 (per il quale “la Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”) e dall’art. 41 (che attribuisce alla Corte il potere di accordare un’equa soddisfazione alla parte lesa, se dichiara “che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione”) della Convenzione stessa .

       ([26]) CECCHETTI, Giusto processo (Diritto costituzionale), in Enc. dir., Aggiornamento, V, 595, 611.

       ([27]) ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 97.

       ([28]) CECCHETTI, Giusto processo (Diritto costituzionale), cit., 611.

       ([29]) V. per tutti PROTO PISANI, Codice di procedura civile (riforma del), in Enc. giur., VI, 2.

       ([30]) V. attualmente gli artt. 50 bis (cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale) e 50 ter c.p.c. (cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica), introdotti dall’art. 56  d. l. vo 19 febbraio 1998 n. 51 (già l’art. 88 l. 26 novembre 1990 n. 353, comunque, aveva sostituito l’art. 48 dell’ordinamento giudiziario nel senso di prevedere che nelle materie civili di competenza del tribunale quest’ultimo doveva decidere “in persona del giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio”, eccezion fatta per i “casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale).

      E’ utile rammentare che al principio della ragionevole durata del processo si rifà pure l’art. 50 quater  c.p.c. (introdotto dallo stesso art. 56 d. l. vo 19 febbraio 1998 n. 51), il quale, proprio  allo scopo di evitare che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale allunghi i tempi processuali, prevede che essa (inosservanza) non si risolve in un vizio di costituzione del giudice e che la relativa nullità della sentenza deve essere fatta valere nei modi e nei termini dell’impugnazione: con la conseguenza che la nullità stessa, se non dedotta nei modi e nei termini predetti,  resta sanata; se accolta dal giudice d’appello, quest’ultimo deve in ogni caso decidere nel merito (non essendo configurabile nessuna delle tassative ipotesi ex artt. 353 e 354 c.p.c.); se accolta,  dalla Cassazione, infine, quest’ultima dovrà cassare la sentenza e rimettere la causa non al giudice di primo grado, ma ad un giudice di grado pari a quello che aveva pronunciato la sentenza cassata (su tali questioni v. per tutti MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2002,  I, 448 nota 9; II, 160, testo e nota 4).     

       ([31]) V. artt. 30, comma 1, e 49 d. l. vo 19 febbraio 1998 n. 51, che hanno abrogato, rispettivamente, gli artt. 30-41 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) (relativi all’ufficio pretorile) e l’art. 8 c.p.c. (riguardante la competenza del pretore).

      Una volta introdotta (con la sostituzione del testo dell’art. 48 dell’ordinamento giudiziario, posta in essere dall’art.. 88 l. 26 novembre 1990 n. 353), la regola che normalmente il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione in funzione di giudice unico, risultava assolutamente irragionevole che i rapporti tra l’ufficio del pretore e l’ufficio del tribunale dovessero continuare a ricondursi alla disciplina della competenza, trattandosi di uffici composti entrambi da magistrati togati, “accessibili” entrambi a magistrati aventi la stessa qualifica e destinati (normalmente)  ad operare entrambi in composizione monocratica.

       ([32]) V. art. 367 c.p.c. come sostituito dall’art. 61 l. 26 novembre 1990 n. 353, secondo cui il giudice davanti al quale pende la causa (ergo: il giudice istruttore od il collegio) “sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata” (nel testo precedente, invece, la stesso articolo imponeva al giudice di sospendere il processo, non appena fosse stata depositata in cancelleria copia del ricorso proposto a norma dell’art. 41).

       ([33]) Nel testo sostituito dall’art. 35 l. 26 novembre 1990 n. 353, infatti, l’art. 295 c.p.c. non contiene più il riferimento specifico alla definizione di un <<processo penale>> né la qualifica <<civile o amministrativa>> della controversia “pregiudicante”.

