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Autovelox: le multe sono valide se la contestazione dell’infrazione non poteva essere effettuata

Scritto da Francesco Affinito

   La Corte di Cassazione è tornata sull’argomento delle mancate contestazioni delle infrazioni rilevate tramite autovelox (vedi in particolare le seguenti sentenze: Cass. 5 ottobre 1999, n.12330; Cass. 3 aprile 2000, n.4010; Cass. 21 febbraio 2001, n.2494; Cass. 28 giugno 2001, n.8869).

   La Prima Sezione della Suprema Corte, infatti, con sentenza 17947/2003, ha stabilito la validità delle multe per eccesso di velocità nel caso in cui la contestazione dell’infrazione effettuata sia risultata impossibile alla Pubblica Autorità. Impossibilità dovuta anche, come risultato da altri precedenti, dall’eccessiva andatura dell’automobilista.

   Tale sentenza ha ribaltato la precedente decisione del Giudice di Pace di Anzio, adito dal destinatario di una multa per eccesso di velocità al fine di richiedere l’invalidità del verbale redatto dalla Polizia di Nettuno. Il Giudice di Pace aveva sentenziato a favore dell’automobilista, statuendo in particolare che l’automobile poteva essere sicuramente fermata dalla stessa Polizia Stradale e che la motivazione contenuta nel verbale era errata (la Polizia affermava che la contestazione non poteva essere effettuata poiché l’apparecchiatura di rilevazione della velocità utilizzata consentiva la determinazione dell’illecito soltanto quando il veicolo incriminato era ormai eccessivamente distante) in quanto l’ausilio di una seconda pattuglia avrebbe potuto sopperire ai limiti dell’autovelox. Lo stesso giudice, poi, statuiva che la fattispecie in questione non sarebbe potuta rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 384 del regolamento di attuazione del codice della strada, norma che individua i casi di impossibilità alla contestazione immediata.

   Il Comune di Nettuno è ricorso in Cassazione argomentando contro la decisione del Giudice di Pace. In primis sono stati richiamati gli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada, dove il primo dispone la contestazione immediata dell’infrazione solo se questa risulti possibile, mentre il secondo impone, in caso di contestazione impossibile, l’indicazione nel verbale dei motivi per cui la contestazione è stata resa tale. Su questi motivi è possibile il sindacato giurisdizionale, “salvo l’insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell’Autorità amministrativa”. Su tale punto, è il caso di precisare, esistono dei precedenti della stessa Suprema Corte (vedi Cass. 5 ottobre 1999, n.12330; Cass. 21 febbraio 2001, n.2494; Cass. 16 marzo 2001, n.3836; Cass. 21 marzo 2001, n.4048).

   Il Comune di Nettuno ha lamentato, poi, l’erronea applicazione del già citato art.384 del regolamento di esecuzione del codice della strada. In particolare il 384 stabilisce, come evidenziato dalla Corte, che “in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.

   Tali argomentazioni sono state recepite dalla Cassazione attraverso il seguente orientamento: “ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile, come precedentemente indicato, alcun sindacato giurisdizionale.

   Nel caso di specie quindi la Corte ha accolto il ricorso del Comune di Nettuno, affermando che “tenuto conto che anche ove la visualizzazione della velocità sia contestuale al transito del veicolo, in mancanza di una seconda pattuglia e di una situazione dei luoghi che la consenta, la contestazione immediata resta impossibile e il giudice in sede di opposizione non può sindacare in proposito l’organizzazione del servizio”.