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Trattamento dei dati di un minore nell'esercizio dell'attività giornalistica

Scritto da Romina Ridolfi

Nel Codice deontologico dei giornalisti e nel Codice della Privacy (artt. 136-139) vengono dettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici e vengono individuati alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale ed il diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione, anch'essa tutelata dalla Costituzione all'art. 21.

Il giornalista quindi, assumendosi la responsabilità del proprio operato, è tenuto a valutare quando una notizia rivesta effettivamente un rilevante interesse pubblico e quali particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa.

La diffusione di un determinato dato può ritenersi necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti.

Quando non si ravvisa tale necessità, oppure quando vi siano specifiche limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cronaca, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ad esempio usando solo le iniziali di un nome o un nome di fantasia).

Recentemente il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 2-8 maggio 2005) ha affermato che, senza il consenso dei genitori, non si può pubblicare la notizia che un minore sia in stato di adozione e ciò in quanto si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti.

L'Autorità ha precisato che il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato, ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando si tratta di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione.

Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, a tal punto che il diritto del minore deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.

Tutte le disposizioni, infatti, che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità.

Inoltre, quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare ove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.

Il Garante, pertanto, chiede ai mezzi di informazione di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, pena l'assunzione di conseguenti provvedimenti.

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