      Da ciò deriva che la sospensione ex art. 295 c.p.c. (nuovo testo) sarà possibile solo in presenza di questioni pregiudiziali civili, mentre in presenza di questioni pregiudiziali penali e di questioni pregiudiziali amministrative (estranee alla previsione del “nuovo” art. 295 c.p.c.) la sospensione del processo (civile) è di regola vietata (di guisa che le questioni stesse devono essere risolte incidenter tantum dallo stesso giudice della causa “pregiudicata”), essendo consentita solo nei casi previsti da specifiche disposizioni. (v. in tal senso MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, cit., II, 316 ss.).

      Più esattamente, la sospensione necessaria del processo civile (recte: avente ad oggetto una domanda risarcitoria o restitutoria) per pendenza del processo penale è possibile solo nei casi previsti dall’art. 75, comma 3, c.p.p. (e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli art. 651, 652 e 654 c.p.p., perché in caso contrario si avrebbe una sospensione inutile: v. in tal senso Cass. sez. un. 5 novembre 2001 n. 13682).

      La pregiudiziale amministrativa, a sua volta, può provocare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. sol quando il giudizio amministrativo verte su diritti soggettivi (v. Cass. 15 febbraio 2000 n. 1685; 17 marzo 1999 n. 2398), atteso che in tal caso la questione stessa ha natura sostanzialmente civile.

       ([34]) V. artt. 167, comma 1 (per le domande riconvenzionali del convenuto), art. 180, comma 2 (per la proposizione da parte del convenuto di eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio), art. 183, commi 4 e 5 (per le domande ed eccezioni dell’attore conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto, nonché per la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate da entrambe le parti) e 184 c.p.c. (per le deduzioni istruttorie).

       ([35]) V. art. 269, commi 2 e 3, c.p.c.

       ([36]) V. artt. 186 bis c.p.c.(ordinanze per il pagamento di somme non contestate) e 186 ter (istanza di ingiunzione in corso di causa).

       ([37]) V. artt. 186 bis, comma 2, e 186 ter, comma 2, c.p.c.

       ([38]) V. artt. 186 bis, comma 2, e 186 ter, comma 4, c.p.c.

      Per le varie opinioni sulla portata della c.d. ultrattività di codeste ordinanze in caso di estinzione del processo (mera esecutività “contrastabile” in altro giudizio anche di opposizione all’esecuzione, preclusione esecutiva o addirittura efficacia di giudicato) v. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, cit., II, 114 ss. (testo e note).

       ([39]) V. art. 186 quater c.p.c.

       ([40]) V. artt. 275, comma  2, c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 32  l. 26 novembre 1990 n. 353) e 281 quinquies, comma 2, c.p.c. (introdotto dall’art. 68 d. l. vo 19 febbraio 1998 n. 51 per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica).

       ([41]) La fase decisoria del procedimento innanzi al giudice di pace trova specifica ed unitaria disciplina nell’art. 321 c.p.c. (nel testo ultimamente sostituito dall’art. 30 l. 21 novembre 1991 n. 374), che prevede un unico modulo procedimentale, incentrato sulla tradizionale “riserva di decisione” a seguito di discussione orale.

       ([42]) V. oggi l’art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall’art. 68 d. l. vo 19 febbraio 1998 n. 51), che ha sostanzialmente riprodotto l’art. 315 c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 39 l. 26 novembre 1990 n. 353) relativo al “vecchio” procedimento pretorile, apportandovi peraltro  alcuni correttivi (in particolare, dando alle parti la possibilità di ottenere un rinvio della discussione orale, così eliminando quell’effetto-sorpresa,  che l’art. 315 prima consentiva).

       ([43]) La norma sembra essere stata concepita rispetto alle cause di pronta definizione (quali, ad esempio, quelle contumaciali, quelle presentati soltanto questioni di diritto e quelle basate su prove meramente documentali): v. per tutti LUISO, Diritto processuale civile,  Milano, 2000, II, 167.

       ([44]) V. art. 282 c.p.c. nel testo sostituito dall’art. 33 l. 26 novembre 1990 n. 353.

