Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Videosorveglianza privata su aree pubbliche: il Garante interviene

Scritto da Daniele Santangelo

Con il provvedimento n. 9949494 del 12 Ottobre 2023 il Garante per la Protezione dei Dati Personali è intervenuto per ribadire l’illeceità della videosorveglianza privata su aree pubbliche, segnalando nuovamente come le telecamere installate da persone fisiche debbano riprendere solamente aree di propria esclusiva pertinenza.

Di norma il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali non si applica a trattamenti dei dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (art. 2, par. 2, lett. C, GDPR), perciò è sicuramente consentito installare sistemi di controllo a distanza nelle proprie abitazioni, tuttavia, quando si riprendono anche aree pubbliche, l’esclusione non è più valida e si deve osservare il Regolamento europeo sulla privacy.

La questione era stata sollevata da una segnalazione di una Stazione dei Carabinieri, che aveva rilevato, mediante accertamenti e rilievi fotografici, come le telecamere installate sul muro esterno di un’abitazione privata potessero riprendere l’area pubblica antistante, comprensiva di una piazza e di un parco giochi.

Le telecamere in questione, oltre a poter registrare contenuti audio e video, erano dotate di un microfono che permetteva addirittura di rispondere agli astanti utilizzando un’apposita app per smartphone. Perciò la proprietaria poteva non solo ascoltare e registrare le conversazioni che avvenivano nell’area pubblica, ma anche rispondere lei stessa tramite il ricevitore.

Nel corso dell’istruttoria il Garante privacy ha accertato che la ripresa dell’area pubblica era avvenuta in maniera non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati previsti dall’art. 5 del Regolamento europeo. Lo stesso art. 6 del GDPR stabilisce che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui si verifica nell’adempimento di un obbligo di legge, con il consenso dell’interessato, in adempimento di obblighi contrattuali, a salvaguardia di interessi vitali della persona interessata o di terzi, nel rispetto dell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri, a tutela di un interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Quindi per svolgere riprese su aree pubbliche sarebbe stata necessaria la sussistenza quantomeno di un bene della vita meritevole di tutela, messo a rischio da concrete situazioni di pericolo (minacce comprovate o furti), dimostrate mediante idonea documentazione (denunce presentate all’autorità di pubblica sicurezza). Tuttavia la destinataria del provvedimento non era stata in grado di dimostrare l’esistenza la specifica situazione di pericolo, venendo così meno il presupposto di liceità della sorveglianza di aree pubbliche, e risultando quindi impossibile effettuare un bilanciamento tra il diritto del titolare del trattamento e quello alla privacy. Inoltre, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un pericolo effettivo non sussiste neanche il rispetto del principio di minimizzazione. Come è noto quest’ultimo fa riferimento al fatto che i titolari del trattamento non possono raccogliere più dati di quanti ne siano effettivamente necessari per la finalità del trattamento stesso e che questi dati devono essere mantenuti solo per il tempo necessario a raggiungere tale scopo. Proprio sulla base della violazione del principio di liceità e di quello di minimizzazione il Garante ha deciso che il trattamento non risulta conforme al Regolamento, in considerazione del fatto che la telecamera per le sue caratteristiche poteva inquadrare anche parte del parco giochi antistante l’abitazione.

Il Garante ha qualificato la vicenda come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento. Secondo tale norma il Garante può infatti sanzionare l’illecito con un semplice ammonimento, purché vengano valutati con debita attenzione parametri come la natura, la gravità e la durata della violazione. La ragione per cui si è andati in questa direzione è che il comportamento oggetto di censura è cessato immediatamente, in quanto la persona sottoposta all'accertamento ha prontamente rimosso la telecamera contestata e l'ha sostituita con un'altra che era orientata esclusivamente verso l'ingresso della propria abitazione.

Nonostante la vicenda si sia conclusa con un’ammonizione, il principio affermato dal Garante rimane di una certa importanza, in quanto sottolinea nuovamente che i sistemi di videosorveglianza possono essere installati a tutela della sicurezza delle persone o dei beni, purché non possano riprendere aree pubbliche come strade o aree di pubblico passaggio, al fine di evitare di ledere il diritto alla protezione dei dati personali dei passanti.  

Categoria: