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La finanziaria per gli avvocati

Scritto da Giovanni Profazio

La legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998), così come commentata dalle Circolari emanate in argomento dal Ministero delle Finanze, ha introdotto alcune importanti novità che investono la professione forense. A tale riguardo si evidenziano distintamente le principali innovazioni in materia di ritenute fiscali, di sanatorie versamenti IVA, Imposte Dirette e Ritenute, e di regime fiscale degli autoveicoli.

A) Ritenute fiscali.
Dal 1 gennaio 1998 decorre l'obbligo per gli avvocati di effettuare la ritenuta IRPEF alla fonte anche sui compensi di lavoro autonomo dagli stessi
corrisposti (art. 21 comma 11- lettera a) della legge di accompagnamento alla finanziaria 1998).
Più segnatamente, in base all'art. 23 -comma 1- del DPR 600/73 come modificato dal citato art. 21 della predetta legge, l'avvocato assume la
veste di sostituto d'imposta anche nei confronti di altri lavoratori autonomi, con la conseguenza di dover effettuare la relativa ritenuta fiscale, anche se la prestazione è fornita ad altro professionista. 
Dalla riformulazione del disposto dell'art. 23 del DPR 600/73 conseguente alle nuove disposizioni, scaturisce altresì l'obbligo della ritenuta anche a
fronte dei compensi che si corrispondono ai praticanti, considerandosi questi ai fini fiscali lavoratori autonomi, anche se occasionali.
In sintesi, l'esercente la professione forense dovrà effettuare la ritenuta a fronte dei compensi corrisposti:
a) ad altri soggetti esercenti arti o professioni sia in forma individuale che in forma associata;
b) a coloro che abbiano fornito la propria prestazione a titolo di collaborazione coordinata e continuativa;
c) ai lavoratori autonomi anche occasionali.

A.1) Aliquote
Aumenta l'aliquota della ritenuta dal 19% al 20%.

A.2) Decorrenza
Il regime di decorrenza segue un criterio di cassa e, per ciò, le nuove percentuali delle ritenute dovranno essere applicate alle somme corrisposte
a partire dal 1° gennaio 1998, anche se a titolo di prestazioni rese nel corso del 1997 o in anni precedenti.

B) Sanatorie versamenti IVA, Imposte Dirette e Ritenute.
La legge finanziaria ha esteso i termini di operatività di alcune sanatorie previste in leggi tributarie precedenti. In particolare per la categoria
forense è stata riaperta la sanatoria spontanea sugli omessi o ritardati versamenti IVA, Imposte Dirette e Ritenute relativamente agli anni 1993, 1994 e 1995.
Pertanto l'avvocato che non abbia assolto agli obblighi tributari, o li abbia assolti in ritardo, potrà spontaneamente sanare l'inadempienza o la mora tramite pagamento, entro e non oltre il 2 marzo 1998, direttamente al Concessionario della Riscossione competente per territorio o tramite
versamento, entro lo stesso termine, presso una banca a mezzo dell'apposito modello 23, recante la dicitura &quotmodello di pagamento: tasse, imposte indirette, sanzioni ed altri codici".
E' opportuno precisare che, ai fini fiscali, si considera omesso il versamento che sia stato effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza del
termine.

B.1) Anni compresi in sanatoria: 1993, 1994, 1995.

B.2) Termine ultimo per il pagamento in sanatoria: 2 marzo 1998.

C) Nuovo regime fiscale degli autoveicoli
Il nuovo art. 121-bis del Testo unico delle Imposte sui Redditi con le modifiche apportate dalla Legge finanziaria, ha introdotto le seguenti
novità per ciò che attiene i veicoli utilizzati dai professionisti. La nuova normativa considera ai fini della deducibilità soltanto due tipi di

- veicoli:
- veicoli interamente deducibili;
- veicoli deducibili con limitazioni.

Soltanto in questa ultima categoria sono ricompresi i professionisti, per i quali è previsto un duplice regime di deduzione, e cioè, la deducibilità è
ammessa limitatamente ad un solo veicolo (un'auto per ogni avvocato, o per ogni socio dello studio associato) e nella misura del 50% dell'ammontare dei costi, con i seguenti correttivi. Sono indeducibili:
a) la parte di costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture (lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori), in caso di acquisto delle stesse; 
b) l'ammontare dei canoni corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i suddetti limiti (35, 8 e 4 milioni) se l'autovettura è stata utilizzata in locazione finanziaria;
c) l'ammontare dei costi di noleggio che eccede lire 7 milioni (nel caso di motocicli e ciclomotori i limiti sono pari rispettivamente a 1.5 milioni e 800 mila.