Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Modifiche al codice deontologico forense

Scritto da Francesco Pezone
Nella seduta del 26 ottobre 2002, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le Modifiche al Codice Deontologico Forense. Qui di seguito si riporta il nuovo testo dei canoni emendati accompagnato da un breve commento dell’autore sulle novità di maggior rilievo intervenute. Il testo integrale del Codice deontologico forense può essere consultato presso il sito ufficiale del Consiglio Nazionale Forense all’indirizzo web www.cnf.it
        
Modifica all'art. 8 - Dovere di diligenza
        
Il dovere di diligenza si sostanzia nella attenzione e nello scrupolo che il professionista deve tenere nella sua attività sia sotto il profilo tecnico che deontologico: esso comporta un dovere di informativa nei confronti del cliente, anche per permetterne l’intervento e l’eventuale manifestazione di desideri in scelte non espressamente tecniche.
E' stato soppresso il canone I che così disponeva: in particolare, il difensore può
svolgere indagini difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
        
Modifica all'articolo 9 - Dovere di segretezza e di riservatezza

Il segreto professionale costituisce un dovere fondamentale, di carattere sia
giuridico che deontologico, per coloro che esercitano determinate professioni. Per la precisione, tale dovere impone al professionista di non rivelare a terzi ciò di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria professione
(2).
E' stato soppresso il canone IV che così disponeva: il difensore può fornire ai
sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto.
         
Modifica dell'articolo 13 - Dovere di aggiornamento professionale

E' stato aggiunto il canone 13.I che così dispone: l'avvocato realizza la propria
formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
       
Modifica dell'articolo 17 - Informazioni sull'esercizio professionale

Il Consiglio Nazionale Forense ha finalmente chiarito in maniera trasparente che le
informazioni sull'attivita' professionale possono essere fornite anche attraverso la rete Internet. Sono, però, stati posti dei precisi limiti a tutela della dignità e del decoro della professione.
Il nuovo testo ha inglobato nel corpo della norma, sostituendo i canoni I II e III, la seconda bozza approvata dalla Commissione Deontologia del CNF nello scorso dicembre 2001 nella forma di regolamento di attuazione. La norma in discorso introduce e limita il delicato concetto di pubblicità meramente informativa.
Il codice deontologico consente, dunque, di dare informazioni sulla propria attività
professionale, perseguendo i canoni della correttezza e della verità delle informazioni fornite, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
Il nuovo testo elenca i mezzi ed i dati da ritenersi consentiti, vietati o autorizzati solo dietro approvazione del competente Consiglio dell'Ordine. Rispetto alla precedente formulazione, la prima novità rilevante consiste nell'eliminazione
del criterio tassativo delle elencazioni di mezzi e dati consentiti. La principale conseguenza di questa scelta viene sancita dalla norma di chiusura del codice deontologico (art.60), che recita: 'Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono solo esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.'
La preferenza del CNF rispetto all’ipotesi esemplificativa è da ritenersi oggettivamente rilevante laddove risulta indubbio che innumerevoli ipotesi astratte di comportamenti e fattispecie verificabili, per esempio, nell'utilizzo di Internet per lo svolgimento dell'attività professionale o per attività scientifiche dell'avvocato sul web sarebbero rimaste prive di regolamentazione e apparentemente fuorilegge nel contesto di una normativa casistica tassativa.
Con riferimento all'uso di Internet, la principale novità è costituita dalla possibilità di inserire nel sito web delle fotografie, senza specificazione fra fotografie dei professionisti associati o dello studio, ma con i limiti generici dell'attinenza all'attività professionale, della necessarietà e, ovviamente, dei canoni di dignità e decoro, di cui al primo comma dell'art.17.
Per il resto, sono stati confermati come consentiti i dati personali, le informazioni sullo studio, sulle attività prevalentemente svolte, l'uso di un logo, l'indicazione della certificazione di qualità, anche sul sito web, con obbligo di segnalazione dello stesso.
Con riferimento ai siti web, poco chiara rimane l'interpretazione della dizione 'consentiti… purché propri dell'avvocato o di società di avvocati', stante la ritenuta difficoltà di riconoscere un diritto soggettivo sul sito in sé considerato, a meno che il legislatore non abbia inteso riferirsi alla proprietà intellettuale sul contenuto del sito. E' preferibile ritenere che la norma intenda fare riferimento alla registrazione del dominio, che per obbligo di trasparenza sarà opportunamente effettuata a nome del singolo avvocato, del titolare dello studio o dell'associazione o società di avvocati(3).
Resta il dubbio interpretativo sulla liceità dell'inserzione dei dati professionali in una
pagina web messa a disposizione da terzi, come nelle classiche ipotesi delle rubriche professionali curate da portali. Il buon senso giuridico, e l'inclusione degli indirizzi web fra i dati consentiti, lasciano ritenere che dette soluzioni debbano ritenersi ammesse, purchè nella segnalazione al COA l'avvocato abbia cura di indicare con chiarezza i dati dell'ospitante, il dominio e la URL di riferimento.
Il nuovo testo dell'articolo 17 impone dunque una certa attenzione per i principi di
trasparenza e veridicità dell'informazione; in questo senso devono intendersi gli obblighi di indicazione di tutti i dati identificativi del professionista, dell'eventuale polizza assicurativa e delle tariffe forensi vigenti.
Sempre con riferimento a Internet rimane poco chiara l'autorizzazione all'uso della Rete e del sito web per la sola offerta di consulenza, con i limiti sopra elencati, laddove restano apparentemente escluse le altre attività professionali che l'avvocato può svolgere via web, come tutte quelle strumentali alla difesa giudiziale, le comunicazioni via e-mail fra colleghi e con il cliente, le attività cc. dd. scientifiche.
Un'ultima novità nel testo approvato riguarda il limite all'invio di brochures ed altri
ducumenti informativi solo a 'soggetti determinati'; la disposizione, che deve senz'altro ritenersi valevole anche per le comunicazioni a mezzo e-mail, intende evitare la diffusione di messaggi informativi non richiesti ad intere categorie professionali e/o aziendali o, peggio, ad una massa indeterminata di destinatari, presso indirizzi comunque reperiti.
Sono stati aggiunti i canoni 17.I e 17.II che così dispongono: L'informazione è data
con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
(i) mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
(ii) le brochures;
(iii) informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a
soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
(iv) gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e
i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con - l’aggiornamento
delle leggi e della giurisprudenza);
(v) i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del
codice deontologico forense);
(vi) i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato
o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della
informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con
riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla
segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120
giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
(i) i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
(ii) i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
(iii) i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi
pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o
negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari,
testimonial, e così via);
(iv) le sponsorizzazioni;
(v) le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
(vi) l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite,
in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio
dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
(i) i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
(i) i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e
libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo
alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale
esercitata);
(ii) le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
(iii) l’indicazione di un logo;
(iv) l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso
il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo
Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta
di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
(i) indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine di
appartenenza;
(ii) impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice
deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la
precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la
consultazione;
(iii) indicazione della persona responsabile;- specificazione degli estremi
della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle
prestazioni on-line e indicazione dei massimali;- indicazione delle
vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
(i) i dati che riguardano terze persone;
(ii) i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il
consenso dei clienti);
(iii) le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
(iv) i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che
la prima consultazione è gratuita);
(v) le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
(vi) il fatturato individuale o dello studio;
(vii) le promesse di recupero;
(viii) l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’articolo 19 del codice deontologico).
       
