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Il difensore eccessivamente telematico: causa e conseguenze

Scritto da Alessandra Fanelli

Se, solitamente, il vuoto di economia processuale e la necessità di velocizzare i tempi nelle aule di giustizia costituiscono l'obiettivo del legislatore in molti dei suoi interventi, ci si ponga, ora, nella prospettiva di guardare, invece, al bicchiere come mezzo pieno e di valutare i casi, seppur sporadici, di eccesso di telematicità nel processo e nelle sue diverse articolazioni.

Nello specifico la quaestio concerne il caso in cui il difensore di una delle parti depositi telematicamente un proprio atto in un foro non ancora adeguatosi alla possibilità di deposito telematico con valore legale per la corrispondente tipologia di atto.

Prima di tentare di dare una risposta alla domanda, si consideri l'art. 16 bis della Legge di Stabilità del dicembre 2012, il quale prevede, a decorrere dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico di documenti ed atti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei Tribunali.

Apparentemente, quindi, la problematica del difensore "troppo telematico" non avrebbe più ragione di esistere; nella realtà, bisogna considerare che l'obbligo dell'utilizzo del mezzo telematico si applicherà a partire dal deposito delle memorie, come si evince dal combinato disposto dell'art. 16 bis sopra citato e dall'art. 183 c.p.c.

L'ambito di applicazione obbligatoria vede escluse, per ora, le comparse di costituzione e risposta delle parti, le quali beneficeranno del deposito telematico (facoltativo, s'intenda) solo qualora gli uffici giudiziari destinatari siano stati raggiunti dal cosiddetto decreto DSGIA, attestante il valore legale degli atti in forma telematica.

Il caso posto ab initio, quindi, sussiste e, per di più, ci si chiede quali siano le conseguenze qualora un difensore, fin troppo all'avanguardia, depositi un atto in un ufficio giudiziario non raggiunto dal decreto DSGIA.

Il cancelliere del Tribunale sprovvisto di valore legale per, ad esempio, una comparsa di costituzione, dovrà accettare tale atto?

E se no, avrà il potere di rifiutarlo?

Per dare un'esauriente risposta alle domande si prenderanno le mosse dal quadro normativo di riferimento considerato in tema di processo telematico. Se è vero, infatti, che quest'ultimo si adegua alle norme del codice di procedura civile, allora dovrà dirsi quando è possibile che il cancelliere del Tribunale rifiuti un atto depositato dal difensore di una delle parti.

Secondo la ricostruzione della dottrina maggioritaria, ciò può avvenire quando il deposito stesso manchi di uno degli atti giudiziari di parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 disp. att. c.p.c. e 168 c.p.c.

Bisognerà ora semplicemente incardinare lo svolgimento del processo telematico intorno a questo fulcro principale, deducendo che, nel caso di deposito telematico, il cancelliere potrà rifiutare l'atto quando questo sia irrimediabilmente affetto da errore oppure quando sia impossibile da decifrare, in tutto od in parte, ai sensi dell'art. 73 sopra citato.

Ragionando per esclusione, infine, si deduce che, nel caso esaminato, il cancelliere dovrebbe accettare l'atto e, in tale presa di posizione, sarebbe agevolmente supportato dall'art. 156 c.p.c., il quale esclude la possibilità di rilevare la nullità dell'atto in questione.

La giurisprudenza, nello specifico il Tribunale di Perugia in data 17 gennaio 2014, ha accettato la rimessione in termini del difensore, chiesta a seguito del rifiuto posto dal cancelliere nei confronti dell'atto depositato telematicamente in Tribunale privo di valore legale per questi documenti. Nella fattispecie il cancelliere aveva rifiutato l'atto dopo sette giorni dal deposito, quindi dopo il termine entro il quale, se messo tempestivamente a conoscenza, avrebbe potuto depositare la comparsa, seguendo l'iter tradizionale.

Il giudice del Tribunale di Perugia ha, perciò, non solo posto argine all'errore commesso dall'avvocato "eccessivamente telematico", il quale non aveva certamente verificato la presenza del foro nell'apposita sezione del portale del Ministero della Giustizia, ma anche all'atteggiamento poco tempestivo del cancelliere, a prescindere che si trattasse di deposito telematico o tradizionale.

La ricostruzione in materia, prevalentemente unanime, di dottrina e giurisprudenza pare avvallare sempre più l'utilizzo di mezzi telematici, auspica una velocizzazione dei depositi degli atti, ed, in genere, tende a supportare l'idea di un processo "in divenire".