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Telemarketing: dall’opt-in all’opt-out ma soltanto per le comunicazioni telefoniche

Scritto da Massimo Farina

Il 9 luglio 2010, con circa due mesi di ritardo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il regolamento attuativo del “Registro delle Opposizioni”: un database nel quale sono destinate a confluire le iscrizioni di coloro che decideranno di opporsi al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing. La nascita di questo registro, meglio conosciuto come “Lista Robinson”,ha origine con la Legge n. 166/2009[1], che ha novellato l’art. 130 del d.lgs.196/03. Una disposizione, quest’ultima, rubricata “comunicazioni indesiderate”, che disciplina, e nel contempo limita, il fenomeno del telemarketing.
Attualmente (e sarà così fino a quando il Registro vedrà concretamente la luce) l’invio di informazioni pubblicitarie può avvenire soltanto previo consenso del destinatario. Tale regola vale sempre e comunque “anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari
[2]; neppure “l’eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate[3].
Questa scelta, che il legislatore italiano ha adottato a partire dal 2003, nell’ambito delle comunicazioni commerciali indesiderate
[4], è denominata opt-in: in base ad essa, l’uso dei dati dell’interessato per la finalità suddetta è lecito soltanto se preceduto da espresso consenso dell’interessato. La regola contraria, cosiddetta opt-out, prevede, invece, la liceità del trattamento in tutti i casi nei quali  non sussista un dissenso espresso. In tal ultimo verso si è determinata la scelta del legislatore italiano con la Legge n. 166/2009.
Nel ripercorrere le tappe principali dello scenario italiano ed europeo, si è assistito, ad un altalenarsi dall’opt-in e all’opt-out, fino a quando, la scelta, prima in Europa e poi in Italia, si è determinata verso il sistema di consenso preventivo. Precedentemente, lo scenario era dominato da tre fonti principali:
- art. 13, comma 1, lett. e) della Legge n. 675/96
[5], oggi abrogato e sostituito dall’art. 130 del d.lgs. n. 196/03;
- art. 10 del d.lgs. n. 171/98
[6], attuativo della Direttiva 97/66/CE, oggi abrogato dal combinato disposto degli artt. 183 e 186 del D.lgs. n. 196/03;
- art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 185/99
[7], attuativo della Direttiva 97/7/CE, oggi abrogato dall’art. 146 del D.lgs. n. 206/2005 e riversato nell’art. 58 dello stesso Decreto
Le suddette Direttive adottavano soluzioni opposte per disciplinare il fenomeno delle comunicazioni non sollecitate. La Direttiva 97/66/CE, dedicata alla Privacy nelle telecomunicazioni, stabiliva che le comunicazioni non sollecitate, effettuate tramite fax o con l’utilizzo di strumenti senza un operatore, potessero essere realizzate soltanto con il consenso preventivo degli utenti abbonati, salvo consentire ai singoli Stati membri, in fase di attuazione, di scegliere se adottare un sistema di consenso espresso da parte del potenziale destinatario della comunicazione commerciale, ovvero  un sistema di eventuale opposizione espressa. La scelta Italiana fu quella dell’opt-in mediante il D.lgs.n. 171/98.
Al contrario, la Direttiva 97/7/CE, relativa ai contratti a distanza tra imprenditori e consumatori, si adottò l’opposto principio dell’opt-out, per le comunicazioni commerciali non sollecitate, provenienti da sistemi di chiamata diversi da quelli automatici.
La svolta arrivò con la Direttiva 2002/58/CE, dedicata alla tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche, la quale, all’art. 13, previde che l’uso di posta elettronica a scopo di commercializzazione diretta fosse consentito soltanto verso gli abbonati che avessero espresso preventivamente il loro consenso, ovvero, ma soltanto nel caso di relazione commerciale già avviata, che, almeno, non avessero manifestato la loro opposizione.
Proprio attraverso quest’ultimo passaggio, il legislatore comunitario accoglieva definitivamente il modello dell’opt-in ed, in attuazione della Direttiva  2002/58/CE, in Italia si approvò il Decreto legislativo 196 del 2003.
Oggi, si assiste ad una nuova inversione di tendenza; la novella del 2009, all’art. 130 del Codice della Privacy, ha reintrodotto il modello dell’opt-out, il cui termine di attuazione fu inizialmente previsto per il 25 maggio 2010 ma, entro quella data, c’era un ulteriore passo fondamentale da compiere: istituire il “Registro pubblico delle opposizioni” (cosiddetta “Robinson list”).
La nascita del Registro suddetto, a sua volta, necessitava dell’approvazione di un Regolamento istitutivo, che ha visto la luce il 9 luglio scorso; entro 90 giorni dalla pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale,  il meccanismo andrà a regime e sarà gestito da un soggetto terzo, al quale il ministero dello Sviluppo economico appalterà per intero il nuovo servizio.
Con il nuovo regime, il cittadino che non desidera ricevere comunicazioni di natura commerciale si potrà iscrivere nel registro delle opposizioni, in tal modo, scegliendo di non essere disturbato. L’iscrizione nella Robinson List ha durata indefinita ed è revocabile in qualunque momento senza alcun onere economico; la mancata iscrizione, però, si badi, ha valore presuntivo di silenzio-assenso dell’interessato.
Qualunque operatore economico, che vorrà avviare un’operazione di telemarketing, “mediante l’impiego del telefono”, dovrà, preventivamente registrarsi al sistema e comunicare i recapiti, già presenti negli elenchi telefonici, di coloro ai quali intende inviare le comunicazioni commerciali
