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Nuove disposizioni per favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici

Scritto da Francesco Affinito

 

 

   Il prossimo febbraio entrerà in vigore la legge 9 gennaio 2004, n. 4, denominata “Legge Stanca”, che ha ad oggetto nuove disposizioni volte a favorire l’integrazione dei disabili tramite l’ausilio degli strumenti informatici.La nuova legge rientra a tutti gli effetti nel tentativo di rendere ancora più effettiva la previsione dell’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza sostanziale.

   In particolare la nuova normativa renderà obbligatoria l'accessibilità e l’utilizzo di tecnologie assistite da parte dei disabili ai siti internet gestiti da soggetti pubblici o da privati che erogano servizi pubblici. A tal fine la norma definisce all’art. 2  l’ “accessibilità” come la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, mentre definisce “tecnologie assistite” gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. I già citati soggetti erogatori sono individuati negli enti pubblici economici, nelle aziende private concessionarie di servizi pubblici, nelle aziende municipalizzate regionali, negli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, nelle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e nelle aziende appaltatrici di servizi informatici. Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti, non indicati dalla presente legge, sarà la Presidenza del Consiglio, tramite il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, a valutare su richiesta l’accessibilità dei siti Internet o del materiale informatico prodotto.

   La prevista accessibilità è estesa anche al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado, così come a tutte le opere multimediali. In tal modo sarà reso obbligatorio l’inserimento nelle convenzioni stipulate tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche,  di previsioni che regolino la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, chiaramente nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

   Forse la più significativa novità riguarda il compito affidato alle associazioni dei disabili, organi che, come è stato giustamente notato, “saranno tenuti ad indicare le regole per i siti pubblici al fine di garantire che l'accessibilità diventi effettiva e non rimanga una mera enunciazione”. Come tali associazioni anche la Presidenza del Consiglio avrà affidato dalla Legge Stanca un ruolo fondamentale: in particolare, effettuerà il monitoraggio sull’effettiva attuazione della legge; vigilerà sul comportamento delle amministrazioni statali; indicherà i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge; promuoverà, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità; promuoverà l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili.

   Ora il Governo avrà novanta giorni per definire i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità e per i controlli esercitabili sugli operatori, mentre avrà centoventi giorni per emanare le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità, come per l’indicazione delle metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet, nonché dei programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

 

 

Approfondimenti sul Web

Il testo della legge 9 gennaio 2004 n. 4 ( http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04004l.htm )