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Diffusione illegale di foto segnaletiche

Scritto da Romina Ridolfi

La trasmissione alla stampa di fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, infatti "ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano".

Il principio è stato affermato in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (50774/99, 11 gennaio 2005) originata dal ricorso di una insegnante italiana, fermata e posta agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso, la cui fotografia, scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa dalle forze dell'ordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.

La sentenza conferma i numerosi provvedimenti presi dal Garante della Privacy italiano, il quale è più volte intervenuto stabilendo il divieto di diffondere le foto segnaletiche di indagati e le immagini di persone arrestate in manette, anche nell'ambito di conferenze stampa, se non ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico (vd. Provvedimento, 19 marzo 2003; Comunicato stampa, 26 novembre 2003 – 8 aprile2003).

I richiami, inoltre, al rispetto della normativa rivolti alle forze dell'ordine ed ai rappresentanti dell'autorità giudiziaria si estendono all'applicazione del codice deontologico dei giornalisti.

I giudici di Strasburgo hanno rilevato, rispetto ad altri casi oggetto di precedenti pronunce della Corte (cfr. Von Hannover/Germania, 59320/00, 24 giugno 2004), due importanti peculiarità della fattispecie in esame: prima di tutto, essa non riguardava un personaggio pubblico ed in secondo luogo,  la foto pubblicata, proveniente dal fascicolo d'inchiesta, era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di Finanza.

Il fatto che la ricorrente non fosse un personaggio pubblico, secondo la Corte, giustifica una contrazione della legittima "zona di interazione tra l'individuo e i terzi" (sicuramente più estesa nel caso di persone celebri) che non può espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un procedimento penale.

Per accertare l'asserita ingerenza nella sfera della vita privata, la Corte ha valutato, conformemente alla sua giurisprudenza, il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo.

Tale articolo infatti, nel suo secondo comma, stabilisce che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è "previsto dalla legge", e "necessario, in una società democratica" per raggiungere gli scopi indicati nello stesso comma (pubblica sicurezza, protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui).

In particolare, i giudici hanno ravvisato l'inapplicabilità al caso in oggetto dell'eccezione al segreto degli atti di indagine prevista dall'articolo 392 del Codice di procedura penale italiano.

Tale eccezione, infatti, riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dell'indagine, il che non è sostenibile nel caso di specie.

La sentenza ha quindi stabilito il diritto della parte lesa ad una equa riparazione delle spese processuali da parte dello Stato, mentre non ha accolto le richieste per il risarcimento dei danni materiali e morali: i primi perchè non dimostrati, i secondi perchè si è ritenuto che il riconoscimento della violazione rappresentasse una soddisfazione sufficiente.