Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Nessun risarcimento per l'indefeltà coniugale se non produce un "danno"

Scritto da Matteo Schwarz

Il coniuge tradito non può chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'adulterio se il tradimento è stato di tipo "ordinario". Lo ha stabilito con sentenza il Tribunale di Milano, respingendo il ricorso di un marito che chiedeva all'amante di sua moglie un risarcimento di ben trecentomila euro a titolo di riparazione per il danno psichico e morale subito.

Nel caso di specie Mario, elettricista della SEA, dopo aver scoperto che la moglie Anna lo tradiva con Gaetano, l'uomo presso il quale la donna svolgeva il lavoro di collaboratrice domestica, ha chiesto ed ottenuto il divorzio per colpa della moglie. Ma a Mario non bastava che la responsabilità della fine del proprio matrimonio fosse addebitata alla consorte, ed ha avanzato istanza per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla sofferenza e dallo stress patiti.

La decima sezione del Tribunale di Milano non ha però ritenuto di dover accogliere le richieste dell'uomo. Seguendo un consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, ha affermato, o meglio, riaffermato il principio secondo cui un tradimento di tipo ordinario, consistente cioè in una semplice storia "clandestina e negata", pur essendo idoneo a determinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale per colpa della parte infedele, non presenta quei caratteri di "specifica gravità" e di "peculiare lesività" per il coniuge tradito necessari ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Il Tribunale non ha dunque escluso a priori la possibilità per la vittima di un adulterio di ottenere un risarcimento per l'infedeltà subita, ma a tal fine ha ravvisato la necessità di rinvenire un "quid pluris" nella condotta del coniuge che tradisce. In cosa questo "quid pluris" debba consistere il Tribunale non specifica, lasciando dunque spazio a future e più chiare pronunce.

C'è da chiedersi quale sia il motivo di tanta prudenza da parte dei giudici nel riconoscere il diritto al risarcimento nei casi di infedeltà, specie se si considera che l'adulterio è sempre stato un'accusa tra le più ricorrenti nelle cause di separazione.

In realtà il risarcimento potrebbe essere riconosciuto solo nei casi in cui l'infedeltà ha causato una seria compromissione della salute psichica del partner tradito, quale può essere una grave depressione, o una lesione comunque qualificabile come "danno biologico", o anche quando si sia prodotto ciò che viene definito "danno esistenziale", da intendersi come violazione del diritto del coniuge ad una vita serena e a non veder turbato il normale equilibrio dei propri rapporti sociali.

Non ogni violazione, dunque, giustifica una condanna al risarcimento, ma solo quelle di una certa entità, da considerarsi di gravità "non ordinaria". Principio che non brilla certo per chiarezza, e su cui sarà opportuno dibattere approfonditamente nel prossimo convegno in tema di risarcimento del danno biologico ed esistenziale che si terrà a Milano il 13 giugno.

Su di un punto, tuttavia, il Giudicante ha avuto modo di chiarire: nessun obbligo di astensione dall'intrattenere una relazione adulterina e nessun dovere diretto nei confronti del coniuge tradito è ravvisabile in capo all'amante. Ne consegue che nessuna violazione è imputabile a suo carico. Almeno in condizioni "ordinarie"...