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Intercettazioni illegali: nuove norme a difesa della privacy e della legalità

Scritto da Federica Cosimelli

A seguito di indagini su numerosi casi di intercettazioni condotte illegalmente il Parlamento italiano ha varato, il 20 novembre scorso, la legge di conversione del Dl n 259/2006 recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (l. 20 novembre 2006 n. 281).
Le intercettazioni, sia telefoniche che telematiche, sono disciplinate dal codice di procedura penale (artt. 266 e seguenti) in tema di “ mezzi di ricerca della prova ”, e benché il testo normativo non ne dia una definizione specifica è oramai pacifico che si possa intendere come tale la captazione non autorizzata, mediante strumenti meccanici o elettronici, di una comunicazione o di una conversazione riservata (o di un flusso di comunicazioni relativo ai sistemi informatici), da parte di un soggetto terzo rispetto agli interlocutori.
Quella delle intercettazioni è sempre stata una materia delicata in quanto investe un diritto costituzionalmente protetto: la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 Costituzione). Per tal motivo il legislatore è sempre stato cauto in materia, prevedendo tassativamente le fattispecie nelle quali possono essere ammesse (art. 266 c.p.p.
[1]) e le modalità di esecuzione (art. 268 c.p.p.) e conservazione (art. 269 c.p.p) della documentazione cosi ottenuta. In ogni caso le intercettazioni vengono autorizzate dal giudice “ con decreto motivato ” solo quando sussistano gravi indizi di reato, siano indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e vi siano “ specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento [2].
Sono invece considerate condotte penalmente perseguibili a norma del Libro II del Codice Penale (artt. 617 – 617sexies) quelle relative all'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche nonché le attività di installazione di apparecchiature abusive per la realizzazione delle suddette condotte, quand'anche a compierle sia un organo dello Stato non autorizzato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale.
Le prescrizioni recentemente approvate dal Parlamento sono rivolte a disciplinare queste ultime ipotesi e più precisamente prevedono l'obbligo per “ il pubblico ministero [di disporre] l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti”
[3], e il compito per il GIP “ nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, [di ordinare] la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2” dandone immediata esecuzione alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti [4].
La norma impone inoltre che si rediga un verbale “in cui si dà atto dell'avvenuta intercettazione, detenzione o acquisizione illecita dei documenti” e che deve dare evidenza “delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati”, senza fare alcun riferimento al contenuto degli stessi atti, dati e documenti.
La detenzione consapevole del materiale legato ad intercettazioni illegali comporta la possibilità di incorrere in una pena detentiva che varia dai sei mesi ai quattro anni di reclusione, salvo si tratti di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio per il quale la pena edittale imposta è molto più alta (da uno a cinque anni di reclusione).
Il nuovo disposto normativo prevede inoltre l'introduzione di sanzioni pecuniarie da comminare alle testate giornalistiche che dovessero pubblicare questo tipo di materiale (art. 4 l. 281/2006) come deterrente di un'incontrollata e illecita diffusione di tali dati che a pieno titolo rientrano nel novero di quelli definiti come “giudiziari” dal Codice sulla protezione dei dati personali d.lgs. 196/2003
[5], e che pertanto necessitano di un'accurata e ferrea tutela.
Il Garante per la privacy, già precedentemente, aveva espresso le sue perplessità in tema di diffusione di materiale proveniente da intercettazioni, pur se perfettamente lecite. Si legge infatti nel Provvedimento del 15 dicembre 2005, che il trattamento dei dati connessi alle intercettazioni autorizzate ex artt. 266 e seguenti del cpp, riveste particolare delicatezza con riferimento alla sfera personale degli indagati e alla segretezza delle indagini e pertanto devono essere adottate da parte dei fornitori di comunicazione elettronica misure di protezione ulteriori rispetto al quelle minime previste all'art 33 del d.lgs. 196/2003
[6].
Nello scorso mese di settembre il Garante, sulla base di queste prescrizioni, aveva altresì inoltrato una richiesta al Ministero della Giustizia e al CSM, di procedere per l'adozione in tutti gli uffici delle procure interessate alle intercettazioni un corrispondente aggiornamento tecnologico ed organizzativo, in quanto il rischio di diffusione illecita di dati si profila anche quando questi siano già pervenuti a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
Stante ai dati di esami fino ad ora effettuati dagli uffici del garante le misure richieste sembrano ancora (in buona parte) assenti, ma la promulgazione del nuovo testo normativo in materia di intercettazioni si propone essere un buon inizio della necessaria collaborazione tra organi dello Stato per garantire un efficiente livello di protezione della privacy e della legalità in un periodo storico che, per esigenze di sicurezza, vede tutti intercettati.

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[1] Art. 266 comma 1 cpp (così come modificato dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 settembre 2005): “L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: (a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; (b) delitti contro la PA per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; (c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; (d) delitti concernenti le armi e le sostanza esplosive; (d) delitti di contrabbando; (f) reati di ingiuria, minaccia, ingiuria, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo delle persone a mezzo del telefono, (f bis)delitti previsti dalll'art. 600ter terzo comma c.p.”.

[2] Art 267 comma 1 cpp (modificato dal disegno di legge del 9 settembre 2005) rubricato “ Presupposti e forme del Provvedimento ”.

[3] Art 1 l.281/2006, prevede la sostituzione dell'odierno art. 240 comma 2 cpp con il testo da esso riportato.

[4] Art 1 l. 281/ 2006 a modifica del comma 5 dell'art. 240 cpp.

[5] Art. 4 d.lgs. 196/2003 lett (e) definisce i “ dati giudiziari ” come quei dati personali “ idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art.3 comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. n. 313 del 2002 in materia di casellario giudiziario , di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi art. 60 e 61 del c.p.p..”.

[6] Il provvedimento 15 Dicembre 2005, prevede nello specifico per la tutela dei dati giudiziari l'adozione delle seguenti misure: “ 1. sviluppo di strumenti informatici idonei ad assicurare il controllo delle attività svolte da ciascun incaricato sui singoli elementi di informazione presenti nei database utilizzati, con registrazione delle operazioni compiute in un apposito audit log; 2. adozione di moderni strumenti di cifratura per la protezione dei dati nel periodo di loro presenza nel sistema informativo del fornitore; 3. limitazione della persistenza dei dati personali a quanto strettamente necessario per attuare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, prevedendone la cancellazione immediatamente dopo la loro corretta comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente ”. Tali misure devono essere adottate in termini brevi (180 giorni) scaduti i quali l'Autorità Garante può ordinare la sospensione e il blocco delle attività connesse con le intercettazioni.


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Legge 20 novembre 2006, n.281

'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche'

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006



Legge di conversione

Art. 1.


1. Il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    «Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali) . - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

    2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

    3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

    4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

    5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

    6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche' delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.».

Art. 2.

1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

    «1- bis . E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240».

Art. 3.

1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Art. 4.

1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.