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Un altro rinvio per il Registro delle Imprese

Scritto da Gianluigi Ciacci

Questa volta però la scelta legislativa è stata diversa, più opportuna e con termine più breve

La prima norma che ha radicalmente cambiato il sistema di pubblicità legale delle imprese è stata la l. 29 dicembre 1993 n. 580, in materia di “riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”: il suo art. 8 infatti istituisce “presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile”.
La caratterizzazione innovativa di tale nuovo sistema, su una base fortemente tecnologica, si può evincere dal comma 6 di tale norma: la previsione infatti di utilizzare (al fine di assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, e garantire allo stesso tempo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale) “tecniche informatiche” per la gestione del Registro ed il funzionamento dell’ufficio, pur nella sua stringata semplicità, costituisce un rilevante cambiamento proiettato verso l’efficienza, primo espresso riconoscimento dell’importanza strategica assunta dall’elaboratore elettronico per l’attività di documentazione.
Successivamente, dopo l’introduzione della firma digitale come metodo di imputazione dei documenti informatici, è attraverso due distinte norme che si giunge alla concretizzazione dell’innovativo sistema di pubblicità legale: l’art. 4, primo comma del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (il regolamento dettato in materia, tra l’altro, di semplificazione della disciplina relativa al Registro delle imprese), che dispone sull’“informatizzazione della presentazione delle domande al Registro delle Imprese e modalità di autenticazione”, e l’art. 31, comma secondo, della l. 24 novembre 2000, n. 340 (la legge di semplificazione 1999, quella cioè che riportava disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), che riguarda la “soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità” (1).
Il risultato ottenuto, nonostante i successivi rinvii per l’effettiva entrata in vigore della nuova modalità, e l’opportuna scelta di prevedere anche regimi transitori misti tra il cartaceo ed il telematico, è stato quello di sostituire il bit elettronico alla materia-carta per far circolare le informazioni legali delle società in modo veloce e sicuro.
Alla fine di novembre di quest’anno, pochi giorni prima della data fissata per il totale abbandono della modalità tradizionale (il 9 dicembre), ecco arrivare il terzo rinvio, ma questa volta strutturato in maniera diversa e con tempi dimezzati.
Sono infatti la Circolare del Ministero delle attività produttive n. 2553 del 29 novembre 2002 prima, e l’art. 13-ter della l. 27 dicembre 2002, n. 284 (la legge che converte il decreto-legge 236/2002 in materia di termini legislativi in scadenza) a costruire il seguente tipo di struttura.
Fermo l’obbligo di utilizzare comunque le tecnologie informatiche per la presentazione delle pratiche al Registro, fino al 30 giugno di quest’anno sarà possibile per gli interessati (2) utilizzare o meno la firma digitale: nel primo caso (ipotesi identica a quella che sarà definitiva) la pratica elettronica con gli eventuali atti allegati, corredata dalla nuova modalità di sottoscrizione attraverso il computer, una volta saldata l’imposta di bollo ad importo fisso (pari ad € 41,32) mediante l’uso della carta di credito (3), può essere inviata in via telematica attraverso il sistema Telemaco (4), oppure depositata presso la Camera di commercio su floppy disk; nel caso invece non si abbia ancora attivato il proprio sistema di firma digitale, dovrà essere redatta la modulistica comunque in forma elettronica (5), ma insieme ad essa si dovrà presentare una distinta cartacea sulla quale siano apposte le firme autografe richieste, e siano contemporaneamente allegati gli eventuali atti previsti sempre in formato cartaceo.
In quest’ultima ipotesi, e comunque in via provvisoria fino al 30 giugno 2003, l’imposta di bollo viene scontata in maniera tradizionale, la pratica può essere presentata mediante deposito diretto presso lo sportello, via posta, oppure a livello sperimentale attraverso Telemaco: pur potendo quindi utilizzare ancora la modalità già superata, contestualmente il rappresentante legale dell’impresa dovrà però presentare richiesta per il rilascio gratuito del certificato elettronico di sottoscrizione e della smart card presso lo sportello camerale a ciò destinato, ed essere in questo modo pronto a passare al nuovo sistema.
Le utilità portate da quest’ultimo ? Con riferimento sia al singolo, sia alla collettività degli utenti, queste sono individuabili concretamente in un risparmio di costi e in una riduzione dei tempi: nel primo caso, sia quelli diretti collegati al risparmio della tariffa agevolata rispetto a quella tradizionale per i diritti di segreteria, ed alla misura più contenuta dell’imposta di bollo per le pratiche informatizzate, sia quelli indiretti conseguenza della possibilità di compiere i diversi adempimenti senza spostarsi dalla propria sede; nel caso della riduzione dei tempi, è proprio la nuova modalità a consentire un maggiore velocità sia per l’iscrizione, sia per le successive visure e certificati.

Note:

(1) L’art. 31 stabiliva che decorso un anno (su tale disposizione aveva poi successivamente influito l’art. 3, comma 13, della l. 448/2001, la legge finanziaria per il 2002, che all’epoca aveva prorogato il termine di un ulteriore anno: quindi complessivamente l’obbligo della comunicazione telematica doveva scattare decorsi due anni dal 9 dicembre 2000) dalla sua entrata in vigore “le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato…”

(2) E cioè i soggetti collettivi iscritti nel Registro delle Imprese (società per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice, cooperative, società semplici, consorzi, ecc...), e per le domande di nuove iscrizioni o di modifica da essi presentate, compresi quelle con i dati sulle unità locali (che fanno parte del R.e.a.).


(3) Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, n. 127 (il regolamento recante la disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti) e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2002, n. 67/E (che disciplina l’imposta di bollo su domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica).

(4) Telemaco è il servizio offerto dalla società Infocamere per collegarsi on-line alle banche dati delle Camere di Commercio, che consente di effettuare via Internet l'invio delle pratiche di denuncia e modifica al Registro delle Imprese, di ottenere visure e certificati camerali, di consultare bilanci, il Registro Informatico dei Protesti, e di effettuare ricerche anagrafiche sempre a distanza attraverso la Rete delle reti.

(5) Sarà ancora possibile avvalersi delle forme cartacee nel caso di imprenditori individuali e di soggetti iscritti solamente al Rea, e per le imprese che presentano bilanci finali di liquidazione e domande di cancellazione dal Registro: in quest’ultima ipotesi però solo per le procedure aperte prima del 9 dicembre 2002, e sempre solamente fino al 30 giugno

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