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La Commissione europea e i Big del Web si alleano contro l’incitamento all’odio online

Scritto da Arianna Alessi

1. Introduzione

Lo scorso 31 maggio la Commissione europea ha presentato un codice di condotta insieme alle maggiori aziende informatiche, Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft, che contiene un elenco di impegni per arginare i fenomeni dell’odio razziale e religioso[1].

I recenti attacchi terroristici hanno evidenziato un uso crescente di Internet e dei social networks allo scopo di radicalizzare giovani adepti e di infondere idee estremiste tra la popolazione.

Le aziende informatiche, già da tempo, hanno deciso di affiancare la Commissione europea e gli Stati membri nella lotta contro la diffusione virale di forme illegali di incitamento all’odio online (cd. “hate speech”). Esse sono responsabili del rispetto del discorso democratico all’interno delle piattaforme gestite.

Tuttavia, alcuni problemi affliggono il meccanismo di segnalazione agli intermediari online e alle piattaforme dei media sociali, derivanti dalla mancata risposta in tempi idonei a contrastare prontamente le forme illegali di incitamento all’odio online e dalla frequente ricezione di segnalazioni inadeguate o infondate.

Ad esempio, l’articolo 14 della Direttiva sul commercio elettronico[2] disciplina una procedura di notifica e intervento per i prestatori di servizi di hosting, con conseguente rimozione dei contenuti illegali, senza precisare la definizione di questi ultimi.

Secondo Vĕra Jourová, commissario Ue per la giustizia, i consumatori e la parità di genere, il codice di condotta rappresenta “un importante passo avanti per garantire che la rete rimanga un luogo aperto all’espressione libera e democratica, nel rispetto dei valori e delle normative europee”[3].

2. Gli impegni contenuti nel codice

Con l’adesione al codice di condotta[4], le aziende informatiche si impegnano a proseguire i loro sforzi su più fronti.

Innanzitutto, le aziende informatiche adotteranno regole e orientamenti per la comunità degli utenti, che vietino la promozione dell’istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all’odio. In secondo luogo, predisporranno procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni provenienti dagli utenti in meno di 24 ore, provvedendo, ove necessario, alla rimozione dei contenuti o a disabilitarne l’accesso.

Al fine di portare il meccanismo di segnalazione a conoscenza del pubblico, social media e piattaforme online daranno avvio ad un’opera di educazione e sensibilizzazione degli utenti sui contenuti non autorizzati.

In questo contesto, anche gli Stati membri svolgeranno un ruolo decisivo: le aziende saranno tenute a fornire informazioni sulle procedure di trasmissione degli avvisi, in modo da rendere più rapida ed efficace la comunicazione fra le autorità nazionali e le aziende stesse.

Elemento chiave del codice è la disposizione che prevede la cooperazione tra le aziende informatiche e le organizzazioni della società civile, le altre piattaforme e gli operatori dei media sociali, per diffondere buone pratiche. Inoltre, le aziende informatiche dovranno collaborare con la Commissione europea nell’elaborazione e promozione di narrazioni alternative indipendenti, di nuove idee e di sostegno ai programmi educativi a favore del pensiero critico.

I portavoce dei “big” di Internet che hanno sottoscritto il codice hanno accolto positivamente gli impegni delineati, rinnovando la forte intenzione di combattere ogni forma di pregiudizio e intolleranza sul web.

Anche il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha espresso il suo favore sulla proposta, affermando che tale codice, dalla portata storica, contribuirà ad arginare il dilagare del terrorismo in Europa[5].

3. La Decisione Quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia

Accanto alle azioni concrete di competenza delle aziende informatiche, per prevenire la diffusione di forme illegali di incitamento all’odio è essenziale che le leggi nazionali di recepimento della Decisione Quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia[6] siano effettivamente applicate dagli Stati membri, sia online che offline.

