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La pubblicazione al tempo degli e-book: una breve panoramica

Scritto da Marco Pesoli

Fin dall'antichità, la parola scritta si è imposta come strumento principe dell'elaborazione e conseguente diffusione del pensiero, rispondendo a quella fondamentale esigenza di fissazione dei concetti che l'oralità non è in grado di offrire ("scripta manent").

Se, dunque, la storia dei sistemi di scrittura riassume in sé il percorso compiuto dall'uomo nel tentativo di raggiungere una sempre maggiore capacità di esprime idee e ragionamenti – ciò che è soprattutto evidente nell'ambito delle scienze – l'evoluzione dei sistemi editoriali racconta invece dell'instancabile ricerca di strumenti di diffusione del sapere via via più efficienti aspirando esso, per sua stessa natura, alla più ampia circolazione possibile.

Il passaggio all'era digitale, iniziato alcuni decenni or sono ed inarrestabile nel suo lambire progressivamente ogni ambito della vita quotidiana – si pensi agli ultimi sviluppi del c.d. "internet delle cose" – non poteva certo lasciare intatto il mercato editoriale, ad un tratto costretto a confrontarsi con un prodotto smaterializzato, svincolato quindi dai limiti che la realità impone (si pensi ad esempio ai costi di produzione, alle necessità di spazi per lo stoccaggio, ai costi di distribuzione), ma al contempo foriero di nuovi inediti problemi, come l'estrema suscettibilità alla duplicazione abusiva.

All'incalzante evoluzione della tecnologia non si è tuttavia accompagnato, come del resto quasi sempre avviene, un aggiornamento del panorama legislativo, tuttora ancorato nelle sue linee fondamentali ai principi dettati dal legislatore del 1942. Viste queste premesse, gli operatori del settore hanno conseguentemente operato tramite l'interpretazione evolutiva della legge o rivolgendosi allo spazio di libertà offerto dall'art. 1322 Cod. Civ. all'autonomia contrattuale, elaborando modelli radicalmente nuovi, appositamente pensati per la distribuzione digitale.

Il contratto tipico di edizione per le stampe e il libro digitale

Come si è anticipato, l'ordinamento italiano regola il contratto tipico di edizione per le stampe all'interno della legge sul diritto d'autore – la legge n°633 del 1941 – precisamente agli articoli che vanno dal 118 al 135; questa sezione dell'articolato, malgrado il corpus normativo sia stato a più riprese integrato ed emendato, non ha subito da allora alcuna modifica: ciò significa che lo schema tipico di contratto editoriale italiano ha in mente una realtà di oltre settant'anni fa.

Malgrado il nostro ordinamento – ai sensi dell'art. 107 l.aut. – conceda piena libertà di negoziazione dei diritti patrimoniali d'autore (al contrario dei diritti morali, i quali conoscono alcune limitazioni in vista della loro natura di diritti della personalità), il contratto tipico di edizione rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per chi intenda vedere una propria opera pubblicata, costituendo esso il punto di equilibrio fra gli interessi di autore ed editore, bilanciati tramite il ricorso a norme tanto imperative quanto di semplice integrazione della volontà delle parti. Ciò appare tanto più vero ove si consideri che la giurisprudenza ha a più riprese optato per l'estensione analogica delle garanzie offerte da questo contratto anche a fattispecie negoziali affini: ciò è avvenuto, ad esempio, in relazione all'art.119 l.aut., nella parte in cui stabilisce una presunzione di non trasferimento con riferimento ai diritti non necessariamente dipendenti dal diritto ceduto e nell'escludere in via generale la cedibilità di diritti futuri derivanti da successive disposizioni di legge.

Vista la natura "protettiva" di questo schema negoziale, tesa a limitare i potenziali abusi da parte del contraente forte (l'editore) a danno di quello debole (l'autore), appare del tutto evidente l'interesse di quest'ultimo a incardinare la pubblicazione della propria opera all'interno del modello contrattuale più garantito, indipendentemente dal modo in cui questa si estrinsechi. Questa legittima aspirazione ha tuttavia incontrato una certa resistenza in dottrina, preoccupata soprattutto di non entrare in contrasto con la lettera della legge, la quale si riferisce testualmente alla "edizione per le stampe"; tale lettura restrittiva appare anacronistica e non meritevole di accoglimento.

