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Pagina web in formato cartaceo: non può costituire prova

Scritto da Samantha Velluti

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, in modo incidentale,  sul valore probatorio di una pagina web e sulla sua rilevanza processuale (Cassazione, Sez. Lavoro, n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò). Si tratta di una pronuncia di evidente rilievo se riferita, in particolare, all’ambito specifico nella quale può essere inquadrata;  sempre più frequentemente, infatti, riproduzioni cartacee di pagine web vengono utilizzate dalle parti all’interno dei processi sia penali che civili.

Dalla sentenza citata risulta che per la Suprema Corte la copia di una “pagina web” su supporto cartaceo abbia valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie. Ciò è dovuto alla intrinseca  struttura delle pagine HTML e alla loro continua modificabilità, che rendono difficoltoso poter assicurare alle copie cartacee la rispondenza con l’originale e la riferibilità ad un tempo  determinato.

In base a tali premesse la Corte è portata ad escludere in linea generale che la copia di una “pagina web” su supporto cartaceo  possa costituire documento utile ai fini probatori, tranne il caso in cui questa sia stata raccolta con la garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità ad un momento ben individuato. In sintesi se non ci sono  le garanzie di corrispondenza all'originale e di identificabilità temporale, la stampa su carta di una pagina web non può avere il valore di una prova.

In particolare dalla sentenza testualmente risulta che  “[…] non è corretto il richiamo dei principi relativi alla produzione in appello di documenti precostituiti, in relazione ad una pagina Web depositata dall'A. nel corso del giudizio di rinvio, poiché le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento”.

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione solo indirettamente risolve tale problematica e ammette da un lato la possibilità di considerare "documento" l’insieme di informazioni tratte dalla rete e contenute nella copia cartacea di una pagina web, individuandone dall’altro lato - in modo generale però - le condizioni in virtù delle quali tale copia possa essere considerata alla stregua dell’originale, con la conseguenza di produrre in giudizio gli effetti probatori di cui all’art.2719 c.c.

 

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