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Norme più severe in materia di "overbooking"

Scritto da Carlo Busdraghi

Il 5 Dicembre scorso, i 15 Euroministri dei trasporti hanno raggiunto un accordo politico sul regolamento che prevede un aumento delle compensazioni versate dalle compagnie aeree ai passeggeri lasciati a terra per saturazione del volo, cancellazione della partenza o ritardi eccessivi. La nuova disciplina, protesa ad una maggiore tutela del consumatore, prevede dei parametri compensativi doppi rispetto a quelli previsti dal regolamento vigente, adottato nel 1991 (n. 295/91). Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, infatti, i rimborsi verranno elargiti in base alla lunghezza dei voli e precisamente: 250 euro per i voli sotto i 1.500 km, 400 per quelli compresi tra i 1.500 e i 3.500 km e 600 euro per le tratte superiori a 3.500 km.

L'intento è di porre un freno al fenomeno dilagante del cosidetto "overbooking", consistente nella prassi di accettare, da parte delle compagnie aeree, prenotazioni in esubero rispetto alla reale disponibilità di posti sull'aeromobile.

Il nuovo regolamento avrà un ambito di applicabilità maggiore rispetto a quello vigente. Quest'ultimo, infatti, non contempla i ritardi prolungati, mentre il summenzionato accordo prevede, per tale ipotesi, una forma di compensazione che dia, ai passeggri, il diritto di scelta tra un volo alternativo ed il rimborso del biglietto. Inoltre, i passeggeri con particolari necessità e le persone con mobilità ridotta, compresi i loro accompagnatori, ed i minori non accompagnati hanno, durante i tempi d'attesa, diritto ad ogni forma di assistenza necessaria alle loro esigenze.

A tal fine, per ritardi prolungati si intendono: due ore per le tratte inferiori a 3.500 km e quattro per quelle superiori a 3.500 km. In caso di negato imbarco, i vettori saranno obbligati a fare appello ai passeggeri a rinunciare volontariamente al proprio posto in cambio di una forma di compensazione. Soltanto se il numero dei volontari sarà insufficiente i vettori saranno autorizzati a negare l'imbarco. I passeggeri lasciati a terra avranno diritto di scegliere tra due diverse opzioni: o il rimborso del prezzo del biglietto (con annesso rientro gratuito), oppure un volo alternativo in tempi ristretti.

E' da tener presente che l'appello ai "volontari", già applicato con successo negli USA, se da un lato permette di ridurre i disagi, dall'altro lato addossa sugli operatori maggiori costi di gestione che, si auspica, non debbano essere sopportati dai consumatori.

Altra novità importante, rispetto alla normativa del 91, riguarda il caso in cui la cancellazione del volo rientri nella responsabilità dell'operatore. La fattispecie in esame, infatti, non è contemplata dal regolamento vigente. La nuova disciplina, colmando tale lacuna, impone all'operatore di contattare i passeggeri invitandoli a recedere volontariamente dalla prenotazione, salvo che l'operatore non dimostri che la cancellazione sia dovuta a causa a lui non imputabile in virtù di circostanze eccezionali.

E' auspicabile che il nuovo regolamento si estenda anche ai voli di compagnie aeree comunitarie provenienti da paesi terzi per i quali, a tutt'oggi, non è prevista alcuna forma di tutela per il consumatore.