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Al contratto di parcheggio sono applicabili in via analogica le norme sul deposito

Scritto da Francesco Affinito

   La III sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i custodi dei parcheggi sono responsabili dei danni riportati dai veicoli parcheggiati. In questo modo si è affermata la chiara applicazione analogica delle norme del codice civile poste a disciplina del contratto di deposito (art.1766 e ss.). Il custode, infatti, come sostenuto, ha l’obbligo di custodire l’automobile e di restituirla nel medesimo stato nel quale le era stata consegnata.

   I fatti si riferiscono al 1991, quando fu rubata una macchina nel parcheggio dell’ aeroporto di Malpensa, gestito dalla Sea Parking s.r.l.. La società assicuratrice ha corrisposto successivamente l’indennizzo, e, di conseguenza, si è surrogata nei diritti dell’ assicurato verso i terzi responsabili ed è subentrata nella posizione giuridica dell’ assicurato verso i terzi responsabili ex art.1916 c.c.. Ha, quindi, citato in giudizio la Sea Parking per il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Milano ha respinto le richieste della società attrice, che, successivamente, in Appello, ha visto accolta la propria domanda. La Sea Parking ha proposto ricorso in Cassazione.

   E’ stato sostenuto dal ricorrente che il contratto in questione non sarebbe collegabile al contratto di deposito, bensì a quello di locazione di spazio adibito a parcheggio, in cui non sussisterebbe l’obbligo di custodia. Custodia che non sarebbe stata interessata al proprietario del veicolo in quanto questi si era preso cura di chiudere a chiave l’ automobile. La modalità di recinzione del parcheggio (sbarre automatiche di ingresso e di uscita), poi, non rientrerebbe in una logica di custodia, in quanto è adibita solamente a consentire il prelievo del veicolo tramite l’utilizzo dello scontrino.

   La Suprema Corte ha respinto tale ricorso, indicando la motivazione in questi punti: “chi immette la propria auto in un’area di parcheggio recintata è interessato anche alla custodia del veicolo e non vuole soltanto disporre di uno spazio per lasciare l’auto; se così non fosse, non vi sarebbe differenza con chi parcheggia l’auto in una strada o area pubblica; non è vero che nella situazione di fatto indicata si instaura un rapporto che ha per oggetto la sola disponibilità dell’area di stazionamento, che il conducente avrebbe interesse ad ottenere per lasciarvi l‘ auto, perché al cliente del parcheggio è indifferente il posto ove l’auto è parcheggiata; l’obbligazione principale del gestore del parcheggio è di custodire la vettura che l’automobilista immette nel parcheggio recintato, per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i rischi che conseguono alla mancanza di custodia; nel rapporto era preponderante l’elemento dell’affidamento del veicolo al gestore, con conseguente obbligo per costui di custodire e riconsegnare il veicolo, secondo lo schema generale del contratto di deposito”. In altri termini,  oggetto del contratto di parcheggio, che si è formato attraverso mezzi meccanici, è la messa a disposizione di uno spazio ed essa si combina con la custodia, allo stesso modo in cui avviene nel contratto di deposito, nel quale l’obbligo della custodia è elemento essenziale (art. 1766 cod. civ.)”. Tale principio, come ricordato nella stessa sentenza, è stato già sostenuto dalla Cassazione (sent. 23 agosto 1990, n. 8615), affermando che “il contratto di parcheggio delle autovetture è contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato”.

   Eventuali condizioni generali di contratto inserite nello scontrino non possono escludere l’obbligo di custodia stabilito da questo principio, in quanto il conducente ben difficilmente potrebbe tenerne conto considerando la velocità con quale si forma il contratto di parcheggio. Il fatto che un parcheggio sia recintato solamente per una logica strumentale al pagamento elettronico non potrebbe escludere l’obbligo di custodia, poiché tale struttura genera nell’automobilista un ragionevole affidamento che nella sosta sia compresa anche la custodia del veicolo. Tale principio non può essere applicato al parcheggio sulla strada pubblica, in quanto tale tipo di sosta consegue ad una ragionevole disciplina di occupazione e sfruttamento del suolo pubblico.

   L’ aver chiuso a chiave la macchina, poi, non può costituire rinuncia alla custodia perché tale chiusura è elemento aggiuntivo (ma non escludente l’obbligo) oltre che, a mio parere, automatico e indipendente dalla modalità di parcheggio (escludente quindi la volontà di rinunciare alla custodia).

 

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