[8]. Il gestore setaccerà l’elenco e lo restituirà depurato da tutti i nominativi presenti nel registro, che hanno manifestato opposizione. L’operatore commerciale, nell’ambito della lista debitamente filtrata dal Gestore, ha l’obbligo di chiamare con numero in chiaro. Sono, infatti, vietate le chiamate con numero “nascosto”. Durante il contatto, il  telemarketer ha, altresì, l’obbligo di informare il consumatore che ha il diritto di opporsi a futuri contatti mediante la procedura di iscrizione al registro.
Se l’ingresso nel registro è gratuito per l’utente non vale la stessa regola per gli operatori commerciali. Per essi, infatti, l’iscrizione è a titolo oneroso ed il ricavato rappresenta l’unica fonte di sostentamento per l’intero sistema, che, è espressamente stabilito, non potrà pesare sulle casse dello Stato e non potrà avere alcuna finalità di lucro
[9].
Il Registro sarà una grossa banca dati allestita su una piattaforma elettronica gestita da un soggetto terzo rispetto ai telemarketer e agli utenti. L’individuazione del Gestore della lista Robinson avverrà mediante l’avvio di una procedura d'urgenza, che dovrebbe chiudersi nel termine massimo di tre mesi. Nel caso in cui tale termine non dovesse essere rispettato, il nuovo “opt-out” entrerà ugualmente in vigore e gli interessati potranno chiedere, al proprio operatore, di essere inseriti in un apposito database presso l'Agcom, che svolgerà una funzione simile. L’alternativa transitoria al Registro è rinvenuta nella disciplina della “Base Dati Unica”, utilizzata dai gestori di telefonia secondo il “Protocollo d’intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della base dati unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/Cons. del 29 aprile 2005”. In altri termini, nel periodo di mezzo, saranno le compagnie telefoniche ad accaparrandosi anche il ruolo di gestori delle opposizioni dei cittadini.
Brevemente illustrata la nuova disciplina del telemarketing, sorge spontaneo chiedersi se l’utente (interessato al trattamento) sia maggiormente tutelato mediante la regola dell’opt-in ovvero attraverso il risorto sistema dell’opt-out? Obbiettivamente, la presunzione di dissenso, senza particolari approfondimenti in merito, appare più protettiva e meno onerosa per l’interessato; non appare, al contrario, altrettanto garantista la regola del presunto silenzio-assenso al trattamento dei dati personali, qualora non si sia proceduto all’iscrizione nella lista Robinson.
La nuova disciplina appare, peraltro, inapplicabile anche per le attività promozionali che non si avviano mediante il passaggio dagli elenchi telefonici ma per altre vie (ad esempio con le tessere fedeltà). Vieppiù, si crea una notevole differenza tra il telemarketing telefonico e quello veicolato con i mezzi
di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, Mms, Sms o di altro tipo). Infatti l’applicazione del regime di opt-out, compresa l’istituzione del Registro, è espressamente limitata al trattamento di dati personali, “a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”, “mediante l’impiego del telefono”. In tal senso si esprime, nella sua rinnovata veste, l’art. 130, D.lgs. n. 196/03, che nei primi due commi lascia immutata le regola generale del trattamento “con il consenso dell’interessato” senza particolari specificazioni, per poi, prevedere nei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater il nuovo sistema del Registro delle opposizioni ma limitatamente al telemarketing telefonico. Questa differenza potrebbe anche essere intesa come una previsione consapevole dell’attuale esasperato uso di telemarketing elettronico, il quale è portatore, certamente, di maggiore invasività nella sfera personale dell’interessato; così, forse, sì è voluto lasciare immutato il precedente regime dell’opt-in per i casi più “pericolosi” e, nel contempo, adottare regole meno rigide (opt-out) per la pubblicità telefonica.
Infine (e questa sembra una vera e propria lacuna) pare che nel Registro confluiranno esclusivamente i dati degli utenti riportati negli elenchi cartacei ed elettronici. In questo modo, colui che ha deciso di non comparire in alcun elenco, per non essere disturbato, non può iscriversi nel registro e, paradossalmente, sarà sempre contattabile con comunicazioni commerciali (in questo caso, certamente, indesiderate).

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[1] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - Supplemento Ordinario n. 215.

[2] Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009, reperibile all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1611760

[3] Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 20 aprile 2006, Bollettino del n. 71/aprile 2006, doc. web n. 1289884, reperibile all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1289884.

[4] È, forse, più corretto parlare di comunicazioni “non sollecitate” in quanto la disposizione è chiaramente rivolta anche alle comunicazioni per le quali il destinatario può avere  interesse ma non sono state, da lui, stimolate.

[5] Legge 31 dicembre 1996, n. 675, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3.

[6] Decreto Legislativo 13 maggio 1998, n. 171, “Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1998.

[7] Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, “Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999 (Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999).

[8] In particolare, il telemarketer ha l’obbligo di presentare istanza di accesso al Registro corredata di documentazione attestante l’identità dell’operatore, la dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante e l’elenco degli abbonati a disposizione del pubblico che si intende contattare.

[9] Probabilmente la dichiarate esclusione della finalità di lucro nell’attività di gestione del Registro, sarà disincentivante per la partecipazione alla gara di aggiudicazione del servizio.