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Scritture private e firme elettroniche

Scritto da Redazione

Francesco Ricci - Giuffrè, Luiss University Press, 2003 - pg. 335

 

Lo scritto costituisce un'analisi del sistema positivo che regola la rilevanza delle scritture private e si prefigge innanzi tutto l'obiettivo di cogliere la ratio delle sue radici e delle più recenti modificazioni (si pensi al primo intervento del legislatore italiano in materia di scritture private elettroniche operato con d.P.R. n. 513/97, poi trasfuso nel d.P.R. n. 445/00; alla successiva Direttiva comunitaria 99/93/CE sulle firme elettroniche; alla normativa nazionale di recepimento introdotta con d. lgs. n. 10/02; alla pressoché coeva disciplina comunitaria del commercio elettronico dettata dalla Direttiva comunitaria 00/31/CE, attuata con d. lgs. n. 70/03), per poi estrarne i concetti da utilizzare come strumenti per meglio interpretare il sistema e, con esso, le singole regole di cui esso si compone. A tal fine il ragionamento prende le mosse dalle nozioni di scrittura e di documento, si sviluppa attraverso le categorie della firma, in generale, intesa quale contrassegno, per poi approdare alle firme elettroniche e, in particolare, alla firma «qualificata» dalla presenza dei requisiti contemplati dall'art. 10, terzo comma, d.P.R. n. 445/00, che conferisce al documento dichiarativo cui è apposta un'efficacia probatoria privilegiata.

L'analisi, da una parte, rivela la piena compatibilità sul piano funzionale tra quest'ultima categoria di documenti firmati e quelli sottoscritti con la firma tradizionale, inducendo a ritenere che quelli siano soggetti alla medesima disciplina sostanziale e processuale di questi; dall'altra, illumina le ragioni che costituiscono il fondamento ed i limiti della regola del libero apprezzamento dei documenti muniti di firma elettronica non qualificata. Tali conclusioni sono confortate dall'esame del sistema positivo generale in materia di scritture firmate e dall'individuazione dei vantaggi pratici che si conseguono accogliendo l'impostazione proposta.

Lo scritto svolge anche la questione relativa alla tutela dell'affidamento dei destinatari di dichiarazioni falsamente rappresentate. Essendo sottoscritte con la firma elettronica altrui in assenza o in contrasto con la volontà del titolare, tali dichiarazioni non sono reali, ma solo apparenti. Da tale considerazione si ricava, innanzi tutto, che esse, sia sul piano sostanziale, sia su quello processuale, non sono soggette alla disciplina speciale relativa alla prova delle dichiarazioni scritte, ma a quella generale propria dei fatti non dichiarativi. In secondo luogo, ne consegue che l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi si risolve applicando alla fattispecie i principi già elaborati dagli interpreti in materia di apparenza. In particolare, ai fini dell'imputazione degli effetti delle dichiarazioni elettroniche apparenti al titolare della firma contraffatta, si distingue tra la rilevanza dell'apparenza pura per il caso delle false dichiarazioni siglate con la firma intitolata ad un imprenditore e relativa ad atti che appaiono esercizio dell'attività economica di quello, da una parte, e quella della sola apparenza imputabile per tutte le altre dichiarazioni elettroniche falsamente sottoscritte.