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Procedure di riqualificazione professionale del personale delle pubbliche amministrazioni

Scritto da Andrea Bonomolo

La Consulta detta le regole

Con la sentenza n. 194/02 (pubblicata sulla G.U. - I serie speciale n. 20 del 22 maggio 2002), la Corte Costituzionale torna ancora una volta sulla spinosa questione relativa alle procedure di riqualificazione professionale riservate al personale interno alle pubbliche amministrazioni, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549/95 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

La questione era stata sollevata dal TAR Lazio nel corso del giudizio avente ad oggetto due ricorsi proposti dalla Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) e tesi all'annullamento di alcuni atti concernenti le procedure di riqualificazione del personale del Ministero delle Finanze.

Prima di passare in rassegna le decise ed inequivoche motivazioni del giudice delle leggi ed al fine di una migliore comprensione della problematica che in questa sede ci occupa, occorre ricordare che l'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri sottoscritto in data 16/02/1999 prevede, tra l'altro, che il passaggio all'interno delle aree (secondo il nuovo sistema di classificazione del personale che ha sostituito le vecchie qualifiche funzionali) avvenga mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale (sic!) e che, in ogni caso, 'le amministrazioni possono bandire concorsi pubblici [...] solo se la selezione stessa (n.d.r., il percorso di qualificazione) ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare'.

Ciò posto ed alla luce dei principi costituzionali in tema di accesso ai pubblici impieghi (art. 97, comma 3, Cost.), la Consulta, ricordando la sua consolidata giurisprudenza al riguardo, ha osservato che 'il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci'.

Le motivazioni della Corte Costituzionale (Presidente Massimo Vari, redattore Piero Alberto Capotosti) sembrano trascendere il caso di specie, ossia la riqualificazione del personale del Ministero delle Finanze, soprattutto dove si afferma che la genericità dei contenuti delle prove di selezione 'non appare idonea a garantire, di per sé, una seria verifica dei requisiti attitudinali, nonché ad evitare una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso la qualifica superiore'.

Non a caso gli stessi giudici costituzionali, con sentenza n. 218/02 (pubblicata sulla G.U. - I serie speciale n. 22 del 5 giugno 2002), depositata in cancelleria appena tredici giorni dopo la decisione riportata in esordio, hanno confermato, sia pure relativamente alla posizione dirigenziale, lo stesso principio di diritto, in base al quale la forma di reclutamento del pubblico concorso rappresenta un 'meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci [...] ed il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo ineludibile momento di controllo, funzionale al miglior rendimento della pubblica amministrazione'.

La Corte Costituzionale da un lato - mediante la declaratoria di incostituzionalità di leggi e di atti aventi forza di legge - e la magistratura ordinaria dall'altro - mediante la dichiarazione di nullità dei contratti collettivi integrativi di lavoro - sono chiamati, mai come in questi anni, a porre dei limiti alle procedure di riqualificazione de quibus, le quali sembrano svantaggiare soprattutto coloro che devono accedere agli impieghi pubblici dall'esterno.

In questo contesto, anche il Dipartimento per la funzione pubblica, quale organo di governo depositario degli indirizzi in materia di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, avrà il delicato compito di emanare direttive finalizzate all'individuazione di criteri selettivi in linea con i principi costituzionali.

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