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E’ responsabile il datore di lavoro per l’incidente stradale causato dal lavoratore stressato

Scritto da Francesca Orlandi

Commento a Cassazione Sez. Lavoro, sentenza n.5/2002

A seguito di un incidente automobilistico causato dallo stress lavorativo, un dipendente ha chiesto al proprio datore di lavoro il risarcimento dei danni subiti nell'incidente.
Dopo che il Pretore di Roma ha respinto la sua domanda, egli è ricorso al Tribunale di Roma che, ugualmente, ha respinto l'appello. In particolare, il Tribunale non aveva ammesso le prove richieste dal lavoratore volte a dimostrare che l'incidente subito trovava causa nello stress derivante dagli orari di lavoro, dalle condizioni di trasferta, e dalle particolari condizioni familiari (moglie operata di tumore), note al datore di lavoro e per le quali egli aveva richiesto uno spostamento di sede. La motivazione del rifiuto si basava sull'art. 2087 c.c. inteso secondo il criterio della c.d. regolarità causale, per cui una condotta umana può essere ritenuta causa di un determinato evento solo quando questo appaia come conseguenza normale dell'antecedente secondo un calcolo di regolarità statistica.
La sentenza del Tribunale, impugnata e sottoposta quindi al vaglio della Corte Suprema, è stata cassata da quest'ultima perché fondata su un'erronea interpretazione dell'art. 2087 c.c. I giudici della Corte, infatti, hanno chiarito che la norma citata, che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, non configura in realtà un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 3 aprile 1999 n. 3234), in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
E' vero che nel sistema risarcitorio civilistico un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della conditio sine qua non); ma, nel contempo, è anche vero che non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili. E' questa la cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno.
La Corte, in applicazione di detti principi, ha affermato che il nesso causale rilevante ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. non è riservato agli eventi che costituiscono conseguenza necessitata della condotta del datore di lavoro, secondo un giudizio prognostico ex ante, ma si estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un nesso di causalità adeguata: pertanto anche una condizione lavorativa stressante può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro (Cass. 8267/1997), tanto più che non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, ma l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto alle condizioni di lavoro (Cass. 1331/1999) e sia doloso.
La Cassazione ha infine sottolineato il carattere contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 (Cass. 11120/1995) ed ha dunque specificato che ai fini del suo accertamento incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività delle condizioni di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.
Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che il danno lamentato dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (Cass. 1886/2000; Cass. 14469/2000; Cass. 8422/1997; Cass. 7768/1995).
La Corte Suprema ha quindi accolto il ricorso del lavoratore.