Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Nuovi obblighi per calciatori e medici sociali in materia di lotta al doping

Scritto da Francesco Affinito

Per la stagione calcistica 2003/2004 i componenti delle società calcistiche dovranno attenersi ad una serie di nuove norme poste dall'ordinamento calcistico e contenute nel "Codice di comportamento in materia di lotta al doping nell'ambito della tutela della salute", inviato dalla Federcalcio alle società professionistiche.

Prima di tutto vengono individuate le figure destinatarie di tali disposizioni. Così vengono citati via via i calciatori, gli allenatori, i preparatori atletici, i fisioterapisti e gli altri operatori sanitari (viene specificato che per questa categoria si intendono le citate figure professionali sanitarie, la cui professionalità deve essere garantita dal possesso di titoli riconosciuti), ed, infine, i medici sociali.

Tra gli obblighi imposti a questi soggetti, quelli più rilevanti riguardano i medici sociali e i calciatori. I medici sociali, il cui operato è disciplinato dagli artt. 2-3-4, sono personalmente responsabili per le sostanze ed i trattamenti sanitari che prescrivono ai calciatori. Così il medico sociale ha l'obbligo di informare i singoli calciatori sui prodotti somministrati e i trattamenti prescritti, inclusi anche quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura. Tutti i prodotti somministrati devono essere indicati, in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 13/3/1995, nel Diario Clinico di ogni calciatore. Questa documentazione individuale deve essere conservata dal medico sociale presso il proprio archivio e contenere indicazioni sulle terapie, le assunzioni di sostanze, gli eventuali trattamenti medici e paramedici che il calciatore esegua anche privatamente, nel rispetto delle previsioni in tema di dati sensibili dettate dalla legge 675/96.

Particolari obblighi riguardano anche l'altra categoria citata, quella dei calciatori, la quale è oggetto degli artt. 5 ss. I calciatori durante la prossima stagione calcistica dovranno sottoporsi,

oltre ai controlli previsti dalle leggi vigenti, anche a tutte le altre analisi prescritte dal medico sociale per fini preventivi nella lotta contro il doping. L'eventuale rifiuto del calciatore di sottoporsi a tali controlli può comportare, a norma dell'art. 7 del presente codice, il suo deferimento al Collegio Arbitrale da parte della società di appartenenza.

Il calciatore non potrà assumere farmaci senza il controllo di un medico. Nel caso in cui sia uno specialista estraneo alla società a curare il calciatore, questi è tenuto a comunicarlo al medico sociale e a produrre un'idonea liberatoria per i trattamenti che esegue autonomamente. Nel caso in cui lo specialista prescriva cure con sostanze e trattamenti sanitari, il calciatore deve comunicarlo al medico sociale, consegnando la prescrizione medica e segnalando tutti i prodotti assunti. Sarà il medico sociale a valutare se le sostanze e i trattamenti sanitari prescritti dallo specialista o da altra figura sanitaria sotto controllo medico siano rilevanti ai fini del doping, e, in caso affermativo, dovrà informare il calciatore. Tale obbligo è stato posto a tutela delle società, in quanto presuntivamente responsabili in caso di non negatività di un proprio tesserato. Infatti, il medico sociale deve informare il calciatore che tutti gli aspetti sopra citati hanno rilevanza anche nei confronti della società ed informarlo che la stessa deve essere resa edotta della situazione di rischio in cui può trovarsi indirettamente a causa dell'operato del calciatore. Tale precauzione riguarda anche il caso del calciatore convocato nella propria rappresentativa nazionale. Nel caso della nazionale italiana, il suo medico responsabile dovrà compilare una dichiarazione con la quale riepiloghi ed illustri i trattamenti sanitari e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui il calciatore è stato sottoposto durante il periodo di convocazione. Nel caso di nazionali straniere, il calciatore dovrà farsi rilasciare la medesima dichiarazione dal medico responsabile e consegnare il documento al proprio medico sociale.