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Privacy - Una linea sottile tra la censura e il rispetto della dignità personale

Scritto da Federica Cosimelli

A seguito del provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione all’oramai famosa inchiesta di Potenza, sono piovute contro l’Autority rumorose critiche da parte dei maggiori organi di informazione che si sentono “censurati” dalle misure restrittive loro imposte in materia di diffusione dei dati personali concernenti attività di indagine.
Alla base di questa decisione un utilizzo indiscriminato da parte di varie testate giornalistiche delle informazioni in loro possesso. Numerose, infatti, sono state le pubblicazioni relative alle notizie oggetto della vicenda, complete di nomi e appartenenze sessuali dei soggetti interessati, e alle trascrizioni di intercettazioni disposte nell’indagine in corso per condotte estorsive relative all’utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione.
Allo stato dei fatti così come verificatesi e alla luce del combinato disposto dall’Allegato A) al Codice in materia di dati personali
[1] e del provvedimento di carattere generale in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche del 21 giugno 2006[2], l’organo garante si è reso artefice di un dispositivo, unico nel suo genere.
Viene imposto, infatti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 139, comma 5
[3], 143, comma 1, lett. c)[4] e 154 lett. d)[5] del d.lgs n°196/2003, il divieto con “effetto immediato” a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006[6], quando “si riferiscano a fatti e condotte puramente private; riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto l’essenzialità dell’informazione; attengano a particolare della vita privata delle persone diffusi in violazione della loro sfera sessuale[7] nonché ogni altra notizia che pur concernendo vicende per le quali sia configurabile un interesse pubblico alla conoscenza, e anche se non estratta da trascrizioni di intercettazioni, oltrepassi i limiti del diritto di cronaca violando i diritti e la dignità delle persone.
Il provvedimento prosegue sancendo che ogni sua violazione costituisce reato penale perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni, ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno ex art. 15
[8] del Codice sulla protezione dei dati personali.   
Per comprendere appieno le ragioni che stanno alla base di suddetto provvedimento occorre soffermarsi proprio sulla ratio di quest’ultimo articolo che vede l’equiparazione del trattamento dei dati personali ad un’attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ossia, ad un’attività che per sua natura o per quella dei mezzi adoperati abbia insito un profilo di pericolosità che prescinde da eventuali errori o colpe nell’uso del mezzo. In tema di trattamento di dati personali la maggior parte della dottrina suole riscontrare tale carattere di nocività nell’attività stessa in quanto, naturalmente idonea a ledere situazioni giuridiche soggettive afferenti alla personalità dell’individuo, anche oltre la sua dimensione fisica.
Tale lesione si è verificata nella sua più cruda espressione nel caso di specie dove, l’attività giornalistica pur godendo di un regime derogatorio rispetto alla normativa generale che gli permette di esercitare la propria professione senza autorizzazioni o censure, ha superato ogni limite pubblicando notizie ed informazioni che, hanno gettato i soggetti interessati in pasto alla “gogna mediatica” che non lascia scampo e soffoca senza possibilità d’appello il decoro della persona umana.
Lo stesso art. 5 del codice di deontologia professionale, in ragione del principio costituzionale che garantisce il diritto dell’informazione, pur prevedendo la possibilità di pubblicare e diffondere i dati sensibili dei soggetti implicati nella vicenda, richiede che i “fatti siano di pubblico interesse e le informazioni essenziali
[9]”. Dell’inchiesta in questione, invece, sono stati divulgati particolari di ogni ordine e natura senza rispetto alcuno per le numerose persone che a diverso titolo vi sono state coinvolte. Da sottolineare il fatto che ad essere stati diffusi non sono stati soltanto i dati sensibili delle persone indagate ma anche, e soprattutto, quelli delle vittime dei reati contestati e ciò non è scusabile né tanto meno permesso dall’ordinamento giuridico che alla libertà di stampa antepone il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo tra cui, la dignità.
Proprio a difesa di tale principio si pone il provvedimento del Garante che mira, non a voler controllare le comunicazioni o qualsiasi altra forma di espressione del pensiero, ma semplicemente a sottrarre la vita privata di ogni cittadino dalla mercificazione che di questa viene fatta dai media a solo scopo di lucro.

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Diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza - 15 marzo 2007

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali e l'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; All. A) al Codice);
VISTO il provvedimento di carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, p. 85-86, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);
RITENUTO di dover verificare in via d'urgenza il rispetto dei principi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al loro diritto alla protezione dei dati personali;
RILEVATO, allo stato degli atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso;
RILEVATO che ciò è avvenuto:

  • riferendo su alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico,
    oppure
  • pubblicando notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione
    o, ancora,
  • fornendo particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone interessate;

RILEVATO che tali violazioni riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché:

  • tali persone sono semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine,
    oppure
  • hanno reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria

o, ancora,

  • potrebbero assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati;

RILEVATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando è violata la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per effetto dell'inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel predetto provvedimento del 21 giugno 2006  (art. 154 del Codice);
RITENUTO di dover disporre con urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che potrebbero derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse;
RISERVATA l'adozione di specifiche decisioni in seguito all'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di singole persone interessate;
DATO ATTO che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
RILEVATA la necessità di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da a) ad e), allorché:

  • si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico,

oppure

  • riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione
    o, ancora,
  • attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale;

b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lett. i), del Codice);
d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 15 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti

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[1] L’Allegato A) del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. n°196 del 30 giugno 2003) previsto dall’art 139 del suddetto Codice è rubricato come  “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” e mira a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.

[2] Vedi newsletter n°5, novembre 2006

[3] L’art. 139 comma 5 del d.lgs. 196/2003 recita che: “In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di deontologia il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera c)”.

[4] L’art. 143, comma 1, lettera c) d.lgs. 196/2003 prevede che il Garante possa disporre il blocco o vietare “in tutto o in parte il trattamento che risulta illecito o non corretto ( . . .) oppure quando in considerazione della natura dei dati o comunque delle modalità di trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati”.

[5] A norma dell’art. 154 lett. d) del d.lgs. 196/2003 si prevede che il Garante ha il compito di: “vietare anche d’Ufficio, in tutto o in parte il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco ai sensi dell’art. 143 e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali.”

[6]  Provvedimento del Garante del 21 Giugno 2006: “Intercettazioni: informazioni su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone” (G.U. 147 del 27-6-2006).

[7] Cfr. Testo del Provvedimento del Garante del 15 marzo 2007.

[8] L’art. 15 d.lgs.196/2003 equipara il trattamento dei dati personali ad un’attività pericolosa prevedendo che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del c.c.” .

[9] Per informazione essenziale si intende quella che è tale in ragione “dell’originalità del fatto o della descrizione dei modi particolari in cui questo si è svolto, o anche a causa della qualificazione dei protagonisti” (Art. 6 codice di deontologia dell’attività giornalistica; All. A) al d.lgs. 196/2003) .

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