La Corte di Cassazione italiana in una recente sentenza (n. 33945 del 2006, III Sez. Penale) si è pronunciata contro la possibilità di pubblicare i link a contenuto protetto dal diritto d'autore.
Nel caso di specie ad essere indagati sono due webmaster gestori di diversi portali web nei quali attraverso un complesso sistema di link è possibile trasmettere e diffondere via internet numerosi materiali digitali, tra cui anche una serie di eventi sportivi di cui Sky vanta un diritto d'esclusiva.
A seguito di una querela da parte della società televisiva, il 26 gennaio 2006 era stato disposto con urgenza il sequestro preventivo dei siti web incriminati, evidenziando la configurabilità del reato ex art. 171 c. 1 lett a-bis L. 633/1941 [1](Legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
Contro la mancata convalida del suddetto sequestro da parte del GIP [2], il Procuratore della Repubblica di Milano era ricorso in appello presentando le medesime accuse, che non sono state ritenute idonee da parte dei giudici di merito per ipotizzare il contestato illecito.
A sostegno delle conclusioni con le quali si rigettava l'appello, veniva accertato da parte del Tribunale delle Libertà di Milano che un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite trasmesse da Sky mediante una normale connessione ad internet “ non attraverso la contestata elusione delle misure tecnologiche ma in quanto le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano legittimamente acquistato dalla società il diritto di trasmetterle localmente ”. A parere dei giudici, pertanto, non poteva ritenersi integrata la fattispecie criminosa poiché la modalità con la quale deve avvenire la diffusione dell'opera protetta, consiste nell'immissione della stessa in rete attraverso qualsiasi tipo di connessione; mentre nel caso in esame, gli indagati si erano limitati a rendere accessibile dalle pagine dei propri siti un prodotto che altri vi avevano già immesso. Inoltre, come si evince dalla motivazione annessa all'ordinanza, “ la trasmissione di una partita calcistica è normalmente attività di documentazione e come tale non può essere riconosciuta come opera di ingegno suscettibile di tutela da parte della L. 633/1941 ” [3].
La decisione recentemente presa della Suprema Corte ribalta tale verdetto appoggiando in pieno la tesi dell'accusa.
Come emerge dal dispositivo della sentenza, la trasmissione di un evento sportivo, come di ogni altra immagine audiovisiva, pur se non direttamente riferibile al novero delle opere “naturalmente protette” (quali ad es. film, cortometraggi, videoclip musicali, spot pubblicitari etc.), per le tecniche delle riprese , può considerarsi “opera di ingegno” e pertanto essere soggetta alla tutela da parte dell'ordinamento italiano.
Ciò riconosciuto, addentrandosi nel meccanismo di fornitura dei link agli utenti internet, la Corte ha successivamente rilevato che gli indagati hanno agevolato, attraverso un sistema di guida on-line, la sincronizzazione con l'evento realizzando un'attività ulteriore rispetto a quella esercitata da un normale motore di ricerca, senza la quale “ non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore la diffusione delle opere tutelate ”.
Le informazioni sul link e sulle modalità di utilizzo degli stessi per la visione di un evento, o per lo scaricamento di un qualsiasi materiale digitale “ per raggiungere il loro obiettivo devono essere inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso di persone nel reato [4], gli indagati, pur non avendo compiuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato ” [5].
Sulla base di quanto fin qui esposto la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale, rinviando allo stesso la questione per una nuova decisione sull'appello proposto dal pubblico ministero.
Tale decisione se da un punto di vista giurisprudenziale si rivela importante, in quanto testimonia l'irrigidimento delle posizioni della Cassazione nei confronti delle sempre più diffuse lesioni del diritto alla tutela della proprietà industriale, dall'altro si propone di destare non poche polemiche in relazione alla cd. “responsabilità penale per i link”.
Allo stato attuale infatti, in tema di punibilità per chi inserisce dei link per collegamenti a server stranieri per la visione di opere protette, non sembra esserci univocità né da parte della dottrina né dal resto della giurisprudenza sia italiana che internazionale.
Già da diversi anni molti tribunali si trovano a dover stabilire in materia di corresponsabilità penale del server per aver pubblicato sul proprio sito un link ad un altro portale web contenente materiale protetto ma, data la difficoltà in termini giuridici del tema, le decisioni non sempre convergono.