      La modifica del regime dell’esecutività della sentenza di primo grado ha avuto come ovvia conseguenza la scomparsa di quello che nel sistema precedente veniva chiamato effetto sospensivo dell’appello (v. art. 337, comma 1, nel teso sostituito dall’art. 49 l. 26 novembre 1990 n. 353, per il quale “l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto della impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407”).

      Va ricordato, infine, che per Cass. 12 luglio 2000 n. 9236, in Corriere giur., 2000, 1599, “secondo il disposto dell’art. 282 c.p.c. novellato, che a riguardo non contiene alcuna precisazione, la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado attiene solo alle sentenze e/o ai capi di esse che pronuncino condanna (aldilà delle indicazioni dei lavori preparatori tale soluzione restrittiva parendo la più fondata sul piano sistematico); per conseguenza anche il capo della sentenza contenente condanna alla rifusione delle spese processuali, in quanto capo accessorio, godrà della provvisoria esecutorietà solo allorché esso faccia seguito ad una statuizione di condanna e non già ad una statuizione di mero accertamento oppure costitutiva”.

       ([45]) V. art. 345, comma 2, c.p.c. nel testo sostituito dall’art. 52 l. 26 novembre 1990 n. 353.

       ([46]) V. art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo sostituito dall’art. 52 l. 26 novembre 1990 n. 353 secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio 

       ([47]) Coerente con questa “recuperata natura” dell’appello appare la tesi, secondo cui il divieto dei nova riguarda non solo le prove costituende, ma pure quelle precostituite (i documenti): v. in tal senso Cass. 6 aprile 2001 n. 5133, in Giur. it., 2002, 719 (“In tema di ius novorum in grado di appello, deve ritenersi legittimo, da parte del giudice di secondo grado, l’esame di documenti nuovi allorché ciò sia indispensabile ai fini del decidere - sì come richiesto dal comma 2 dell’art. 345 c.p.c. a proposito delle prove nuove - ed allorché la mancata produzione, in primo grado, dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intende avvalersene”: così richiedendo pure la compresenza dei due requisiti di ammissibilità previsti dalla norma in discorso).

      La tesi contraria, prevalente in dottrina ed in giurispudenza (v. per le essenziali indicazioni GIANCOTTI, Appello e nuovi documenti. Brevi riflessioni sui limiti di ammissibilità tra preclusioni di primo grado e cosiddetta indispensabilità del mezzo di prova, in Giur. it., 2002, 719), si basa fondamentalmente sulla giurisprudenza formatasi nell’ambito del rito del lavoro, la quale esclude i documenti dalla previsione ex art. 437, comma 2, c.p.c.

      Sennonché, mentre nel processo del lavoro le preclusioni istruttorie si considerano operative anche in primo grado solo per le prove precostituite [mentre i documenti possono essere prodotti in ogni momento del giudizio di primo grado: v. tra le più recenti Cass.  8 giugno 1999 n. 5639, in Foro it., 2000, I, 1267;  26 maggio 2000 n.6932 (secondo cui la produzione può avvenire fino a che non sia iniziata l’udienza di discussione); 29 settembre 2000 n. 12966 (secondo cui la produzione di documenti è consentita anche nell’udienza di discussione, finchè non sia iniziata la discussione orale, purchè l’altra parte abbia avuto la possibilità di esaminarne preventivamente il contenuto)], nel rito ordinario, invece, le preclusioni istruttorie operano in primo grado (ex art. 184 c.p.c.) tanto per le prove costituende, quanto per i documenti: di guisa che l’esclusione dei documenti dal divieto ex art. 345, comma 3, c.p.c. rappresenterebbe un’irragionevole violazione del principio, secondo cui il potere istruttorio attribuito al giudice d’appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado (per tale principio v. ex plurimis Cass. 13 dicembre 2000 n. 15716; 8 giugno 1995 n. 6441; 11 febbraio 1995, n. 1509, in Foro it., 1995, I, 1840).

      Non va, infine, trascurato di considerare che la possibilità di produrre incondizionatamente nuovi documenti in appello potrebbe favorire “tattiche” dilatorie ad opera di una delle parti e, quindi, si risolverebbe pure in una violazione del principio della ragionevole durata del processo.

       ([48]) V. art. 350 c.p.c. nel testo sostituito dall’art. 55  l. 26 novembre 1990 n. 353.

       ([49]) Così MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, cit., II, 430.

       ([50]) V. art. 375 c.p.c. nel testo sostituito dall’art. 64  l. 26 novembre 1990 n. 353.

       ([51]) Quest’ultima possibilità consegue all’ulteriore modifica dell’art. 375 c.p.c. posta in essere dall’art. 1 l. 24 marzo 2001 n. 89.

      In argomento v. CIVININI, Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragionevoli in cassazione, in Foro it., 2001, V, 150.

       ([52]) V. art. 384, comma 1, c.p.c. come sostituito dall’art. 66 l. 26 novembre 1990 n. 353.

       ([53]) Più in generale sul tema v. DE CRISTOFARO, La cassazione sostitutiva sul merito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 279.

      Qui va segnalato che Cass. 6 febbraio 1997 n. 1130, in Giur. it., 1997, I, 1, 1310, proprio facendo leva sulla ratio di economia processuale della disposizione (“cioè, di evitare un inutile giudizio rescissorio, ogni qual volta, in conseguenza della pronuncia di accoglimento del ricorso in punto di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, la decisione del giudice di rinvio sia sostanzialmente e conseguenzialmente obbligata”), ha ritenuto che la stessa sia applicabile non solo quando la riscontrata “violazione o falsa applicazione di norma di diritto abbia ad oggetto una norma di diritto sostanziale” (art. 360, n. 3, c.p.c.), ma anche quando “oggetto del giudizio è la applicazione stessa della norma processuale, cioè quando la decisione si sostanzia in un cosiddetto giudizio di merito processuale (ad esempio in materia di opposizione agli atti esecutivi …)”; di guisa che l’art. 384, comma 1, c.p.c. consente la cassazione sostitutiva della sentenza impugnata “non solo nel caso di accertamento di un error  iuris in iudicando, ma anche nel caso di error iuris in procedendo, se la conseguente decisione definitiva di merito non è subordinata ad alcun ulteriore accertamento di fatto ed è vincolata nel contenuto della questione processuale decisa”: conf. Cass.  23 aprile 2001 n. 5962; 27 agosto 1999 n. 8999, in Giust. civ., 2000, I, 1083.

      Nello stesso senso in dottrina BALENA, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994, 482 ss., per il quale l’art. 384, comma 1, c.p.c. è applicabile altresì in quelle ipotesi eccezionali in cui l’error in iudicando, pur rimanendo tale e quindi rientrando nella fattispecie di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., viene a cadere su norme processuali.

      Contra (ed in linea con la dottrina prevalente) Cass. 26 febbraio1998  n. 2123,  in Giur. it., 1999, 16 (sesondo cui “lo scopo avuto di mira dal legislatore, con il nuovo art. 384, comma 1 c.p.c., non è tanto quello di realizzare - al massimo - il principio dell’economia dei giudizi, al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla definizione della controversia, quanto quello di evitare, su una certa questione, alternativamente un <<terzo>> o un <<secondo>> giudizio di merito, sì che, ove sia mancato il <<secondo>> giudizio di merito - per avere il giudice erroneamente dichiarato inammissibile l’appello -, la S.C. non può sostituirsi al giudice del fatto, pronunciando nel merito della vertenza, e così privando - in pratica - le parti di un <<grado>> del giudizio”);  30 ottobre 1998 n. 10896; 15 gennaio 1997 n. 355.

       ([54]) COMOGLIO, Le garanzie fondamentali del <<giusto processo>>, in Nuova giur. civile commentata, 2001, II, 1, 29.

      Nello stesso senso CECCHETTI, Giusto processo (Diritto costituzionale), cit., 611; FERRUA, Il “giusto processo” in Costituzione,  in Diritto e giustizia, 2000, f. 1, 5, 78; TROCKER, Il nuovo articolo 111 della costituzione e il <<giusto processo>> in materia civile: profili generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 381, 404-405.