Modifica all'articolo 29 - Notizie riguardanti il collega
E' stato soppresso il canone 29.II che così disponeva: l'avvocato non può formulare
giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta (4).
        
Modifica dell'articolo 36 - Autonomia del rapporto

Sono stati aggiunti i canoni complementari II, III e IV, che così dispongono:
        36.II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
        36.III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
        36.IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita (5).
        
Modifica dell'articolo 37 - Conflitto di interessi
 

         La novità principale consiste nella previsione del canone 37.II che configura
un’ipotesi di conflitto di interesse nel caso di due controparti che si rivolgano ad avvocati facenti parte della stessa struttura o associazione professionale.
E' stato modificato il canone I, ed è stato inserito il canone III, che così
dispongono: L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
37.I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
37.III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti
si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di avvocati o associazione
professionale (6).
         
Modifica dell'articolo 52 - Rapporti con i testimoni


Sono stati soppressi i canoni I e II; il canone 52.I è stato riformulato e così dispone:L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
52.I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti
dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto
delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di
svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla
utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto, e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente
la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere
compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle
investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni
della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate
nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla
persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e
deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte.
Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere
documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso
informazioni né al suo difensore.

Roma – Torino 16 dicembre 2002
 
NOTE
(1) Iscritto al corso di Dottorato di Ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma in “Economia, Politica e Legislazione delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari Internazionali”; Contributo di ricerca presso le Cattedre di
Economia Politica e Sistemi Giuridici Comparati presso la L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma.
(2) Cfr. art. 622 cod. penale; a tutela del segreto, per esempio, è previsto dagli artt. 200 e 256 cod. proc. pen. Il diritto dell’avvocato di astenersi dal deporre. Poiché si tratta di disciplina derogatoria rispetto alla regola generale dell’obbligo
di testimoniare, le categorie indicate all’art. 200 c.p.p. sono soggette a stretta interpretazione ed hanno carattere tassativo. Il regime del segreto professionale investe, sotto il profilo oggettivo, gli atti di cui il titolare del vincolo del
segreto si avvenuto a conoscenza per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvo, ovviamente, che non vi sia un obbligo di riferire all’autorità giudiziaria.
(3) Cfr. M. Bonanno, La pubblicità su Internet, in
http://www.studiumfori.it
(4) Cfr. l’art. 5.1.1 del Codice Deontologico degli avvocati europei che così dispone: “La colleganza esige rapporti di fiducia tra gli avvocati, nell’interesse dei clienti e per evitare azioni giudiziarie inutili, ovvero ogni altro comportamento
suscettibile di nuocere alla reputazione della professione. Tale colleganza non dve mai porre gli interessi della professione in contrasto con gli interessi del cliente”. Cfr., inoltre,  l’art. 5.5 del Codice Deontologico degli avvocati europei che così dispone: “l’avvocato non può mettersi direttamente in contatto, nel trattare una determinata questione, con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che questo collega gli abbia dato il
suo consenso, e con l’obbligo di tenerlo informato”.
(5) L’avvocato non deve essere uno “strumento” del cliente, ma deve scegliere in piena libertà ed autonomia la condotta più confacente agli interessi del proprio assistito.
(6) L’avvocato italiano non può, come quello europeo (cfr. art. 3.2. Codice Deontologico Avvocati Europei), rappresentare più parti anche quando solo potenzialmente possa sorgere il rischio di un conflitto di interesse ovvero
possa essere violato il segreto professionale o possa essere messa in pericolo l’indipendenza dell’attività professionale.