Attribuire con troppa semplicità la responsabilità al server che inserisce tra le sue pagine un link che conduce a del materiale protetto, vorrebbe dire estendere i margini di questa disciplina ad un punto tale da minare l'intero sistema della rete internet, che si sviluppa proprio sulla base dei collegamenti ipertestuali. Da un altro lato, risulta però ovvia l'impossibilità di procedere contro coloro che ogni giorno inseriscono nel web contenuti multimediali protetti dal diritto d'autore attraverso blog e piattaforme ad hoc come YouTube e MySpace , e pertanto unico deterrente efficace alla limitazione della lesioni resta quello di sanzionare il responsabile del sito qualora, come nel caso di specie, siano riconducibili nei suoi confronti condotte dirette “ di immissione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione del materiale illecito ”.
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[1] Art.171 c.1 lett a-bis L. 633/1941 prevede che sia punito con una multa fino a 2.065 € , facendo salve le aggravanti previste dagli art 171 bis e 171 ter, chiunque “ senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ( . . .) mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa ”.
[2] Vedi l'articolo “ La trasmissione di eventi sportivi non costituisce opera intellettuale ”, Newsletter n.1, pag. 14 ss.
[3] Dispositivo sentenza del Tribunale delle Libertà di Milano del 9 Marzo 2006.
[4] Nello specifico art 110-119 c.p., secondo i quali “ l'attività costitutiva del concorso, può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato, [nel caso concreto il contributo si concreta nella diffusione e pubblicizzazione del materiale illecito] non essendo necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno di terzi anche all'insaputa degli altri agenti ” (cfr. dispositivo sentenza 33945 Corte di Cassazione).
[5] Dispositivo sentenza Corte di Cassazione III Sez. Penale, n ° 33945 del 2006.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 4/7/2006
SENTENZA N.
00752 / 2006
REGISTRO GENERALE N.
015445/2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[…]
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26 gennaio 2006, il Pubblico, Ministero presso il Tribunale di Milano ( evidenziando la configurabilità del reato previsto dall'art. 171 c.1 lett. a bis L. 633/1941 a carico di [omissis] ) ha disposto di urgenza il sequestro preventive di due portali web attraverso i quali , secondo la tesi accusatoria, sono stati illecitamente diffusi e trasmessi via internet in modalità peer to peer eventi sportivi (partite di campionato di calcio italiano) rispetto ai quali la Sky vantava un diritto di esclusiva.
Il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il sequestro, con ordinanza 8 febbraio 20 06, avverso la quale il Pubblico Ministero ha proposto appello che è stato respinto con il provvedimento in epigrafe precisato.
A sostegno della conclusione, il Tribunale ha ritenuto accertato in fatto che mediante una normale connessione via internet un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite trasmesse dalla Sky ; ciò era consentito non attraverso la elusione delle misure tecnologiche predisposte dalla società, ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano acquistato dalla Sky il diritto di trasmetterle localmente ; gli indagati avevano facilitato l'accesso a tale prodotto con la diffusione di informazioni e la predisposizione di un link che permetteva il collegamento diretto ai server cinesi.
A parere dei Giudici, non sussiste la ipotizzabilità del contestato illecito in quanto la modalità con la quale deve avvenire la diffusione dell'opera, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice, consiste nella immissione in rete con una connessione di qualsiasi genere; nel caso in esame, gli indagati si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che gia altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al perfezionamento del reato.
Oltre a tali rilievi , i Giudici hanno osservato che normalmente la trasmissione di una partita calcistica, attività di mera documentazione, non può considerarsi una opera di ingegno e che tale tema non poteva essere accertato perché la visione dei filmati costituisce attività istruttoria preclusa al Tribunale. Il contratto di licenza, allegato dalla Sky alla denuncia- querela è stato considerato dai Giudici inutilizzabile perchè redatto in lingua straniera. Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Dopo avere sostenuto che la trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche della ripresa , può considerarsi una opera di ingegno, ha n egato che gli indagati si fossero limitati ad agire come un motore di ricerca per indirizzare gli utenti in quanto avevano posto in essere una azione causale determinante la immissione delle trasmissioni nelle reti ; ciò in quanto gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti i mezzi tecnici necessari per la visione dello evento sportivo. Pertanto -ha concluso il Ricorrente- gli indagati avevano tenuto una condotta di immissione che non è a forma vincolata e può essere diretta o indiretta stante l'inciso, inserito nella norma contestata, 'mediante connessioni di qualsiasi genere'.
Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento.
Innanzi tutto, i Giudici hanno evidenziato come non sia dimostrato che gli emittenti cinesi, che vengono indicati dalla denunciante quali responsabili dell'abusiva diffusione in rete delle immagini coperte da esclusiva, avessero agito in violazione del contratto di licenza ; il Tribunale ha reputato che il contratto (il cui esame era di fondamentale importanza per la risoluzione del caso) fosse inutilizzabile perché redatto in inglese.
Sul punto, si rileva come l'obbligo di usare la lingua italiana, tranne che per le minoranze linguistiche, di cui al1'art. 109 cpp concerna solo gli atti da compiersi nel procedimento e non gli atti gli formati altrove ed acquisiti nel medesimo i quali, se redatti in lingua straniera, devono essere tradotti a sensi dell'art. 143 c.2 cpp. La nomina di un interprete avrebbe potuto essere effettuata anche dal Tribunale perché non rappresentava una attività istruttoria che gli era inibita per i suoi limiti cognitivi. Il principio che i Giudici, in sede di riesame o di appello, devono avere come referente solo gli elementi probatori offerti dall' organo della accusa, da considerarsi così come esposti, non esclude una valutazione dei documenti cui traduzione è solo il momento prodromico al loro esame.
Ugualmente non condivisibile è la affermazione dei Giudici secondo i quali era loro impedita la visione dei filmati degli eventi calcistici perché costituente una attività istruttoria inammissibile in un procedimento cartolare. La conclusione non tiene conto della nozione di documento fornita dall'art.234 c.1 cpp che, in relazione al diffondersi della tecnologia, è solo in parte sovrapponibile con quella del diritto sostanziale. Essa comprende, oltre ai tradizionali documenti in senso stretto caratterizzati dalla scrittura, i documenti in senso lato intesi come oggetti rappresentativi di un fatto ed aventi la attitudine a costituire il fondamento sia di una prova storica sia di una prova critica; tra le cose preesistenti al processo e considerate prove documentali acquisibili, l'art. 234 c.1 cpp annovera le riprese cinematografiche.
La diretta visione delle partite calcistiche (altro elemento indispensabile per la valutazione della tesi accusatoria) avrebbe consentito di verificare, o di squalificare, la prospettazione del Pubblico Ministero secondo il quale le stesse costituivano, per le scelte tecniche degli operatori, una elaborazione creativa da considerarsi opera di ingegno. Sullo argomento, le deduzioni del Ricorrente sono in astratto condivisibili ed i Giudici del rinvio controlleranno se sono di attualità nella ipotesi concreta e verificheranno se, qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare applicazione la ipotesi di reato di cui all'art. 171 1ett.f L. 633/1941, nella interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di ingegno. Una tale mutatio libelli e consentita a1 Tribunale che, ai limitati fini del procedimento cautelare, può dare al materiale investigativo raccolto dal Pubblico Ministero autonome valutazioni in diritto. Il problema ora da affrontare concerne il perfezionamento della contestata fattispecie di reato sotto il profilo della abusiva “immissione” nella rete internet ; come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, 'fra più condotte generiche suscettibili di integrare la messa a disposizione di una serie indeterminata di soggetti , il legislatore ha inteso sanzionare penalmente soltanto la condot ta specifica di immissione nella rete internet dell'opera protetta'. Ora è pacifico, in punto di fatto, che gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti le informazioni ed i mezzi tecnici attraverso i quali era possibile installare sul proprio personal computer tutto il software necessario alla visione delle partite di calcio sulle quali la Sky vantava un diritto di esclusiva; tale condotta è stata ritenuta dai Giudici come posteriore alla immissione in rete delle opere protette e, di conseguenza, inserendosi in un momento successive al perfezionamento del reato, è stata considerata irrilevante ai fini penali. Tale conclusione merita un approfondimento. E' innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato, attraverso un sistema di guida on line, la connessione e facilitato la sincronizzazione con l'evento sportivo ; senza la attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate.
Le informazioni sui link e sulle modalità per la visione delle partite in Italia , per raggiungere il loro obiettivo, devono, essere state inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica ; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, i n base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato. E' appena il caso di ricordare come l'attività costitutiva del concorso può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato ; non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea , sopravvenuta sostegno della azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti.
Per le esposte considetazioni, la Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano,.
PQM
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio a1 Tribunale di Milano.
Roma, 4 luglio 2006