       ([55]) OLIVIERI, La <<ragionevole durata>> del processo di cognizione (qualche considerazione sull’art. 111, 2° comma, Cost., in  Foro it., 2000, V, 251, 254.

      In senso adesivo v. pure COMOGLIO, Le garanzie fondamentali del <<giusto processo>>, cit., 29 ss. (il che appare ovvio, atteso che il chiaro autore è  il “veterano” del principio de quo: v. COMOGLIO, Il principio di economia processuale, I, Padova, 1980; II, Padova, 1982); nonché LUISO, Diritto processuale civile, cit., I, 37.

      Va detto, infine, che lo stesso OLIVIERI, La <<ragionevole durata>> del processo di cognizione (qualche considerazione sull’art. 111, 2° comma, Cost., cit., 257 ss., adottando come chiave di lettura dell’art. 111, comma 2, Cost. l’economia interna e quella esterna,  verifica (con conclusioni quasi sempre condivisibili), la legittimità costituzionale di vari istituti processuali, quali ad esempio: le c.d. provvidenze sananti (artt. 102, 154, 182 e 291 c.p.c.), la sospensione del processo (artt. 41, 48, comma 1, 279, comma 4,  e 295 c.p.c.), l’interruzione (artt. 300-305), la fissazione dei termini per il deposito e per lo scambio di difese scritte (artt. 180, comma 2, e 183, comma 5, c.p.c.), le deduzioni istruttorie (art. 184 c.p.c.), la rimessione in termini (art. 184 bis c.p.c.), i termini di impugnazione (art. 327 c.p.c.), le forme di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione (artt. 331-332 c.p.c.), la rimessione della causa dal giudice d’appello al primo giudice (artt. 353-354 c.p.c.), la cassazione senza rinvio ex art. 384, comma 1, c.p.c., il coordinamento del regime delle preclusioni ex art. 184 con l’intervento volontario di terzi ex art. 268, comma 1, c.p.c., la doppia “diserzione” delle udienze (artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.) 

       ([56]) Una lettura attenta e complessiva della giurisprudenza costituzionale rivela “che il sindacato di ragionevolezza non è più collegato al solo principio costituzionale di eguaglianza, sancito dall’art. 3 primo comma della Costituzione”, venendo in rilievo pure in sede “di valutazione della legittimità costituzionale dei limiti imposti ai più vari diritti fondamentali” (son parole di PALADIN, Esiste un “principio di ragionevolezza” nella giurisprudenza costituzionale?, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, 1994, 163 ss.; analogamente BARILE, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ivi, 21, 30 ss.; nonché, con specifico riferimento “al diritto di azione-difesa”, CERRI, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur., Xxv, 14).

       ([57]) V. CHIARLONI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile, in Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, a cura di Civinini e Verardi, Milano, 2001, 13, 22-23.

       ([58]) Questa strada, nondimeno, è stata considerata “impercorribile” dallo stesso CHIARLONI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile, cit., 22.

       ([59]) V. per tutti GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 31 ss.

       ([60]) I sostenitori di tale tesi sono ricordati (oltrechè puntualmente criticati) da GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 32-33.

       ([61]) V. gli autori menzionati (ed esattamente confutati) dallo stesso GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 33.

       ([62]) Cfr. Corte cost. 6 luglio 1972 n. 125, in Foro it., 1972, I, 2355; 1° marzo 1973 n. 22, ivi, 1973, I, 1344; 4 marzo 1992 n. n. 80, ivi, 1992, I, 1027.

      In dottrina v. paradigmaticamente COMOGLIO, La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, Padova, 1970, 145, nota 131; Contraddittorio (principio del) (diritto processuale civile), in Enc. giur., VIII, 10; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 610; VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione,  Padova, 1994, 12.

      COLESANTI, Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, in Riv. dir. proc., 1975, 577, 588, giustamente rileva che, essendo il diritto alla difesa “inviolabile <<in ogni stato del procedimento>>, proprio la forma posticipata del contraddittorio conferma che non v’è alcuna difesa possibile nel procedimento preordinato alla formazione della pronuncia d’ingiunzione”.