Può innanzitutto osservarsi, su un piano prettamente testuale, che la normativa in oggetto se da un lato offre un riferimento espresso al medium cartaceo (art. 118 l.aut. – "Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe..."), dall'altro contiene anche espressioni che autorizzano ad argomentare in senso opposto: dall'intitolazione della sezione, che parla genericamente di "contratto di edizione", all'individuazione dell'oggetto del contratto, che il primo comma dell'art.119 l.aut. identifica in "tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi". Fra le letture più ampie può citarsi quella offerta da autorevole dottrina, che ascrive al contratto di edizione tutte le forme di riproduzione suscettibili di fruizione umana – tanto diretta quanto mediata da strumenti meccanici – senza intermediazione di un artista interprete o esecutore.

Abbandonando l'analisi testuale della legge, può essere poi proficuo soffermarsi sulla causa tipica del contratto di edizione, sintetizzabile nella temporanea cessione derivativo-costitutiva, da parte dell'autore e a vantaggio di un editore, dei diritti (tendenzialmente) esclusivi di riproduzione e distribuzione di una data opera, con obbligo per l'editore di curarne a proprio rischio l'editing, la riproduzione in copie e la commercializzazione, nonché di corrispondere all'autore, a scadenze fisse, una percentuale del prezzo di copertina delle copie effettivamente vendute. Il modello testé rappresentato, tradizionalmente concepito per il mercato del libro tradizionale, può essere senza grosse difficoltà applicato anche al libro elettronico: l'editing del testo avverrà su una varietà di formati file, così da garantire una corretta visualizzazione sui dispositivi degli utenti, la distribuzione avrà ad oggetto la messa a disposizione di una piattaforma informatica che consenta agli acquirenti il download dell'opera, il marketing potrà sfruttare tanto i tradizionali canali quanto le ulteriori possibilità offerte dal canale digitale: cambiano dunque gli strumenti tecnici con cui è attuato, ma lo schema causale di fondo non differisce affatto rispetto al modello tradizionale di edizione per le stampe. Va infine aggiunto che, vista la pacificamente riconosciuta possibilità di inserire il diritto di pubblicazione in formato digitale all'interno di un normale contratto di edizione – la prassi prevede infatti la concessione di un insieme di diritti più ampio di quello strettamente funzionale alla pubblicazione del libro – costituirebbe senza dubbio una illegittima disparità di trattamento ammettere l'edizione digitale alle tutele dello schema tipico solo nel caso in cui accompagni un'edizione in forma cartacea, abbandonando invece l'inerme autore al superiore potere contrattuale dell'impresa editoriale nel caso di edizione digitale autonoma.

Applicare uno schema negoziale tradizionale ad una realtà profondamente mutata richiede certamente degli adattamenti, ma nel complesso non paiono presentarsi problemi assolutamente insolubili.

Una pur rapida considerazione delle caratteristiche proprie del bene digitale fa immediatamente emergere come dei due sotto-schemi previsti dalla legge – il contratto "a termine" e il contratto "per edizione" – solo il primo avrà verosimilmente prospettive di impiego. Se infatti il contratto "per edizione" mira ad offrire all'autore la garanzia della messa in commercio di un numero minimo di copie, contemporaneamente permettendo all'imprenditore di quantificare con ragionevole precisione il rischio economico assunto, è chiaro che considerazioni di tal misura assumono connotati radicalmente diversi nel mercato dei beni immateriali: una volta prodotto il file originale, infatti, i costi di duplicazione dello stesso saranno praticamente nulli, così come i costi di stoccaggio e distribuzione, i quali sono invece proporzionali alle quantità prodotte nel mercato tradizionale preso in considerazione dalla norma in esame. Lo schema negoziale adottato dalle parti sarà dunque sempre quello "a termine", previsto dal quinto comma dell'art.122 l.aut. e rispondente all'interesse dell'editore di assicurarsi il diritto di edizione dell'opera per un periodo determinato (tipicamente un ventennio, limite massimo consentito dalla legge); per quanto riguarda invece il numero minimo di esemplari per edizione, che la legge vuole sia indicato espressamente a pena di nullità del contratto, si tratta di una previsione superata dall'evoluzione tecnica, pur suggerendo l'imperatività della disposizione l'indicazione di un valore minimo di copie digitali da rendere disponibili per ciascuna edizione, sebbene l'illimitata duplicabilità propria del formato elettronico privi di concreta rilevanza pratica questa statuizione normativa e la traduca in una mera clausola di stile.

