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L'Unione Europea contro lo sfruttamento sessuale dei minori

Scritto da Francesco Affinito

   Il Consiglio dell’ Unione Europea con la Decisione 68/2004 ha introdotto nuove misure per contrastare la diffusione dello sfruttamento sessuale dei minori di diciotto anni e la pornografia infantile.

   Uno dei punti di partenza della Decisione è stata la constatazione della crescita di tali tipologie di reati, legati soprattutto all’utilizzo delle nuove tecnologie e di Internet. Infatti, come sottolineato dallo stesso Consiglio, il documento in questione è volto anche all’integrazione di altre disposizioni come, ad esempio, la Decisione 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali.

   Una delle principali novità introdotte dalla Decisione riguarda proprio l’utilizzo dei sistemi informatici. Ciascun membro, a tal riguardo, dovrà garantire la propria competenza giurisdizionale nel caso in cui i reati previsti siano stati commessi a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore ha avuto accesso dal suo territorio, a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio.

   Negli artt. 2-3-4 della Decisione sono individuati i reati relativi allo sfruttamento sessuale e alla pornografia infantile. Per quanto riguarda i primi sarà punibile la condotta intenzionale di chi costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini; induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;  partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove faccia uso di coercizione, forza o minaccia, dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali, oppure abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.

   I reati di pornografia infantile, invece, posti in essere o meno con l’ausilio di un sistema informatico, si sostanziano nella produzione di pornografia infantile; nella distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile; nell’ offerta o messa a disposizione di pornografia infantile; nell’ acquisto o possesso di pornografia infantile.

   L’ istigazione, il favoreggiamento, la complicità e il tentativo della commissione dei reati ora citati sono stati resi esplicitamente punibili dallo stesso documento.

   Le novità riguardano anche le sanzioni penali applicabili ai reati contro i minori. Si va da pene minime da uno a tre anni di reclusione a pene massime da cinque a dieci anni. Queste ultime, in particolare, sono riferibili al verificarsi di determinate circostanze aggravanti, riscontrabili quando: la vittima sia un bambino che non ha raggiunto l’ età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale; l’ autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del bambino; il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave; il reato è stato commesso nel contesto di un’ organizzazione criminale. Tali pene potranno essere accompagnate da altre sanzioni, come l’ interdizione in via temporanea o permanente dall’esercizio di attività attinenti alla cura dei bambini.

   Saranno considerate responsabili del reato le persone giuridiche, quando a loro vantaggio il reato sia commesso da un qualsiasi soggetto che detenga, all’interno di queste, un’ effettiva posizione preminente, basata sul potere di rappresentanza e di controllo. Oltre alle sanzioni penali, saranno applicabili alle persone giuridiche anche altre misure, quali l’ esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’ attività commerciale; l’ assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; provvedimenti giudiziari di scioglimento oppure chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

   Ora gli Stati membri avranno tempo fino al 20 gennaio 2006 per recepire nel proprio ordinamento i contenuti di questa Decisione.

 

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