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La riforma del Franchising

Scritto da Alessandro Allaria

Il Franchising, definito anche concessione aggregativa, è quel contratto mediante il quale una parte ( il franchisor) concede ad un'altra ( il franchisee) l'esercizio di una attività di vendita sulla base di sue precise indicazioni e sotto il suo controllo, fornendogli il necessario know how e l'adeguata assistenza tecnica, e avvalendosi inoltre di mezzi comuni quali i segni distintivi e di gli altri elementi di identificazione.

Si inserisce nell'attività di distribuzione di beni e servizi che, oltre a poter essere effettuata direttamente dall'imprenditore-produttore, può essere da questi gestita indirettamente affidandola ad aziende esterne ed autonome.

I vantaggi per i produttori consistono in un aumento della propria attività onde soddisfare le esigenze degli affiliati,in un abbassamento dei costi, nella acquisizione di nuovi finanziamenti derivanti dai canoni dei franchisee, e in un incremento della diffusione della propria immagine e dei propri prodotti in un ottica di concorrenzialità.

Per i franchisee i vantaggi consistono nella acquisizione delle competenze professionali dal franchisor, nella riduzione dei tempi, dei costi e dei rischi imprenditoriali, specie quelli di avviamento, e di poter contare su prodotti già affermati sul mercato senza perdere la propria individualità ed autonomia.

Le clausole negoziali predisposte dal frachisor sono uniformi per tutti i franchisee in attuazione di un piano unitario di mercato, dove avviene una fusione dell'immagine delle due aziende, e risultando la seconda come una filiale della prima.

L'elemento di distinzione dal contratto di agenzia risiede nella clausola di esclusiva, che nel franchising  non è un elemento naturale e quindi in difetto di una espressa pattuizione non può trovare efficacia.

La legge del 6 maggio 2004 n.129 intitolata "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale" apre le porte alla tipicità del negozio di Franchising da sempre inquadrato nell'alveo dei contratti innominati.

Le finalità che si è prefissato il legislatore sono di adeguare la normativa Nazionale con quella degli altri paese dell'Unione Europea e di fornire gli strumenti per tutelarsi alla parte contrattualmente più debole, quale è appunto il franchisee, senza però al contempo limitare notevolmente l'autonomia dei privati.

Per prima cosa è stata fornita all'art. 1 una definizione omnicomprensiva di tale operazione economica onde delimitare con maggiore puntualità i rapporti tra le parti.

Altra novità di rilievo è l'inserimento di una condizione all'utilizzo del Franchising consistente nel possesso del requisito della sperimentazione sul mercato della propria formula commerciale, onde evitare raggiri per la parte economicamente più svantaggiata, il franchisee.

Una specifica disposizione è dedicata agli obblighi precontrattuali dove viene espressamente sancito a carico di entrambe le parti un richiamo all'obbligo di buona fede, correttezza e lealtà nonché un dovere generale di fornire tempestivamente ogni dato ed informazione necessaria ed utile per la stipula del relativo contratto di affiliazione. A ben vedere si tratta di disposizioni dal contenuto alquanto generico che solo un raffronto approfondito con la fattispecie concreta può delineare opportunamente.

Per quanto concerne la forma del contratto, questi deve essere redatto per iscritto a pena di nullità: lo scopo è quello di evitare problemi ermeneutici dei relativi patti ed in particolare dei rispettivi obblighi.

La durata del contratto può essere a tempo determinato oppure indeterminato e nel secondo caso, il franchisor  dovrà garantire una durata minima in relazione all'investimento effettuato dal franchisee.

Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo di affiliazione vengono sanciti una serie di clausole che indefettibilmente devono essere presenti in ossequio ad un principio di trasparenza.

La previsione degli obblighi dell'affiliante ho lo scopo di tutelare la controparte da eventuali abusi o raggiri  ed in particolare viene prevista la consegna del contratto prima della sottoscrizione allo scopo di informarlo analiticamente su tutte le condizioni onde valutarne ponderatamente la proposta.

L'affiliato è invece tenuto ad assumere personalmente e mediante i propri collaboratori gli obblighi derivanti dal negozio anche dopo lo scioglimento, e di garantirne la massima riservatezza sulle informazioni apprese durante il suo svolgimento.

Infine degna di nota è la previsione di una ipotesi di annullamento per il  caso di false informazioni fornite da una parte, che hanno determinato la formazione della volontà negoziale della controparte vittima de un raggiro : si tratta di una ipotesi di dolo contrattuale.

Particolare rilievo pratico riveste la disposizione che consente l'inserimento nel tessuto pattizio di affiliazione della una clausola per la quale le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione presso le Camere di Commercio dove vi la sede dell'affiliato, in base alla normativa societaria, prima di poter ricorrere all'autorità giudiziaria oppure all'arbitrato.

Infine per i contratti stipulati anteriormente alla data del 25 maggio 2004, la legge prevede l'obbligo della relativa formulazione per iscritto con l'adeguamento della nuova disciplina.