Alla luce delle differenze tecniche proprie del libro elettronico, è necessaria una particolare riflessione circa gli obblighi che incombono sulle parti. Sorvolando su quello relativo alla consegna dell'opera "in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa", previsto dal n°1 del primo comma dell'art.125 l.aut. per un'epoca in cui la scrittura a mano era ancora predominante, va sottolineato invece quello relativo alla cosiddetta "garanzia di pacifico godimento", previsto subito dopo: la tradizionale incombenza, per l'autore, di garantire la piena titolarità dei diritti dell'opera che concede – oltre alla non lesività della stessa rispetto ai diritti della personalità di terzi – impone oggi di prestare un'attenzione tanto maggiore quante più sono le componenti multimediali che possono entrare a far parte di un'opera nativamente concepita per la fruizione digitale (oltre alle immagini, è oggi possibile aggiungere anche suoni e video, la titolarità dei cui diritti è spesso dubbia o comunque di difficile accertamento).

Degna di interesse è poi la disposizione dettata dall'art.129 l.aut. in materia di diritto d'autore ad apportare correzioni all'opera. Ci si può soffermare in particolare sul primo comma, che prevede il diritto di apportare modificazioni all'opera (pur entro il limite invalicabile dell'alterazione della destinazione della stessa) "fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione": oltre alla scarsa incidenza dei costi riferibili alla correzione di un file informatico, lo strumento tecnico della distribuzione digitale permette agevolmente di apportare correzioni anche in una fase successiva alla pubblicazione, potendosi non solo rimpiazzare la versione in commercio con quella emendata, ma anche provvedere all'aggiornamento delle copie già in possesso dei precedenti acquirenti che desiderino scaricare la versione corretta. Le medesime ragioni esortano a superare negozialmente le previsioni del secondo comma della norma in commento: se infatti, tradizionalmente, il passaggio da un'edizione alla successiva costituiva il momento in cui apportare eventuali modificazioni all'opera, per un e-book distribuito in forma esclusivamente digitale non sarebbe concretamente possibile individuare il periodo in cui una data edizione stia per esaurirsi, divenendo quella di procedere ad un'edizione aggiornata una scelta di mera opportunità, svincolata dal problema dello smaltimento delle giacenze ancora invendute.

Ulteriore conseguenza della dematerializzazione del bene libro si avrà infine sulle disposizioni relative all'ipotesi di insuccesso commerciale dell'opera, dovendosi sostanzialmente disapplicare l'art.133 l.aut. (relativo all'offerta obbligatoria di vendita sottoprezzo all'autore delle copie invendute prima di poterle destinare al macero) e ciò per il suo presupporre l'esistenza di uno stock di copie fisiche invendute.

Da queste brevi considerazioni si può comunque evincere come, nonostante il tempo trascorso, il contratto tipico di edizione, malgrado la necessità di qualche adattamento, sia ancora oggi valido strumento di contemperamento degli interessi contrapposti di autori ed editori, e ciò malgrado il radicale cambiamento di medium avutosi col passaggio dalla carta al bit.

La pubblicazione digitale nell'autonomia contrattuale

La grande facilità con cui i moderni sistemi di videoscrittura consentono a chiunque abbia un minimo di competenza informatica di produrre testi dotati di una formattazione di livello professionale, unita al discreto grado di narcisismo che permea la società contemporanea, ha generato una notevole domanda di prodotti editoriali alternativi alla stampa cartacea. Questo nuovo settore di mercato è stato prontamente occupato dai servizi di autopubblicazione digitale, eredi moderni della classica editoria a pagamento che tuttavia offrono – tendenzialmente gratis – un grado di diffusione che questa mai avrebbe potuto garantire.

