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Diffamazione via internet: determinata la competenza.

Scritto da Francesca Orlandi

Commento a Cass. III sez. civ., ordinanza 6591, 8 maggio 2002.

Ai sensi dell'art. 595 del codice penale, commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione (e ciò fuori dai casi di ingiuria, in cui l'offesa avviene alla presenza dell'interessato). Rientra nella fattispecie indicata, come reato aggravato, anche l'ipotesi di offesa arrecata "col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" ed è proprio in quest'ultima figura che va collocata l'offesa diffusa via Internet, così come ribadito anche dal Tribunale di Oristano, con sentenza del 25 maggio 2000: "...una previsione normativa quale quella di cui all'art. 595, comma 3°, c.p. concernente l'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" [...] si attaglia alla perfezione ai contenuti diffamatori diffusi attraverso Internet...".
Ora la Cassazione, con ordinanza 6591 dell'8 maggio 2002, ha affermato che è competente a decidere della diffamazione attraverso un sito Internet il giudice del luogo in cui è il domicilio dell'offeso.
La Corte, infatti, prendendo in esame il caso di offese on line rivolte ad una Banca da un "navigatore" privato, ha stabilito che le offese dirette ad una persona giuridica non possono che produrre danni patrimoniali e morali che sono conseguenze dell'evento diffamatorio: perché la lesione del bene giuridico tutelato si produca, cioè, è necessario che si sia verificato l'impoverimento o il danno morale, mentre non è sufficiente la sola condotta diffamatoria.
L'obbligazione sorge dunque nel luogo in cui i danni suddetti si sono concretamente prodotti - e non in ogni luogo in cui vi è stata divulgazione dell'offesa - per cui la competenza giurisdizionale va localizzata "nel luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito i predetti danni patrimoniali e morali, proprio perché, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, è quello il luogo principale in cui si sono verificati gli effetti negativi dell'offesa alla reputazione". E nel caso in cui vi sia stata, nel frattempo, variazione del domicilio della persona offesa, la Corte ha stabilito che rileva comunque il domicilio in cui il danneggiato era al momento in cui si è prodotto il danno.
Con tale provvedimento, in sostanza, la Suprema Corte ha voluto evitare il rischio di una competenza "ambulante", che non avrebbe certo giovato ai fini della certezza del diritto: infatti, se si fosse abbracciato l'altro principio per cui la competenza è del giudice del luogo in cui è giunta la notizia diffamatoria, data l'ampia diffusione consentita da Internet, si sarebbe verificato un moltiplicarsi infinito della competenza, con evidenti complicazioni giurisdizionali.

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