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Procedure di riassegnazione domini: legittimati attivi solo i soggetti UE

Scritto da Francesco Affinito

   Il C.R.D.D., centro risoluzione dispute domini, ha stabilito, in ossequio alle norme contenute nelle Regole di Naming e nella Procedura di riassegnazione, che, nei ricorsi per la riassegnazione dei nomi a dominio, la legittimazione attiva è riconosciuta solamente ai soggetti appartenenti all’ Unione Europea.

   Il caso specificato è stato offerto dalla FileMaker Inc., società statunitense con sede in California. Tale società ha chiesto la riassegnazione a suo favore del dominio filemaker.it, assegnato alla società italiana C.S.G. S.r.L.. A tale dominio corrispondeva una pagina web in costruzione.

   La soluzione del caso è stata favorevole alla società italiana tramite un breve richiamo ai principi generali della normativa in materia e a qualche precedente.

   Come sostenuto dalla difesa della parte resistente, la Filemaker Inc. non è legittimata a proporre ricorso presso la Naming Authority, in quanto non sussistono le condizioni stabilite dal combinato di cui agli  artt. 4 delle Regole di Naming e 1 della Procedura di riassegnazione. Il primo stabilisce che “i nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (detto anche RNA, registro dei nomi assegnati) possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea”; il secondo stabilisce che “Ogni persona fisica o giuridica avente i requisiti per la registrazione di un nome a dominio sotto il ccTLD "it" può avviare una procedura amministrativa presso un ente conduttore abilitato dal presidente della Naming Authority a sua scelta”. In questi termini è stato facilmente intuibile come la legittimazione attiva spetti solamente ai soggetti appartenenti all’ Unione Europea, poiché saranno solamente questi soggetti ad avere modo di registrare il dominio eventualmente loro assegnato.

   Il C.R.D.D., poi, ha richiamato una serie di precedenti a supporto della propria decisione.

   Così non sia fuorviante il caso mastercard.it  in quanto precedente alla decisione 33/2001 della Naming Authority, decisione che ha chiarito come “la legittimazione attiva nella procedura deve essere funzionalmente correlata a quella per il provvedimento di rassegnazione richiesto”. Così come non sia di inganno la possibilità che il ricorso sia presentato da un licenziatario del marchio o da un mandatario e sottoscritto ad adjuvandum dal titolare extraeuropeo (c.f.r. caso championsleague.it). In tale situazione, infatti, tale intervento (ammissibile ex art. 105, ultimo comma, c.p.c.) è in ausilio al ricorrente principale, cui, eventualmente, sarà rassegnato il nome di dominio (caso netdesk.it).

   Per completezza si deve segnalare che la parte resistente aveva richiesto anche la nullità della procedura, mancando al ricorrente i requisiti per la registrazione.

   E’ stato chiarito, invece, che l’Ente conduttore della procedura di rassegnazione (per funzioni equiparabile alla cancelleria del giudice) deve ricevere gli atti delle parti e consegnarli al Saggio scelto per il giudizio, esorbitando dalle funzioni dell’Ente conduttore la valutazione sulla fondatezza e l’ammissibilità del ricorso. Ciò perché contrario sia ai principi generali processuali che alle Regole di naming attualmente in vigore.

 

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