Questi nuovi strumenti, nati per un mercato totalmente digitale e trascendenti per loro natura i confini dei singoli stati nazionali (sono infatti gestiti, come si vedrà a breve, quasi sempre da società multinazionali), garantiscono un elevato grado di flessibilità, consentendo agli autori una visibilità su scala planetaria e chiedendo in cambio vincoli decisamente meno rigidi di quelli imposti dagli editori tradizionali.

Questi servizi, dei quali Google Play Books e Amazon Kindle Direct Publishing costituiscono i maggiori rappresentanti, si strutturano come piattaforme online liberamente accessibili da chiunque vi abbia interesse: non è necessario alcun contatto personale con i rappresentanti delle società interessate, giacché le condizioni generali di contratto sono liberamente disponibili online e tutto ciò che l'aspirante autore deve fare per instaurare il rapporto contrattuale è inoltrare – sempre telematicamente – la propria proposta di adesione, proposta la cui accettazione da parte del fornitore dei servizi sarà la regola e non, come avviene nel mercato tradizionale, l'eccezione. Resta ovviamente all'accortezza dell'aderente lo studio attento delle condizioni contrattuali, oltremodo prolisse, frammentate in più documenti, attenzione che si rende tanto più necessaria in considerazione del fatto che possono essere previste limitazioni ai rimedi giurisdizionali esperibili e che la qualità del rapporto rende inapplicabili le norme a tutela del consumatore, come quella sul foro esclusivo (è la prassi imbattersi in clausole che stabiliscono un foro convenzionale, talvolta posto al di fuori del territorio nazionale).

Questa tipologia di contratti ha la sua particolarità nel fatto di non regolare un unico rapporto di edizione, ma di costituire un accordo quadro all'interno del quale potranno poi inserirsi plurime pubblicazioni, tutte sottoposte alle condizioni precedentemente concordate (rectius: accettate). Proprio questa peculiarità del contratto inizialmente concluso fa sì che per esso non sia previsto un termine di durata, come invece – obbligatoriamente – avviene nell'edizione per le stampe (ma non, ad esempio, nell'edizione discografica, ritenuta per giurisprudenza consolidata un contratto atipico non sottoposto al limite di cui all'art.122, quinto comma).

Al di là della facilità, nettamente maggiore, con cui questi contratti sono accessibili all'autore medio, la differenza veramente dirimente rispetto al contratto tipico di edizione per le stampe risiede nel meccanismo giuridico di attribuzione dei diritti patrimoniali d'autore: dove infatti lo schema tradizionale prevede il sistema della cessione derivativo-costitutiva dei diritti esclusivi, con conseguente impossibilità per l'autore di farne ulteriore impiego per tutta la durata del contratto, i contratti atipici di self-publishing online richiedono la semplice concessione di una licenza espressamente qualificata come non esclusiva, da cui deriva la possibilità dell'impiego degli stessi in più rapporti contrattuali (ferma, ovviamente, la necessaria coesistenza dei rispettivi termini negoziali). Non è inoltre previsto alcun vincolo di durata, di modo che l'autore sarà in ogni momento libero di rimuovere la propria opera dal commercio Il riflesso di questa facoltà, combinata con l'automazione possibile nel mercato digitale, è l'opportunità di procedere in qualunque momento (al contrario di quanto avviene nell'edizione per le stampe, dove il fenomeno è regolato all'art.129 l.aut.) all'aggiornamento o alla modificazione dell'opera, che si risolverà all'atto pratico nella semplice sostituzione del file contenente la vecchia versione con quello recante la nuova.

Questi ampi margini di libertà concessi dal contratto all'autore operano però anche nel senso opposto: la società che fornisce il servizio di hosting, contrariamente a quanto avviene nel caso di edizione per le stampe (ovviamente dopo la conclusione del contratto), non ha alcun obbligo di pubblicare una determinata opera, riservandosi invece il diritto di rifiutarla o di rimuoverla in un momento successivo dal proprio catalogo in base a motivazioni ampiamente discrezionali, quando non rientranti addirittura nel mero arbitrio; considerata infatti l'enorme mole di opere che un tale sistema può processare, nonché la diffusione delle stesse su scala transnazionale, è di immediata evidenza la necessità di uno strumento agile che permetta la celere rimozione di prodotti che possano essere, per qualsiasi motivo, fonte di azioni legali. Questa differenza sostanziale si rispecchia anche sul linguaggio contrattuale, che qualifica l'autore come editore (di se stesso), mentre la società concedente diviene una mera "fornitrice di servizi", minimizzando così – anche un piano lessicale – il proprio coinvolgimento nel singolo prodotto pubblicato.