       ([63]) Sull’efficacia di cosa giudicata dei decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi a norma dell’art. 647 c.p.c. v. specialmente GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 5 ss.; ed in giurisprudenza (tra le più recenti) Cass. 20 aprile 1996 n. 3757, in Foro it., 1998, I, 1980; 11 giugno 1998 n. 5801; 24 novembre 2000 n. 15178, in Foro it., 2001, I, 914; sez. un. 16 novembre 1998 n. 11549.

      Rispetto ai decreti divenuti esecutivi a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione v. PAJARDI, Il procedimento monitorio, Milano, 1991, 117; ed in giurisprudenza  Cass. 20 ottobre 1969 n. 3415, in Giust. civ., 1970, I, 217; 27 gennaio 1977 n. 411, in Foro it., 1977, I, 2520; 29 marzo 1989 n. 1492, in Fallimento, 1989, 889; 29 maggio 1993 n. 5999; 23 gennaio 1999 n. 630.

     Per un esame panoramico delle varie opinioni espresse sul tema de quo, infine, v. CARIGLIA, Note sull’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto, in Foro it., 1998, I, 1980; MENCHINI, Il giudicato civile, Torino, 1988, 2 ss.; Regiudicata civile, in Digesto, Disc. priv., Sez. civ., XVI, 404, 423 ss.    

       ([64])  V. VIGNERA, Considerazioni sul processo d’ingiunzione (rilievi generali e profili funzionali), in Riv. dir. proc., 2001, 162, 163 (in questi termini “modernizzandosi” il classico insegnamento chiovendiano).

       ([65]) V. più diffusamente  ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 144 ss.

       ([66]) Sul punto v. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 111 ss., 120 ss., 126 ss., nonché (per la confutazione della communis opinio ricollegante la garanzia del contraddittorio all’art. 24, comma 2, Cost.) 168 ss.

       ([67]) V. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 137-138.

       ([68]) V. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 138-139.

       ([69]) V. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit., 139 ss.

       ([70]) V. nota 62.

       ([71]) V. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit.,  95 ss.

       ([72]) Cfr. sul punto VIGNERA, Considerazioni sul processo d’ingiunzione (rilievi generali e profili funzionali), cit., 188 ss.

       ([73]) Agli effetti dell’art. 34 c.p.c. si intendono per questioni pregiudiziali soltanto quelle che, oltre a rappresentare un passaggio obbligato dell’iter logico della decisione, possono costituire l’oggetto di un giudizio autonomo [escluse, quindi, le c.d. questioni preliminari di merito (ad esempio, la prescrizione) o le questioni di mero fatto o di diritto (v. tra le più recenti Cass. 6 marzo 2001 n. 3248)].

       ([74]) I “nuovi” commi 3, 4 e 5 dell’art. 40 (aggiunti dall’art. 5 l. 26 novembre 1990 n. 353), infatti, hanno eliminato quell’ostacolo al simultaneus processus precedentemente rappresentato dalla soggezzione delle due cause a riti diversi (v. esemplificativamente PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 30 ss.).

       ([75]) L’eccezione è rappresentata dal tribunale, allorchè la causa principale appartiene alla competenza della corte d’appello in unico grado (v., per esempio, art. 33 l. 10 ottobre 1990 n. 287 ed art.  19 l. 22 ottobre 1971 n.865).

       ([76]) Dall’art. 40, commi 6 e 7, c.p.c (aggiunti dall’art. 19 l. 21 novembre 1991 n. 374, a sua volta modificato dall’art. 55 d. l. vo 19 febbraio 1998 n. 51) si desume  peraltro che, se il giudice inferiore è il giudice di pace, la regola che stiamo esaminando trova applicazione anche quando la competenza di quest’ultimo sulla causa pregiudiziale sia prevista ratione materiae.