La Decisione Quadro è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea per criminalizzare le forme più gravi di razzismo e xenofobia, ritenute violazioni dirette dei principi su cui l’Unione europea e ogni Stato di diritto si fondano, quali i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Per tutelare gli individui maggiormente esposti a tali fenomeni, è stata introdotta un’impostazione penale comune: gli stessi comportamenti costituiscono reati in tutti gli Stati membri, da perseguire attraverso pene efficaci, proporzionate e dissuasive.

Ai sensi dell’articolo 1 della Decisione Quadro sono punibili, se compiute intenzionalmente e riferite alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica di un gruppo di persone o di un suo membro, le seguenti condotte:

a) istigazione pubblica alla violenza o all’odio;

b) la perpetrazione di uno degli atti di cui sopra, mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

c) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei cimini contro l’umanità e dei crimini di guerra definiti nello statuto della Corte penale internazionale, nonché dei crimini definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale, quando tali comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio.

Costituiscono reati, altresì, l’istigazione e la complicità nel porre in essere le condotte descritte (art.3).

Inoltre, per i reati che non rientrano nel campo di applicazione della Decisione Quadro, la motivazione razzista o xenofoba deve essere valutata come circostanza aggravante o, in alternativa, ponderata dal giudice nell’atto di determinazione della pena (art.4).

La responsabilità penale si estende alle persone giuridiche, quando la persona fisica che abbia posto in essere questi reati sia legittimata a rappresentare la persona giuridica, sia capace di prendere decisioni per conto di essa o eserciti un ruolo di vigilanza all’interno della sua struttura (art.5).

L’articolo 4 stabilisce che le sanzioni irrogate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, prevedendo come pena massima per i reati di cui all’articolo 1 la reclusione compresa almeno tra uno e tre anni.

Infine, si prevede che l’avvio di un procedimento penale non debba essere subordinato alla presentazione di denuncia o di altra forma di accusa da parte della vittima, quanto meno nei casi più gravi, quando la condotta sia stata posta in essere nel territorio del suo Stato di appartenenza. Ciò si giustifica alla luce della particolare vulnerabilità e riluttanza delle vittime a intentare un’azione giudiziaria.

Le disposizioni della Decisione Quadro sono state recepite dai vari ordinamenti interni. Gli Stati membri hanno agito entro i margini di manovra consentiti, rivendicando quanto più possibile la loro sovranità in materia penale. Ciò ha, tuttavia, compromesso l’effettiva operabilità delle norme europee e la possibilità di dare una risposta efficace ai fenomeni del razzismo e della xenofobia.

4. Conclusione

Il codice di condotta sull’illecito incitamento all’odio online nasce dall’esigenza di intensificare le azioni intraprese in campo terroristico, a seguito degli attentati avvenuti a Parigi e a Bruxelles negli scorsi mesi, che hanno scosso le fondamenta dell’Unione europea.

In tal senso, già nel dicembre 2015 la Commissione aveva lanciato il Forum dell’UE su Internet[7] per tutelare il pubblico dalla diffusione di materiale terroristico e dall’uso dei canali di comunicazione da parte dei terroristi a fini di proselitismo, che si è rivelato insufficiente.

Occorre ricordare, tuttavia, che la libertà di espressione è un valore europeo fondamentale e, come tale, deve essere preservata e non ingiustificatamente limitata. Per questi motivi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha introdotto un’importante distinzione tra contenuti che “offendono, scuotono o disturbano lo Stato o un qualunque settore della popolazione” e contenuti che infondono un vero e proprio incitamento alla violenza o all’odio. Secondo la Corte, soltanto quest’ultimo tipo è passibile di sanzione.

[1] V. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_it.htm

[2] Direttiva 2000/31/CE

[3] Si veda http://www.eunews.it/2016/05/31/facebook-twitter-youtube-e-commissione-uniti-contro-il-razzismo-online/60094

[4] Si veda http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf

[5] Si veda l’intervista al Ministro Orlando su: http://www.quotidiano.net/facebook-twitter-youtube-microsoft-1.2213466

[6] DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI

[7] Si veda http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6243_en.htm