Il massimo punto di contatto con la contrattualistica tradizionale si ha, come prevedibile, nella previsione di un nutrito gruppo di garanzie in favore del fornitore dell'hosting; formano oggetto di garanzia, anche in questo caso, l'effettiva titolarità dei diritti licenziati e la non-lesività dei contenuti dell'opera con riguardo ai terzi. Tali garanzie si esplicano nel classico obbligo di manleva e di assistenza in giudizio per l'ipotesi in cui sorga un contenzioso. L'autore dovrebbe però tenere a mente che, specie se pubblica in inglese o in altra lingua ampiamente conosciuta, una distribuzione dell'opera che oltrepassi i confini nazionali moltiplica le possibilità di conflitto, specie qualora si renda la stessa disponibile in mercati con ordinamenti giuridici molto diversi dal nostro: è allora opportuno, onde evitare all'origine il sorgere di potenziali controversie, considerare l'ipotesi di richiedere l'introduzione di eventuali vincoli geografici, opzione che tipicamente rientra nel novero delle misure tecnologiche di protezione messe a disposizione degli autori.

Il profilo sotto cui i sistemi di autopubblicazione brillano particolarmente è quello, cruciale, della ripartizione degli utili, fondamentalmente strutturato – con variazioni minori a seconda della società fornitrice dei servizi – come attribuzione di una quota percentuale del prezzo di vendita al netto dell'imposta sui consumi (ciò per ovviare i problemi di contabilità che deriverebbero dalla pluralità di regimi impositivi vigenti nei singoli stati in cui l'opera è commercializzata). Se il modello retributivo adottato sembra molto simile a quello proprio dell'editoria classica, la differenza maggiore risiede nelle percentuali accordate all'autore, che possono arrivare a superare il 50% mentre di norma, nell'editoria tradizionale, non superano mai l'8-12%. A ciò va aggiunto che, in linea di principio, il controllo del prezzo di vendita è rimesso all'autore stesso (con alcuni ragionevoli limiti), non rinvenendosi nel contratti in oggetto la previsione dettata dall'art.131 l.aut. circa l'attribuzione all'editore della determinazione del prezzo di copertina, affidandosi invece al primo il compito di indicare un prezzo consigliato: si ha così un'ulteriore conferma del trasferimento delle decisioni più strettamente "imprenditoriali", tradizionalmente dominio dell'editore, all'autore.

Complessivamente, dunque, l'autopubblicazione online rappresenta uno strumento eccezionalmente accessibile, dai costi d'ingresso estremamente contenuti (non è infatti previsto alcun pagamento iniziale a fondo perduto) e con elevate prospettive di guadagno, viste le consistenti percentuali attribuite all'autore. Siffatte potenzialità, tuttavia, possono essere concretamente messe a frutto solo da chi sia dotato di un buon acume imprenditoriale, esulando dal contratto ogni forma di promozione pubblicitaria o di revisione del testo, che saranno pertanto rimesse alla sua ingegnosità e iniziativa: a costui spetterà l'onere di sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione per farsi conoscere, apprezzare, acquistare; sempre a lui anche la scelta di investire parte dei futuri, sperati, incassi in consulenze professionali volte a garantire l'ottimalità formale e sostanziale del proprio lavoro, non essendo ovviamente questi servizi inclusi nel contratto di autopubblicazione – esso è infatti, come si è detto, una mera prestazione di servizi di hosting.

Si conferma dunque, anche in questo ramo, la tendenza comune del mercato digitale a favorire l'intraprendenza dei singoli che intendano mettere a frutto la propria capacità e realizzare grandi profitti con idee innovative nelle cui potenzialità – e rischi – le grandi aziende di settore potrebbero non voler confidare. Un'opportunità in più quindi di realizzare quel "sogno americano" che è sì offerto a tutti, ma di concreto realizzo per pochi, i quali dimostrino di possedere quel variegato insieme di qualità che è proprio del self entrepreneur di successo.