       ([77]) Anche questo si desume dai “nuovi” commi 6 e 7 dell’art. 40 c.p.c. (v. nota precedente).

       ([78]) V. tra le più recenti Cass. 13 febbraio 1998 n. 143, in Informazione prev., 2000, 143; sez. un. 26 gennaio 1998 n. 765.

       ([79]) V. esemplificativamente Cass. 7 dicembre 2000 n. 15525; 15 settembre 1997 n. 9191.

       ([80]) Così già scriveva PROTO PISANI, Pregiudizialità e ragionevole durata dei processi civili, in Foro it., 1981, I, 1058, 1065.

       ([81]) PROTO PISANI, Pregiudizialità e ragionevole durata dei processi civili, cit., 1066.

       ([82]) PROTO PISANI, Pregiudizialità e ragionevole durata dei processi civili, cit., 1067.

       ([83]) PROTO PISANI, Pregiudizialità e ragionevole durata dei processi civili, cit., 1067.

       ([84]) CIPRIANI, Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità, in Riv dir. proc., 1984, 239; TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987, 483 ss., secondo cui anzi l’art. 295 sarebbe applicabile solo quando nel corso del processo sorge una questione pregiudiziale, sulla quale l’accertamento principaliter è imposto dalla legge (e non anche quando l’accertamento stesso è domandato da una delle parti).

       ([85]) Sebbene sia ancora isolata, va segnalata Cass. 2 ottobre 1998 n. 9787, in Foro it., 2000, 1968, che ha sostanzialmente recepito la tesi di Trisorio Liuzzi ricordata nella nota precedente.

       ([86]) Cfr. Corte cost. 26 febbraio 1998 n. 31, in Foro it., 1999, I, 1419, dove si esclude che l’esigenza predetta rappresenti un valore costituzionale.

 ([87]) Così esattamente TRISORIO LIUZZI, La Cassazione e la sospensione ex art. 295 c.p.c., in Foro it., 2000, I, 1970, 1978-1979.

       ([88]) V. tra le più recenti Cass.  27 gennaio 2001 n. 10284; sez. un. 6 giugno 2000 n.  408; 15 ottobre 1998 n. 10193, in Giust. civ., 1999, I, 1743; 30 maggio 1996 n. 5002, in Foro it., 1997, I, 1108.

       ([89]) Nel testo sostituito dall’art. 6 l. 26 novembre 1990 n. 353, infatti, tale norma estende la proponibilità del regolamento necessario di competenza anche avverso “i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295”.

 ([90]) V.  Cass. 11 novembre 1999 n. 12509; 9 gennaio 1999 n. 121; 30 maggio 1996 n. 5002, cit.

      Contra Cass. 1° ottobre 1996 n. 8595, in Foro it., 1997, I, 1107 (nella cui motivazione si legge che il “nuovo” art. 42 c.p.c. si riferisce ai “provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo”, senz’altra specificazione) e Cass.  13 maggio 1997 n. 4179, in Foro it., 1997, I, 1757 (secondo cui il rimedio de quo, “preordinato a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale da sospensioni illegittime del processo civile”, è stato “predisposto dal legislatore nei confronti di qualsiasi provvedimento che dichiari la sospensione del processo civile, indipendentemente dalla <<ragione>> di pregiudizialità-dipendenza che ne stia a fondamento, in quanto, altrimenti opinando, le relative esclusioni o limitazioni risulterebbero lesive e del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale”).

       ([91]) Così Cass. 30 maggio 1996 n. 5002, cit.

       ([92]) Infatti, “la sospensione, determinando una frattura nello svolgimento del processo e procrastinandone nel tempo la definizione, è un istituto eccezionale nel nostro ordinamento, con la conseguenza che non è posibile dare vita, in via di interpretazione analogica, ad ipotesi sospensive al di fuori di quelle previste dalla legge, le quali devono ritenersi pertanto eccezionali e tipiche”: TRISORIO LIUZZI, Sospensione necessaria del processo e regolamento di competenza, in Foro it., 1997, I, 1111, 1116.

