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La cassazione favorevole alla libertà sessuale

Scritto da Francesco Affinito

La Suprema Corte, con una recente sentenza, si è espressa favorevolmente nei confronti della libertà sessuale purché non sia tale da "offendere il sentimento della costumatezza, generando fastidio e riprovazione".

Il fatto riguardava il caso di un giovane veronese, Mauro G., il quale, ripreso da una telecamera mentre urinava in luogo pubblico, era stato condannato per atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p..

I giudici della terza sezione penale della Cassazione hanno ribadito l'applicabilità di tale disposizione normativa, in quanto l'imputato "non aveva preso tutti gli accorgimenti necessari per non farsi facilmente scorgere".

Tale condanna ha offerto alla Suprema Corte la possibilità di pronunciarsi più dettagliatamente sulla liceità o meno della libertà sessuale delle persone.

I comportamenti indecenti devono essere analizzati sia in relazione alle "intenzioni" di chi li commette che al "contesto" in cui avvengono. Così, proseguono i giudici, "il nudo integrale in una spiaggia appartata appare penalmente irrilevante, mentre tale non è lo stesso fatto verificatosi in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati, in cui, tuttavia occorre indagare sull'intento dell'agente, giacché è configurabile un'offesa alla pubblica decenza più che al pudore, in quanto non configura più da gran tempo l'ipotesi del reato di atti contrari alla pubblica decenza l'esposizione di un seno nudo sulla spiaggia".

La nudità, persino quella integrale, viene ammessa, in quanto "nell'attuale momento storico, avuto riguardo al sentimento medio della comunità ed ai valori della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale, condizionati dalle mode e dai mass media, può essere espressione di salvaguardia e contemperamento della libertà individuale".

La stessa nudità, poi, per la Cassazione, può derivare da "convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito" e, in alcuni casi, quali, le lezioni di educazione sessuale e le opere cinematografiche o teatrali, la "visione del nudo integrale" può essere esclusa dagli "atti e oggetti osceni" di cui all'art. 529 c.p..

Tale sentenza conferma, e in alcuni casi enfatizzandone i toni, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte. Tale argomento, infatti, era già stato affrontato con la sentenza 16/2/2000, n. 3557, dalla cui lettura possiamo ricavare i principi ispiratori della più recente.

Per la prima volta veniva stabilito che potevano essere utilizzati "come parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sul territorio nazionale, contrariamente a quanto affermato da qualche decisione ormai datata di questa Corte, i mezzi di comunicazione e di informazione (televisione, giornali, cinema) ed anche le mode, intese come costumi e comportamenti diffusi e generalmente accettati o tollerati, in quanto specchio del comune sentire". Tali parametri non dovevano essere valutati astrattamente, ma "necessariamente essere rapportati allo specifico contesto in cui era accaduto il fatto ed alle particolari modalità di esso.

Quella è stata anche l'occasione per i giudici di affermare che gli atti osceni offendono la verecondia sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di ripugnanza o di desideri erotici, ma sempre comunque toccando la sfera degli interessi sessuali lato sensu, mentre gli atti indecenti ledono semplicemente quel complesso di regole etico-sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumezza, potendo generare - se non anche disgusto - quanto meno disagio, fastidio e riprovazione.

Ecco quindi come ritorna, a distanza di parecchi mesi, il "Verbo" della Cassazione.

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