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Protocollo nazionale di smart working nel settore privato

Scritto da Mariasole Vannini

In data 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto il cosiddetto “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”. Come è noto, negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un progresso repentino in ambito di “lavoro a distanza”. Dunque, essendo diventato, lo smart working, una risorsa fondamentale per la società, vi è stata la necessità di procedere alla sua regolamentazione anche nel settore privato.

In particolare, il lavoro agile si differenzia dal telelavoro (che ricordiamo essere caratterizzato da una rigidità sia di orari che di sede) in ragione della sua assenza di vincoli a livello di orario e di spazio, infatti la sua organizzazione avviene per mezzo di obiettivi stabiliti tramite accordo tra lavoratore e datore di lavoro ma anche per la sua modalità mista comprendente giornate di lavoro in sede aziendale e giornate di lavoro da remoto. È evidente, dunque, che gli elementi essenziali per parlare di lavoro agile siano, da un lato, la flessibilità organizzativa e dall’altro la volontà delle parti sottoscriventi l’accordo.

L’adesione alla modalità di lavoro agile avviene su base volontaria e subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo individuale con il sempre garantito diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’adesione non potrà in alcun modo esser fatto valere come giusta causa per il licenziamento né potrà essere oggetto di richiamo disciplinare. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, inoltre, non incide in alcun modo sulla retribuzione, l’inquadramento professionale o la mansione; il trattamento sia economico che normativo deve rimanere esattamente lo stesso, così come devono rimanere tali anche le opportunità di specializzazione e le forme di welfare aziendale e benefit previste dalla contrattazione collettiva.

L’accordo individuale stipulato tra datore di lavoro e lavoratore si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e deve attenersi alle linee di indirizzo fornite dal Protocollo, regolando le seguenti materie:

  • Durata. L’accordo sottoscritto dalle parti potrà avere una scadenza quindi essere soggetto a termine, oppure essere a tempo indeterminato. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso se l’accordo è a tempo indeterminato.
  • Alternanza dei periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali. Il lavoro agile si caratterizza per la sua flessibilità sia per quanto riguarda la sede, prevedendo lo svolgimento dell’attività lavorativa in parte in sede aziendale ed in parte all’esterno di essa, sia per quanto riguarda il tempo, con l’assenza di un preciso orario di lavoro, cui si sostituisce un più ampio margine di autonomia nel rispetto di obiettivi prefissati.
  • Luoghi. Il lavoratore può scegliere il luogo dove svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile purché abbia caratteristiche tali da garantire la sicurezza e la riservatezza con riguardo alla connessione e al trattamento dei dati. 
  • Esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali. In questo caso bisogna definire quali debbano essere le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e le condotte del lavoratore che possano dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, sempre nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi.
  • Strumenti di lavoro. Salvo diversi accordi, è il datore di lavoro a fornire la strumentazione informatica, idonea e sicura, necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile; a carico del datore di lavoro saranno anche le eventuali spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione. Se le parti concordano sull’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, potrà essere prevista una forma di indennizzo per le spese. Laddove si accerti un comportamento negligente da parte del lavoratore ai danni degli strumenti forniti, egli ne risponderà. Il lavoratore è tenuto alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. In caso di furto o smarrimento delle attrezzature, il dipendente è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro per avviare la procedura di gestione della violazione dei dati personali.
  • Tempi di riposo e disconnessione. La prestazione lavorativa può essere articolata in fasce orarie, sempre individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga il servizio. Il lavoratore potrà comunque chiedere la fruizione di permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, come avviene nel caso della prestazione lavorativa ordinaria. Nei casi di assenze legittime il lavoratore può disattivare i propri dispositivi e non sarà obbligato a ricevere comunicazione aziendali prima della ripresa dell’attività lavorativa. 
  • Forme e modalità di controllo. Il controllo sull’attività lavorativa resa all’esterno dell’azienda si basa sostanzialmente sul raggiungimento di obiettivi prefissati da parte del lavoratore, ferme restando le previsioni dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (divieto di uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività del lavoratore).
  • Attività formativa. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno ritenuto necessario prevedere percorsi formativi con lo scopo di incrementare competenze tecniche, organizzative e digitali. In particolare, l’attività formativa deve soffermarsi sull’utilizzo appropriato della tecnologia, evitando qualsiasi forma di invasione nella vita privata e nel pieno rispetto della persona, nonché sulla corretta gestione del trattamento dei dati personali e l’implementazione di misure di sicurezza.
  • Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica diritti o libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In tema di sicurezza e salute sul lavoro, il Protocollo prevede che il datore di lavoro sia responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa e a tal fine è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. A tal proposito il datore di lavoro deve garantire la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall’uso delle tecnologie impiegate nell’attività lavorativa.

La questione ruota quindi attorno all’impossibilità di garantire misure di sicurezza per chi lavora da remoto assimilabili a quelle applicate in sede, ragione per cui si rende necessaria l’adozione di misure organizzative idonee a contrastare questi rischi “aggiuntivi”. È ravvisabile, dunque, che i diversi elementi (strumenti, controllo, formazione, ecc.) debbano combinarsi in modo tale da bilanciare esigenze produttive e tutela della vita privata del lavoratore. Per questa ragione le Parti sociali concordano sulla necessità di favorire la corretta applicazione del lavoro agile garantendo un aggiornamento professionale attraverso un processo di formazione continua che consenta inoltre di stare al passo con i sempre nuovi sistemi e strumenti tecnologici. Quanto espresso è realizzabile anche attraverso eventuali incentivi pubblici che permettano un impiego equilibrato dello “smart working” tra lavoratori e lavoratrici in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

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