      In tal senso è orientata tutta la dottrina, per la quale v. esemplificativamente (tra i “classici”)  ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 966; e (tra i “moderni”) MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, I, Padova, 2001, 1421.  

      Anche secondo Cass. 23 febbraio 1981 n. 1093, in Foro it., 1981, I, 1986, “la sospensione del processo, risolvendosi in un diniego di giustizia sia pure temporaneo, integra una situazione eccezionale e le norme che la prevedono non possono applicarsi per analogia”.

       ([93]) Per ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, Napoli, 1957, III, 247, tale norma sarebbe proprio l’art. 295, dalla quale il giudice indirettamente riceverebbe un potere discrezionale di sospendere la causa, valutandone l’opportunità.

       ([94]) Un primo passo in tale direzione è stato fatto da Cass.  13 maggio 1997 n. 4179, cit., secondo cui “la sospensione <<necessaria>> del processo civile ricorre unicamente nelle ipotesi di pregiudizialità in senso <<tecnico-giuridico>> … Da ciò consegue  che non può ritenersi più consentita dalla legge la sospensione del processo civile per ragioni di mera opportunità (quale espressione dell’esercizio di un potere <<discrezionale>> del giudice: sospensione c.d. <<facoltativa>>): la previsione di un controllo immediato di legittimità del provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’art. 295 c.p.c., implica, infatti, la sussistenza in concreto di condizioni previste dalla legge, sia questa rappresentata dallo stesso art. 295, ovvero da altra disposizione legislativa; ed esclude, specularmente, che il fondamento del potere di sospensione possa rinvenirsi (anche) in una definitiva e, per ciò, insindacabile <<discrezionalità>> del giudice”.

       ([95]) Tale risultato può essere conseguito mediante un’interpretazione estensivo-analogica dell’art. 42 c.p.c. (come sembra aver fatto Cass. 1° ottobre 1996 n. 8595, cit.: v. la nota 90) o mediante una dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 42 c.p.c. per violazione dell’art. 3 Cost. (“dal momento che è la sospensione quale istituto e non solo quella di cui all’art. 295 ad incidere sul diritto di azione, limitandolo fortemente”: TRISORIO LIUZZI, Sospensione necessaria del processo e regolamento di competenza, cit., 1118).

       ([96]) V. OLIVIERI, La <<ragionevole durata>> del processo di cognizione (qualche considerazione sull’art. 111, 2° comma, Cost., cit., 255 [per il quale “è quasi superfluo aggiungere che anche in ordine alla nota disputa sulla esistenza del merito possessorio, con la correlata conseguenza di dover attendere il relativo giudicato prima di poter iniziare il giudizio petitorio (art. 705, 1° comma, c.p.c.), l’art. 111, 2° comma, Cost. impegna i giuristi – e lo steso legislatore – a elaborare soluzioni che tengano conto del dovere di assegnare alla tutela giurisdizionale (ex art. 24 Cost. a presidio dei diritti e degli interessi legittimi) una ragionevole durata”].

       ([97]) Su questo tema ci permettiamo rinviare al nostro articolo Sulla “specialità integrale” del rito del divorzio e della separazione, in corso di pubblicazione su Riv. dir. proc., con il quale [consapevoli che tutti i tentativi diretti a “trapiantare” nella disciplina processuale del divorzio e della separazione ex art. 4 l. 1° dicembre 1970 n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74) i “nuovi” artt. 166, 167, 183 e 184 c.p.c. (tanto quelli rapportanti codeste disposizioni all’udienza presidenziale, quanto quelli relazionanti le medesime alla successiva udienza innanzi al giudice istruttore) finiscono sostanzialmente con il “mortificare” la ratio “acceleratoria” dello stesso art. 4, dilatando in maniera abnorme i tempi di quello che, invece, dovrebbe essere il più “agile e snello” dei riti a cognizione piena previsti dal nostro ordinamento] abbiamo proposto una ricostruzione di codesta disciplina processuale (ex art. 4 l. n. 74 del 1987) idonea ad assicurare la concreta attuazione della garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo.